Reato copiare parti di software: la sentenza

Reato copiare parti di software: la sentenza

In un comunicato la divisione italiana di BSA torna sulla sentenza della Cassazione che suscitato clamore perché prende di mira anche chi copia porzioni di software
In un comunicato la divisione italiana di BSA torna sulla sentenza della Cassazione che suscitato clamore perché prende di mira anche chi copia porzioni di software


Roma – La Cassazione ha come noto stabilito che anche copiare parzialmente un software è reato. Una questione spinosa che ha sollevato numerosi commenti e sulla quale è intervenuta nelle scorse ore anche la divisione italiana della BSA , l’associazione dei produttori di software proprietario.

Il caso era nato dopo l’accusa rivolta ad un ex-dipendente della società Ristomat di avere posto sul mercato con la Agape, società concorrente della Ristomat, un prodotto software che – almeno in parte – duplicava il software Ristomat. L’imputato era stato assolto in primo grado, e condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna.

“La Corte di Cassazione adita su ricorso del dipendente – sostiene una nota della BSA – conferma la decisione adottata dai giudici di II grado, affermando che la tutela penale prevista dalla vigente normativa relativa al diritto d’autore si applica anche ad una parte di programma purché questa sia dotata di originalità. Si tratta di una decisione rivoluzionaria in materia di tutela penale del software perché estende il concetto di duplicazione anche alla copia non identica. Inoltre, la decisione interpreta in modo restrittivo i limiti ai diritti dell’autore del software, che comunque non giustificano mai la duplicazione abusiva del programma, in tutto o in parte”.

Ma c’è un altro aspetto importante nella decisione della Corte relativamente alla tutela penale del software: come noto la legge 248/00 e il regolamento attuativo 338 del 2001 hanno esentato i programmi software che non contengano più del 50% di suoni e musica dall’apposizione del bollino SIAE. Secondo la Corte di Cassazione, la duplicazione abusiva di software prevista dalla prima parte dell’art. 171-bis costituisce reato indipendentemente dall’apposizione del bollino SIAE sul supporto.

Inoltre, la decisione stabilisce l’equipollenza fra bollino e dichiarazione sostitutiva ai fini della tutela penale del software per quanto riguarda le diverse ipotesi di illecita distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, previste dalla seconda parte dell’art. 171-bis l.a.

Peraltro, né il bollino né la dichiarazione sostitutiva sono necessari per la tutela penale (sempre con riferimento alla seconda parte dell’art. 171-bis l.a.) di quanto legittimamente circolante alla data di entrata in vigore della legge (cioè commercializzato prima del 19 settembre 2000).

“La decisione della Cassazione – ha commentato Paolo Ardemagni, Presidente della Business Software Alliance – rappresenta un passo importante nella direzione di un potenziamento della tutela delle opere dell’ingegno in tutte le sue forme e per questo deve essere salutata come un progresso per la giurisprudenza italiana e più in generale per il Paese”.

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Pubblicato il
14 mag 2002
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