Una nuova direttiva UE datata 30 maggio 2018 e pubblicata in queste ore dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea segna l’inizio di una nuova era per il mondo delle criptovalute . La direttiva non si focalizza in realtà sulla moneta virtuale, in quanto elaborata e approvata come misura anti-riciclaggio. La logica conseguenza delle indicazioni previste è però uno stretto giro di vite attorno ai flussi di denaro e tutto sembra convergere verso una ulteriore restrizione delle possibilità di manovra su Bitcoin e similari.
Se per certi versi una direttiva simile pone rischi immediati per il valore delle criptovalute e per l’ampiezza del mercato potenziale che possono raggiungere, al tempo stesso è proprio da regolamenti e certezze consolidate che le monete virtuali possono trovare sostegno per affermarsi e diventare realtà inamovibili nel lungo periodo. La direttiva europea è dunque un esame importante ed il tempo per adeguarvisi è segnato: a partire da oggi gli stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepire la direttiva e trasformarla in legislazione nazionale.
Direttiva UE contro il riciclaggio
La Direttiva UE 2018/843 ( pdf ) nasce a modifica della direttiva 2015/849 “relativa alla prevezione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo “: Věra Jourová, commissario europeo per la Giustizia, si appella agli stati membri affinché possano recepire la direttiva nel minor tempo possibile proprio in virtù della grande importanza che tali normative possono avere nella regolamentazione dei flussi di danaro. La deadline è in ogni caso imposta al massimo al 10 gennaio 2020 .
Tra le novità più importanti emerge anzitutto la limitazione dei pagamenti anonimi tramite carte prepagate, ivi inclusi gli exchange per le criptovalute: abbattere lo pseudoanonimato delle monete virtuali significa omologarle alle valute reali, cambiando in modo radicale il modo in cui tali monete sono recepite agli occhi di quanti le utilizzano nel tentativo di eludere il Fisco o giostrare manovre speculative o finanziamenti illegittimi. Gli exchange che abiliteranno lo spostamento di denaro virtuale dovranno pertanto identificare le persone che si celano dietro gli account ed avranno altresì l’onere (del tutto omologo a quello degli esistenti istituti bancari) di segnalare ad apposite autorità eventuali manovre sospette.
L’anonimato non è completamente debellato, ma soltanto – pur se fortemente – limitato: gli scambi sono lecitamente consentiti con le carte prepagate al di sotto di soglie minime di spesa, pari a 150 euro per gli acquisti in negozio e pari a 50 euro per gli acquisti online. Al di sopra di tali soglie entrano invece in vigore tutte le prescrizioni imposte da normativa e finalizzate ad uno stretto monitoraggio dei flussi di danaro per poter ricostruire eventuali illeciti nell’ottica del miglior “follow the money”.
Così la direttiva introduce la riflessione relativa alla correlazione tra anonimato e flussi di denaro verso le cellule terroristiche: “I prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (vale a dire le monete e le banconote considerate a corso legale e la moneta elettronica di un paese, accettate quale mezzo di scambio nel paese emittente) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale non sono soggetti all’obbligo dell’Unione di individuare le attività sospette. Pertanto, i gruppi terroristici possono essere in grado di trasferire denaro verso il sistema finanziario dell’Unione o all’interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme. È pertanto di fondamentale importanza ampliare l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Ai fini dell’antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), le autorità competenti dovrebbero essere in grado di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, l’uso delle valute virtuali . Tale monitoraggio consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l’elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale”
Maggior trasparenza e maggior controllo, insomma: una normativa nata per limitare le possibilità di finanziamento del terrorismo avrà conseguenze ben più radicali a livello di sistema e sicuramente importanti a livello “core” nell’istituto delle criptovalute.
Il riconoscimento ufficiale delle criptovalute
Non solo la direttiva regolamenta l’anonimato e le conseguenze per le monete virtuali, ma nel far ciò riconosce e definisce le criptovalute . Questa la definizione con cui le monete virtuali entrano dunque a titolo ufficiale a far parte della legislazione europea:
” Valute virtuali “: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente
Ai fini dell’applicazione della direttiva, il Parlamento Europeo ha inserito nel testo anche una definizione in grado di perimetrare l’ambito d’azione degli intermediari che consentono operazioni con valuta virtuale, ossia i Wallet: “un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.