Urbani: non ce l'abbiamo con i giovani

Urbani: non ce l'abbiamo con i giovani

Il ministro torna sull'argomento più spinoso del momento, il suo decreto legge su cinema e pirateria che la Camera si appresta a convertire in legge con modifiche sostanziali. Raggiunto - dice - un punto di equilibrio. Preoccupati gli ISP
Il ministro torna sull'argomento più spinoso del momento, il suo decreto legge su cinema e pirateria che la Camera si appresta a convertire in legge con modifiche sostanziali. Raggiunto - dice - un punto di equilibrio. Preoccupati gli ISP


Roma – “Pugno di ferro per chi ruba a scopo di lucro, massima comprensione per chi lo fa a scopo individuale, che poi sono soprattutto i giovani”. Con queste parole ieri il ministro ai Beni culturali , Giuliano Urbani , è tornato sulla questione del decreto legge su cinema e pirateria che tante polemiche ha scatenato .

Urbani, che ha parlato a latere della presentazione della società Arcus , organizzazione che si propone di valorizzare la cultura italiana, si è detto soddisfatto del dibattito in Commissione che ha messo al centro il proprio decreto. La conversione dello stesso, ha dichiarato Urbani, “sta andando molto bene”.

Dinanzi alle proteste dei provider , alla petizione che ha raccolto l’adesione di decine di migliaia di utenti, alle pesanti considerazioni dell’opposizione, Urbani ha spiegato che le novità sono arrivate “dopo una prima perplessità da parte di alcuni verso la necessità di colpire la pirateria a scopo individuale, quella dei giovani”.

Secondo il Ministro, dunque, si è giunti ora ad un “punto di equilibrio”, costituito dal fatto che il testo che verrà approvato in Commissione è destinato a “prevedere sanzioni penali per tutti coloro che rubano a scopo di lucro”. Stando ad un lancio AGI che ha ripreso le dichiarazioni del Ministro, Urbani avrebbe anche dichiarato che “per chi invece compie il furto a scopo di consumo individuale scattano due fattispecie: se l’opera non è coperta dal diritto di autore non accade nulla, chi ha rubato non paga alcun fio perché ha attinto ad una terra di nessuno ; restano piccole sanzioni amministrative a scopo simbolico se invece l’opera è coperta dal diritto d’autore”.

Nessun accenno, per ora, alla questione che sembra centrale nella vicenda della normativa, ovvero quali siano gli strumenti per procedere alle contestazioni di illecito se l’utente scarica materiale protetto e, soprattutto, quale debba essere il ruolo dei provider in questo quadro.

Da questo punto di vista, fondamentale per le libertà digitali , le anticipazioni sul nuovo testo, tra cui quelle fornite dalla relatrice Gabriella Carlucci , non convincono ma anzi preoccupano proprio gli ISP.

Non solo, infatti, non vengono rimosse le pesantissime sanzioni previste a carico dei prestatori di servizi della società dell’informazione , definizione che comprende anche i fornitori di accesso e non solo quelli di servizi, ma a questi soggetti può essere richiesto di rimuovere l’account di un utente non solo da parte dall’autorità giudiziaria ma anche dal ministero dell’Interno. Una disposizione che solleva evidentemente importanti dubbi di costituzionalità.

Inoltre, le attuali formulazioni possono indicare nei provider i responsabili di eventuali operazioni di diffusione di opere protette promosse tramite le proprie reti, anche se ciò è evidentemente ascrivibile al comportamento illecito solo dell’abbonato. Come a dire, dunque, che anche nella nuova formulazione non viene espresso con chiarezza un principio essenziale, quello della irresponsabilità dei provider per l’uso che viene fatto dai propri utenti delle reti messe a disposizione.

Urbani non ha peraltro voluto fin qui commentare la denuncia contro il suo decreto presentata da un’associazione italiana all’Unione Europea né l’ interrogazione parlamentare presentata nelle scorse ore dall’europarlamentare italiano Marco Cappato. In entrambe le iniziative si punta decisamente al conflitto del decreto con la normativa europea in materia di protezione delle proprietà intellettuali.

Particolare attenzione devono prestare gli utenti del peer-to-peer che ritengano che la legge italiana, con le modifiche al DL Urbani, consenta di condividere opere protette. Ciò non è vero: è anzi fin qui invalsa l’interpretazione delle leggi sul diritto d’autore che puniscono con multe fino a 2.065 euro chiunque diffonda a qualsiasi fine opere protette . Poiché fin qui la sola messa in condivisione di un file viene considerata diffusione, ne discende una diretta responsabilità sul piano legale. Viene cioè considerato illegale detenere sul proprio computer un file sul quale si ha un diritto d’uso per il solo fatto che ai contenuti di tale computer possano accedere terzi da remoto.

L’esame del provvedimento in Commissione riprenderà il 19 aprile.

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Pubblicato il
15 apr 2004
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