Legge pedoweb, fumetti assolti?

Legge pedoweb, fumetti assolti?

di Daniele Minotti - La pedopornografia apparente è cancellata dal documento mentre rimane quella virtuale, vero nodo della questione. Per Manga e dintorni si allontana ma non sparisce il rischio censura
di Daniele Minotti - La pedopornografia apparente è cancellata dal documento mentre rimane quella virtuale, vero nodo della questione. Per Manga e dintorni si allontana ma non sparisce il rischio censura


Roma – Con un articolo pubblicato ieri da Punto Informatico , avevo commentato alcuni punti salienti e critici del ddl. C4599, dedicato anche ai temi pedopornografia e Internet, appena giunto in Aula, alla Camera. Purtroppo, al momento della chiusura del pezzo, non era ancora disponibile, sul sito della Camera, la versione definitivamente emendata dalla Commissione Giustizia (che, peraltro, raccoglie anche altri disegni di legge presentati sin dal 2001). Dunque, pur avendo fatto riferimento a detti emendamenti, non ho potuto proporre un commento puntuale e aggiornato. Oggi, con la disponibilità del documento ufficiale , ho questa possibilità. Vi sono alcun novità di rilievo e, con questo nuovo articolo, spero di rimediare al resoconto parziale di ieri.

In punto pene, vi è conferma di un diffuso aggravamento. Restano, infatti, le previsioni della reclusione congiunta alla pena pecuniaria per le condotte di offerta o cessione anche gratuite (comma 4 dell’art. 600-ter c.p.) e di mera detenzione (art. 600-quater c.p.). Il testo emendato riabbassa, invece, a dodici anni (come attualmente in vigore) la pena detentiva massima dell’art. 600-ter c.p. (primo e secondo comma).

Circa le condotte poste in essere in ambito minorile (ma ricordiamo che l’infraquattordicenne è pur sempre non imputabile), vi è stata una parziale riscrittura dell’art. 600-quater.3 più in linea con le regole generali dell’autodeterminazione sessuale.
In buona sostanza, non sarà punibile chi (anche maggiorenne) produrrà materiale pedopornografico (anche “virtuale”) qualora la produzione e la detenzione siano consentite dal minore rappresentato e la produzione non sia destinata alla diffusione o alla cessione.
In più, il minore – produttore o detentore – non sarà perseguibile “quando il materiale rappresenta un minore che abbia compiuto gli anni tredici se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni”

Ma la vera novità di quanto è uscito dalla Commissione è la soppressione delle ipotesi di “pedopornografia apparente” racchiuse in quello che sarebbe divenuto l’art. 600-quater.
1. (Materiale pornografico prodotto utilizzando persone che sembrano essere minori).
Questo il laconico ma significativo resoconto dell’On. Prestigiacomo: “La Commissione non ha ritenuto invece di recepire l’indicazione, pure prevista dalla decisione quadro e dal disegno di legge governativo, di punire la pedopornografia cosiddetta apparente, valutando tale norma viziata da incostituzionalità in quanto, contrariamente al principio fondamentale del nostro sistema penale per cui l’onere probatorio ricade sulla pubblica accusa, in questo caso spetterebbe all’imputato fornire la prova della maggiore età dei soggetti rappresentati”.

Infine, sono arrivate altre novità anche in tema di “pedopornografia virtuale” (la cui illiceità, comunque, persiste nel disegno di legge, sebbene, come detto, con qualche modifica).

Siccome, venuta meno la questione del “sembra”, la “virtualità” ha attirato le attenzioni di molti, è necessario soffermarci sull’argomento; facendo un passo indietro.
Già il primo testo del disegno di legge (ad oggi confermato) così definitiva le “immagini virtuali”: “immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

D’altronde, a precisazione, l’On. Prestigiacomo ha parlato di “artifici grafici o fotografici, utilizzando pezzi di bambini che compongono immagini virtuali che per la loro verosimiglianza alimentano comunque il mercato pedopornografico”.

Sembra, pertanto, che l’incriminazione si riferisca a “fotomontaggi” (tradizionali o computerizzati, 2D o 3D) a condizione che il risultato finale sia reso “realistico” necessariamente “utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse”.
Rimane il problema dei Manga e degli Anime (e mi scuso se la mia terminologia è superficiale o non corretta) su cui i pareri sono assai discordanti. Non è facile dare un giudizio sulla cosa. Su un tema così delicato, si rischia di risultare comunque impopolari per alcuni e, nei casi peggiori, accusati di filopedopornografia.

Ma se il testo della legge, unitamente a quello dei lavori preparatori, devono essere la principale guida per l’interprete, la conclusione non può che essere per l’irrilevanza penale (in connessione agli artt. 600-ter e 600-quater c.p.) dei fumetti e dei cartoni animati pur coinvolgenti soggetti (inesistenti) chiaramente minorenni: sia perché, pur abilmente disegnati, non appaiono veri, sia perché per la loro realizzazione non sono utilizzate immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Non è difficile immaginare, specie su quest’ultimo aspetto, un acceso dibattito sia in Parlamento che nella Società. Ma soltanto così si potrà saggiare realmente il sentire comune sul problema della pedopornografia, anche nelle sue espressioni più dubbie o stemperate.

avv. Daniele Minotti
www.studiominotti.it

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Pubblicato il
6 mag 2005
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