Web (internet) – Lo scorso 18 ottobre è partita la disciplina delle vendite a distanza effettuate con i mezzi di comunicazione tradizionali e “innovativi”, come internet.
Si tratta di un decreto legislativo che applica quanto previsto dalla direttiva comunitaria n. 97/7 e che si riferisce ai contratti di tipo commerciale (ad eccezione di quelli relativi a servizi finanziari, a locali commerciali automatizzati o distributori automatici, conclusi via telefono pubblico o conclusi in una vendita all’asta).
Dal punto di vista della “tutela” del consumatore, come segnalato dall’ Aduc , prima della conclusione del contratto commerciale, a chi compra devono essere fornite alcune informazioni. Tra queste: identità e recapiti del fornitore, prezzo con indicazione di imposte eventuali, caratteristiche specifiche di quanto viene acquistato, indicazione delle spese di consegna laddove previsto e delle modalità di pagamento e di consegna, indicazione dell’eventuale diritto di recesso con modalità per la restituzione dell’acquisto, presenza di garanzie e assistenza sui beni o servizi acquistati.
Non solo, al consumatore deve essere fornita una conferma scritta, anche su supporto elettronico, di tutte le informazioni che per legge vanno poste a conoscenza del cliente. Queste informazioni devono essere trasmesse prima della conclusione della transazione.
Secondo il nuovo decreto legislativo, la consegna di quanto acquistato deve avvenire al massimo entro trenta giorni salvo accordi diversi e, in caso di ritardo, il fornitore deve comunicarlo al compratore offrendo la restituzione del pagamento. Di interesse anche il fatto che un bene ordinato dal cliente non può essere sostituito, al momento della consegna, con un bene simile.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’ADUC , associazione a difesa dei consumatori.