Accorciare il periodo di rinnovo delle offerte per i servizi di telefonia, trasformando il canonico mese in quattro settimane è una pratica ampiamente adottata dagli operatori, pratica che non sfugge all’analisi delle autorità. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato Vodafone per un milione di euro, giudicato che l’imposizione unilaterale del passaggio da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo è stata praticata senza tenere conto delle garanzie che spettano al consumatore.
Le operazioni messe in atto da Vodafone, oggetto di segnalazione da parte di consumatori tra marzo e maggio 2016 e prese in esame dal Garante, riguardano offerte di telefonia e dati mobile , e offerte di servizi di telefonia fissa . Nonostante la campagna informativa pubblicizzasse il cambio di regime come un adattamento che avrebbe lasciato “invariati” i “costi e contenuti dell’offerta”, l’utente si sarebbe trovato a dover pagare circa una mensilità in più all’anno , e il tentativo di recedere dall’offerta si sarebbe scontrato con l’ imposizione del saldo in blocco di tutte le rate residue per il costo di attivazione del servizio di telefonia fissa o per l’acquisto di smartphone, tablet o chiavette USB dati abbinati all’offerta mobile, nonché dell’eventuale corrispettivo per il recesso anticipato (offerte mobili in abbonamento e offerta fissa Dual Pay).
Vodafone ha difeso le proprie operazioni di rimodulazione in via unilaterale del periodo contrattuale e ritiene che al consumatore sia stato dato un congruo preavviso, siano state fornite informazioni complete e che all’utente, informato fin da principio delle condizioni della rateizzazione, sia stato assicurato l’esercizio del diritto di recesso dal contratto senza penali né oneri di disattivazione.
L’AGCM non ha avuto nulla da ridire sulle modalità con cui l’operatore ha informato i propri utenti ma ha rilevato che la richiesta di pagamento in blocco per i consumatori che decidessero di non accettare la rimodulazione comporta “un aggravio economico per il cliente” capace di determinare “gli estremi di una coercizione o di un indebito condizionamento idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore (…) facendogli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
A contribuire a decretare “aggressiva” la condotta di Vodafone, soprattutto in ambito mobile, c’è poi l’osservazione del contesto del mercato e le altre attività istruttorie avviate nei confronti di TIM, Wind e H3G. “A partire dal mese di marzo 2015 (…) è stata notevolmente limitata la possibilità di poter reperire sul mercato offerte diverse rispetto a quelle strutturate sulla base di 28 giorni – riferisce l’authority – con la conseguenza di vanificare la ratio sottesa all’esercizio del diritto di recesso nel caso di mancata accettazione di modifiche contrattuali”: il consumatore verrebbe così scoraggiato dal recedere dal contratto anche sulla base dello scenario di mercato, evidentemente preso in considerazione da Vodafone nello scegliere di operare la rimodulazione della durata di rinnovo delle offerte.
L’AGCM ha così scelto di irrogare una doppia sanzione nei confronti dell’operatore, per un totale di 1 milione di euro : sia per i comportamenti adottati nei confronti degli utenti mobile, sia per i comportamenti adottati nei confronti degli utenti dei contratti di telefonia fissa, la sanzione è stata fissata a 400mila euro, più 100mila euro derivate dalla “circostanza aggravante” del fatto che Vodafone sia già stata colpita da altri provvedimenti per pratiche commerciali scorrette.
Gaia Bottà