La Corte Suprema degli Stati Uniti ha accettato di ascoltare le motivazioni dell’Australiana Alice Corp. che accusa il sistema globale del cambio di violare la proprietà intellettuale con cui rivendica per sé una forma di gestione finanziaria del rischio.
L’azienda australiana ha parlato per un’ora davanti ai giudici supremi federali per sostenere la sua accusa contro CLS Bank sulla base di quattro brevetti (il numero 5,970,479 risalente al 1999, il 6,912,510 , il 7,149,720 ed il 7,725,375 ) attraverso cui rivendica metodi elettronici e programmi per computer che costituiscono un sistema di transazioni finanziarie in cui gli scambi tra due parti sono gestite da un terzo operatore in modo tale da ridurre il rischio .
Il caso ha origine nel 2007, quando CLS Bank ha denunciato Alice davanti alla Corte distrettuale della Columbia cercando di ottenere una dichiarazione di invalidità dei suoi brevetti : insomma, l’exchange statunitense ha cercato di giocare in anticipo sulla controparte, che ha provveduto a controdenunciarla.
Alice presenta un servizio per agevolare le transazioni finanziarie: il problema è che nella sua formulazione è così generico da abbracciare diverse forme e funzioni relative alle attività svolte dagli operatori finanziari, sempre che il servizio non sia considerato come un’idea astratta, e in quanto tale ineleggibile per la protezione della proprietà intellettuale.
Il giudice di prima istanza ha dato ragione a CLS Bank ritenendo i brevetti dell’australiana relativi ad “un’idea astratta di impiego di un intermediario per facilitare uno scambio minimizzando il rischio”, dunque semplicemente un “metodo commerciale od un concetto finanziario” in cui la funzione del sistema informatico serve meramente per implementarlo elettronicamente, senza aggiungere nulla.
Alice ha deciso di ricorrere in appello contro questa decisione, ed in appello la sentenza è stata ribaltata, portando dopo il ricorso di CLS Bank davanti alla Corte Suprema statunitense che potrebbe finire per emettere una sentenza decisiva sul fronte della brevettabilità dei metodi commerciali e del software: potrebbe essere l’occasione per arrivare a delineare degli strumenti precisi per definire le situazioni in cui un programma può essere brevettato.
Si tratta dunque di un caso potenzialmente più basilare per la giurisprudenza brevettuale del caso Bilski : i programmi informatici rimarranno brevettabili, ma la linea che determina la distinzione dalle idee astratte o dai metodi mentali potrebbe essere ritracciata.
Nel frattempo, d’altronde, Google, Microsoft, HP e IBM e altre aziende ICT si incontreranno con i giudici della Corte Suprema per discutere proprio della questione dei brevetti sul software.
Claudio Tamburrino