Roma – L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato , nella sua riunione del 16 novembre 2005, ha condannato Wind ad un’ammenda di 14.500 euro per pubblicità ingannevole sull’offerta “Tuttoincluso”.
Oggetto della condanna il messaggio diffuso nel maggio 2005 tramite volantini, che ne pubblicizzava la particolare convenienza economica. Nella realtà, l’Autorità ha rilevato che le condizioni effettivamente applicate erano diverse da quelle prospettate nel messaggio, con riguardo all’importo del canone mensile forfettario, ai minuti di conversazione “gratuiti” concessi per le chiamate verso i telefoni cellulari, e al fatto che le condizioni non sarebbero più state applicate a partire da una certa data, senza che questo limite fosse indicato sul volantino.
La sentenza su Wind rappresenterebbe la prima applicazione nel settore della telefonia mobile dei poteri sanzionatori della legge Giulietti, confluita nel Codice al Consumo.
Nel corso di quest’anno, l’Antitrust ha preso in esame 15 casi nel settore tlc, che hanno portato a 10 condanne di pubblicità ingannevole e 2 di pubblicità comparativa illecita. Dal 1997 al 2004, le denunce nel solo settore della telefonia mobile sono passate da 24 a 56 (49 nei primi otto mesi del 2005).
Il consiglio dell’Autorità, ribadito anche dalle associazioni di consumatori e da Punto Informatico, è innanzitutto di approfondire i dettagli delle offerte che pubblicizzano la fornitura prodotti e servizi con il termine “gratis”, che in molti casi si traducono in un bonus corrispondente ad un importo speso dall’utente nel consumo di prodotti e servizi analoghi. Inoltre, gli utenti devono ricordare sempre che anche le proposte più convenienti sono soggette ad un limite, di quantità o di tempo.
In poche parole: niente è gratis, nulla è per sempre.
Dario Bonacina