Un bene la notifica informatica?

Un bene la notifica informatica?

di Andrea Buti - Il suo avvento è scritto nei testi di legge ma assume i contorni di una patch al sistema piuttosto che ad un redesign del suo codice sorgente. Il quadro
di Andrea Buti - Il suo avvento è scritto nei testi di legge ma assume i contorni di una patch al sistema piuttosto che ad un redesign del suo codice sorgente. Il quadro


Roma – Nel recente decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005, noto come d.l. sulla competitività, sono state inserite norme che vanno ad incidere in maniera rilevante sulle modalità di notifica di taluni atti giudiziari . In particolare, l’art. 2, comma 3, apporta modifiche all’art. 133 c.p.c., all’art. 134 c.p.c., all’art. 176 c.p.c., cui deve aggiungersi (sinteticamente) il seguente comma: “L’avviso di cui al secondo comma puo’ essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi”.

Modifiche anche all’art. 250 c.p.c. cui va aggiunto: “L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo’ essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento.”

E pure all’articolo 490 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso puo’ essere inserito in appositi siti Internet.”.

Insomma, viene introdotta una sorta di notifica informatica .

La notizia potrebbe suscitare interesse, giacché lascerebbe chiaramente intendere che il legislatore faccia finalmente entrare l’informatica nel processo civile, riconoscendo che gli sta a cuore il miglioramento dell’efficienza del processo civile. Ma i lettori di PI potrebbero facilmente commentare: era ora! E si potrebbe pure aggiungere che il decreto sul processo informatico, fermo da qualche anno, è ancora oggi, forse ed allora, qualcosa di realmente futuribile. Però è comunque un segnale: uno degli atti più “ufficiali” del processo civile, come quello della notifica, può essere smaterializzato . Niente più ufficiale giudiziario, niente busta, niente atto: dopo l’ufficio, ora, anche la notifica paperless !

Tutto questo però, produce effetti giuridici, sul piano processuale. Non è un avvocato, pazzerello informatico, che si diletta con il pc. E’ il “sistema” che comincia ad adeguarsi (anche se…meglio tardi che mai)! Il luogo in cui inizia questo “adeguamento” però pare sintomatico: il decreto sulla competitività. Questa si che è una notizia! Qualcuno, allora, si è accorto che con gli attuali sistemi di risoluzione delle controversie, non solo non si sta in Europa, ma non si riesce a convivere nemmeno in Italia? E figurarsi se si vuol scendere nell’agone internazionale (cd. “barriere giudiziarie”)! Un imprenditore che aspetta in media 10 anni per veder risolta una controversia civile. E in che modo? Con quali costi? Insomma, con quale risultato?

Dunque, non si tratta solo di mettere delle patch (per qualcuno magari risibili o inconsistenti) al processo civile, aspettando il processo telematico, ma di cambiare radicalmente sistema .

Un’idea potrebbe scaturire da questa riflessione: se il sistema contenzioso civile non è il migliore del mondo (né in teoria né in pratica) forse si potrebbe guardare altrove.
Per esempio all’ ADR ( Alternative Dispute Resolutions , ossia sistemi alternativi – al processo – per risolvere le controversie).

Si tratta di impiegare le migliori tecniche di negoziazione per poi passare al negoziato assistito ( mediation nei paesi di common law e conciliazione professionale in italia). O di utilizzare – in una sequenza accuratamente progettata – forme transgeniche di arbitrato (arbitrato notturno, arbitrato baseball ). O, ancora, di pensare ad organismi che effettuino il monitoraggio dei rapporti giuridici per prevenire il contenzioso ( dispute settlement board ). E di tutto quello – moltissimo in vero – che si potrebbe ancora dire sul conflict management ; ma non credo che questa possa essere la sede opportuna. Il tutto con un occhio all’informatica (ecco perchè PI). Quello che ne vien fuori, è ODR (On-line dispute resolution) .

E non si sta – ancora – parlando di sistemi esperti in ambito giuridico.

Se era futuribile il processo telematico che conferma le dinamiche processuali, figurarsi questo che le esclude….

Avv. Andrea Buti
StudioButi.it

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il
5 apr 2005
Link copiato negli appunti