La violazioni del diritto d’autore non si propagano a cascata di link in link: un collegamento ipertestuale non costituisce violazione perché non costituisce un atto di comunicazione al pubblico. Atto che invece compie colui che pubblica i contenuti protetti da diritto d’autore, e del quale deve rispondere. È questo il parere preliminare offerto dall’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, un parere che qualora venisse confermato potrebbe incidere sulle pratiche di enforcement della tutela del diritto d’autore ampiamente adottate nel Vecchio Continente.
Il caso per cui è stato sollecitato il pronunciamento della Corte di Giustizia è stato aperto da Sanoma, editore di
Playboy: l’editore aveva denunciato nei Paesi Bassi GS Media, gestore del sito GeenStijl.nl , sul quale erano ripetutamente comparsi link a diversi sii e servizi di file hosting che ospitavano delle immagini tratte da un servizio fotografico i cui diritti sono detenuti da Sanoma. Sanoma ingiungeva la rimozione ai siti che ospitavano le immagini, puntualmente garantita da piattaforme come Filefactory.com e Imageshack.us , e sistematicamente gli utenti di GeenStijl condividevano sul forum nuovi link che puntavano a foto ospitate senza autorizzazione su siti terzi. Dopo essere rimbalzato fra i diversi gradi di giudizio nei tribunali olandesi, la Corte suprema dei Paesi Bassi ha sospeso il procedimento per consultare la giustizia europea.
Per il momento si è espresso l’avvocato generale Melchior Wathelet, concentrandosi sulla posizione del sito GeenStijl.nl e dando per appurato che i materiali ospitati su siti terzi, verso cui puntavano i link condivisi su GeenStijl.nl , fossero stati caricati in violazione del diritto d’autore.
L’avvocato generale, per chiarire come vada interpretata la direttiva 2001/29 sul diritto d’autore e la sua definizione di comunicazione al pubblico , riconduce la propria analisi alle sentenze Svensson, emessa nel febbraio 2014 , e BestWater, emessa solo qualche mese dopo , che precisano come la comunicazione al pubblico sussista nel momento in cui si rivolga ad un pubblico nuovo , vale a dire si metta a disposizione l’opera ad “un pubblico che i titolari del diritto d’autore non abbiano considerato, al momento in cui abbiano autorizzato la comunicazione iniziale al pubblico”.
Wathelet argomenta con chiarezza che “Se è vero che i collegamenti ipertestuali collocati su un sito Internet facilitano ampiamente il reperimento di altri siti nonché di opere protette disponibili su tali siti e, di conseguenza, offrono agli utilizzatori del primo sito un accesso più rapido e diretto a tali opere, ritengo che i collegamenti ipertestuali che conducono, anche direttamente, ad opere protette non le mettano a disposizione di un pubblico allorché esse sono già liberamente accessibili su un altro sito, ma servano soltanto a facilitare il loro reperimento”. Nessun “pubblico nuovo” viene raggiunto con il link del sito olandese: potrebbe eventualmente rivolgersi ad un “pubblico nuovo” rispetto a Playboy la pubblicazione delle immagini su Filefactory.com e Imageshack.us , ma non è questo l’atto oggetto del procedimento.
L’avvocato generale osserva poi che “l’intervento del gestore del sito che colloca il collegamento ipertestuale, nella specie la GS Media, non è indispensabile per mettere le fotografie in questione a disposizione degli internauti, inclusi quelli che visitano il sito GeenStijl”: non è dato sapere, nella documentazione sottoposta alla Corte di Giustizia, chi abbia effettuato il caricamento delle immagini sui siti linkati da GeenStijl.nl , e dunque chi abbia eventualmente commesso la violazione, e spetterà alla giustizia olandese indagare per accertarlo. Limitandosi alle informazioni a propria disposizione, non potendo quindi individuare un atto di comunicazione al pubblico né potendo stabilire il ruolo di GS Media nella pubblicazione dei link, l’avvocato generale ritiene che non siano rilevanti rispetto a GS Media né l’aspetto dell’autorizzazione mancata da parte del detentore dei diritti, né la consapevolezza riguardo all’illiceità della pubblicazione delle immagini effettuata su siti terzi.
“Ogni altra interpretazione di tale disposizione ostacolerebbe in maniera considerevole il funzionamento di Internet – osserva l’avvocato generale – e arrecherebbe pregiudizio a uno degli obiettivi principali della direttiva 2001/29, ossia lo sviluppo della società dell’informazione in Europa”, attentando altresì al “giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti” che la direttiva intende assicurare. L’avvocato Wathelet si esprime esplicitamente: se un collegamento ipertestuale a opere liberamente disponibili in Rete rappresentasse un atto di comunicazione al pubblico i cittadini della Rete sarebbero sottoposti ad obblighi insostenibili quale la richiesta di autorizzazione da parte del detentore dei diritti e la verifica della liceità della pubblicazione dell’opera linkata. Se queste responsabilità ricadessero su di loro sarebbero “molto più restii” a linkare, “a scapito del buon funzionamento della società dell’informazione”. “A mio avviso – scrive l’avvocato generale – una siffatta ingerenza nel funzionamento di Internet deve essere evitata. In ogni caso, ritengo che un’estensione della nozione di comunicazione al pubblico che copra la messa a disposizione di collegamenti ipertestuali verso opere protette liberamente accessibili su un altro sito Internet esigerebbe l’intervento del legislatore europeo”.
Eppure, in Italia il regolamento AGCOM stabilisce che l’ uploader è “ogni persona fisica o giuridica che carica opere digitali su reti di comunicazione elettronica rendendole disponibili al pubblico anche attraverso appositi link o Torrent ovvero altre forme di collegamento”. Eppure l’Europa, alle prese con la riforma del diritto d’autore , ritiene di dover fare chiarezza sul diritto di link, per fissare eventuali paletti che delimitino un potenziale diritto ancillare a favore degli editori che si vedano rilanciare dagli aggregatori link e anteprime delle notizie.
Il parere dell’avvocato generale, in ogni caso, è preliminare: sarà la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, eventualmente generalizzando il contenzioso tra Sanoma e GS Media, a prendere una posizione che possa orientare il quadro normativo del Vecchio Continente.
Gaia Bottà