Le biblioteche europee potranno digitalizzare i propri libri e renderli disponibili per la lettura elettronica, anche senza il permesso degli aventi diritto.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea (CJEU) si è espressa sulla controversia sorta tra l’università tecnica di Darmstadt ( Technische Universität Darmstadt ), sostenuta dalla Federazione tedesca delle biblioteche nonché dal Bureau européen des bibliothèques et des associations d’information et de documentation , (EBLIDA) e Eugen Ulmer KG, una casa editrice tedesca appoggiata dall’Unione tedesca del commercio del libro.
Il gruppo voleva impedire all’università di digitalizzare i suoi libri e agli utenti di effettuare delle copie da riversare su supporti come le pennette USB.
Al centro del contendere vi è l’interpretazione della direttiva europea EUCD ( 2001/29/CE ) sul diritto d’autore, che stabilisce che gli stati membri devono riconoscere agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere, ma che altresì consente loro di prevedere eccezioni e limitazioni a tale diritto .
Secondo quanto deciso ora dalla Corte di Giustizia tali eccezioni valgono a maggior ragione nel contesto delle biblioteche che “con lo scopo della ricerca o dello studio privato rendono i lavori delle loro collezioni accessibili agli utenti attraverso i terminali dedicati”.
Come si era già espresso l’avvocato generale della Corte di Giustizia UE, dunque, la direttiva chiamata in causa non ostacola gli stati membri dal conferire alle biblioteche il diritto alla digitalizzazione, naturalmente con tutte le cautele del caso: non si può ricorrere alla possibilità di utilizzare terminali dedicati quando ciò sia unicamente diretto ad evitare l’acquisto di un sufficiente numero di copie fisiche dell’opera o qualora ci sia uno specifico accordo di licenza tra le parti; inoltre, non è consentito agli utenti dei terminali su cui vengono consultate le opere messe a disposizione dalle biblioteche di stamparle o salvarle su un dispositivo di archiviazione come una chiavetta USB . Questo costituirebbe una copia non protetta dall’eccezione prevista a favore delle biblioteche, anche perché ad effettuare la copia sarebbe, al contrario, un individuo.
Ciononostante la biblioteca può consentire ai suoi utenti di effettuare copie digitali o cartacee dietro un pagamento equo da corrispondere agli aventi diritto.
Claudio Tamburrino