WiFi, nessun mandato per chi scrocca

WiFi, nessun mandato per chi scrocca

Nessun diritto alla privacy per chi invia o riceve dati sfruttando la connessione altrui. Gli agenti di polizia non hanno bisogno di un mandato per rintracciare il dispositivo del piggybacker
Nessun diritto alla privacy per chi invia o riceve dati sfruttando la connessione altrui. Gli agenti di polizia non hanno bisogno di un mandato per rintracciare il dispositivo del piggybacker

Un avviso per tutti gli scrocconi di reti WiFi, diramato nella recente sentenza di un giudice federale di Pittsburgh, Pennsylvania. Agenti governativi e di polizia sono autorizzati a rintracciare i cosiddetti piggybacker senza l’obbligo di uno specifico mandato di perquisizione, attraverso le principali tecnologie software per individuare gli indirizzi IP a caccia di connessioni altrui.

Secondo il giudice statunitense, tutti gli abbonati ad un determinato Internet Service Provider non possono attendersi una qualche forma di tutela della privacy rispetto agli identificativi dei singoli dispositivi connessi . Né attendersi un diritto alla riservatezza per le informazioni concesse ai vari fornitori di connettività. Una tesi che vale per chi paga mensilmente e per chi scrocca in modalità wireless.

Nessun impedimento burocratico per la polizia locale, dunque, che ha utilizzato il programma Moocherhunter per localizzare il dispositivo di un utente coinvolto nello scaricamento illecito di materiale pedopornografico. Inizialmente, gli agenti si erano presentati alla porta di un suo vicino, la cui connessione wireless aveva attirato le attenzioni del vero colpevole.

Con un mandato di perquisizione, la polizia ha arrestato Richard Stanley per scaricamento e possesso di materiale pedopornografico. L’avvocato dell’uomo protesterà per l’assenza di un primo mandato per il tracciamento e conseguente localizzazione del suo dispositivo. Il giudice statunitense ha chiarito: le attività di invio e ricezione di un segnale non possono essere tutelate con il diritto alla privacy .

Mauro Vecchio

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Pubblicato il
26 nov 2012
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