Il Regno Unito ha messo mano alla normativa sul diritto d’autore per cercare di adeguarlo alle necessità scaturite dalla rivoluzione digitale: primo passo verso quella che è la norma per numerosi paesi del mondo, le eccezioni per la copia privata.
Il Governo, infatti, ha presentato al Parlamento la versione finale di una normativa cui sta lavorando dal 2011 sulla base del rapporto Hargreaves e che inquadra le eccezioni alla tutela del diritto d’autore , in modo tale da rendere legali quegli atti che violano la proprietà intellettuale ma che sono spesso logici, funzionali ed utili sia ai singoli consumatori che alla società e all’economia.
Per informare le parti sociali dei cambiamenti che si intendono introdurre, Londra ha anche preparato otto diverse guide destinate ai disabili, ricercatori, insegnanti, artisti, fotografi, consumatori, bibliotecari e detentori dei diritti.
Si tratta – in pratica – della normativa con cui Londra mette nero su bianco il principio del fair use , l’uso legittimo, e che inquadra, per esempio, il diritto alla copia privata, al back up e che ritaglia eccezioni legate agli scopi di studio, di insegnamento o di parodia.
Punto principale della riforma è la possibilità di copiare legalmente i contenuti digitali acquistati per uso personale: al momento nel Regno Unito è ancora illegale anche farsi una copia di back up o trasferire la propria musica su di un lettore mp3.
Situazioni, insomma, che in realtà sono già ampiamente regolate negli Stati Uniti con il principio del fair use , nonché in altri paesi europei: in Italia – per esempio – il diritto alla copia privata innesca la disciplina dell'”equo compenso” riconosciuto ai detentori dei diritti, che pesa sulle capacità degli strumenti di archiviazione utilizzati dai consumatori e per cui si sta discutendo ora accesamente una possibile revisione al rialzo delle tariffe .
Il Regno Unito ha altresì stabilito che se non risulta possibile godere di tali diritti a causa di strumenti DRM troppo restrittivi, il consumatore ha il diritto di ricorrere alla Segreteria di Stato che può ordinare ai detentori dei diritti di rimediare: dunque, non è contemplato il diritto di aggirare le misure tecnologiche a protezione del diritto d’autore, ma occorre passare attraverso le autorità.
Claudio Tamburrino