Partita Iva d'obbligo in home page?

Partita Iva d'obbligo in home page?

di Andrea Buti - Molti si pongono il problema a causa di una normativa che lascia spazio alle ambiguità. Ecco perché la mancata indicazione della Partita Iva non deve preoccupare troppo i webmaster italiani
di Andrea Buti - Molti si pongono il problema a causa di una normativa che lascia spazio alle ambiguità. Ecco perché la mancata indicazione della Partita Iva non deve preoccupare troppo i webmaster italiani


Roma – Corsi e ricorsi: torna in rete con prepotenza la richiesta di maggiore chiarezza su una questione già affrontata su Punto Informatico e decisiva per molti, in particolare per i titolari di Partita Iva.

Per inquadrare obblighi e doveri su questo fronte si può partire dalle modifiche del 2001 al vecchio dpr 633/1972, articolo 35, secondo cui il numero di Partita IVA “…deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.” Questa disposizione si applica a chi intraprenda “l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione”.

Trattandosi di disciplina generale sull’Iva, riguarda tutte le categorie di soggetti cui risulta applicabile l’imposta in questione , prescindendo dalle concrete modalità di esercizio; dunque, astrattamente, l’obbligo vale per qualsiasi impresa, indipendentemente dal settore merceologico, dai servizi resi, dalla forma societaria, e dall’esercizio con mezzi tradizionali o elettronici, anche, ma non solo, dunque, piattaforme e-commerce. Oltre agli artigiani ed ai professionisti che utilizzino un sito che contiene informazioni relative all’attività esercitata. La stessa norma, però, non dice nulla in merito alle sanzioni derivanti dalla mancata indicazione, tanto è vero che la norma citata al riguardo non è lo stesso d.p.r. 633/1972, ma il d.lgs. 472/1997. Il fatto che si tratti di due leggi diverse fa più di una differenza.

1) Quest’ultima legge (472/1997) non opera un richiamo esplicito alla mancata indicazione del numero di Partita Iva nel sito; in virtù del principio di legalità (art. 25 Cost., ribadito nella sua operatività al caso di specie anche dall’art. 3 della legge in questione) è, invece, necessaria una norma che effettui un “collegamento” univoco tra violazione e sanzione. Potrebbe sorprendere, ma può benissimo accadere, infatti, che la legge preveda la violazione ma non la sanzione : è l’ipotesi della cd. norma “imperfetta”. Che si tratti di una dimenticanza, di una scelta o una mancanza di coordinamento tra norme, è differenza che non rileva: l’importante è solo verificare che vi sia una previsione non equivoca, anche perché:

2) in ambito di sanzioni amministrative possono e devono (quando c’è un riferimento esplicito come nel caso di specie) mutuarsi una serie di principi propri del diritto penale, tra i quali il divieto di analogia e di interpretazione estensiva, se non in bonam partem (art. 14 delle preleggi: “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati” ): in dubio pro reo , dunque.

3) La ratio della legge 472/1997 non coincide con quella sottesa all’obbligo di indicazione del numero di Partita Iva: tale provvedimento normativo, infatti, come si desume dall’epigrafe ( “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie” ) e dall’articolato, disciplina direttamente le sanzioni conseguenti alla violazione di norme tributarie. Altra cosa è, dunque, l’ipotesi di mancata indicazione di un numero di Partita Iva poiché quest’ultima circostanza non incide sulle tasse ed infatti:

4) L’art. 6, comma 5 bis prevede poi: “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo” . Allora, l’unico modo per applicare la sanzione amministrativa è sostenere che la mancata indicazione del numero di partita IVA sia di “pregiudizio” alle azioni di controllo il che va accertato caso per caso, giacché se nella mia home page c’è già tutto (telefono, indirizzo, CAP, contatti, ragione sociale etc..) e manca solo la partita IVA, al massimo potrà essere necessario un po’ più di tempo…,ma di certo il controllo non sarà stato pregiudicato , cioè reso impossibile o compromesso.

5) Secondo il principio di offensività, poi, “una sanzione, cioè una conseguenza negativa del proprio agire, risulta illegittima se l’azione che si intende punire non sia stata foriera di un comportamento dannoso o, quanto meno, pericoloso; per conseguenza, pretendere di punire una condotta di fatto inoffensiva ingenera diffidenza nei consociati e avversione nel contribuente” (Comm. trib. prov.le Pisa, sez. VI, 10 ottobre 2001, n. 97).

In sostanza non si va (o non si dovrebbe andare) in galera per aver rubato una mela….

Avv. Andrea Buti
StudioButi.it

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Pubblicato il 27 gen 2006
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