lunedì 27 novembre 2006

Caso Google, si rischiano nuove norme killer

Si invocano nuove leggi dopo la clamorosa denuncia di una ONLUS che si batte per la tutela delle persone down e che coinvolge Google Italia. Un polverone senza precedenti. Parlano ministri, associazioni, giuristi e blogger. Il dossier

Caso Google, si rischiano nuove norme killerI fatti e gli stessi presupposti dell'inchiesta vanno approfonditi e rimane opportuno, quindi, aspettare di conoscere i dettagli prima di entrare nel merito della questione... insomma non possiamo certamente rincorrere il sensazionalismo tipico di alcune informazioni che entrano nelle prime pagine dei giornali (e a maggior ragione quelle che riguardano il WWW), ma una cosa è certa: si respira in questo periodo, anche in Italia, un fastidioso vento in poppa che tende a criminalizzare l'Internet e soprattutto i suoi protagonisti, gli Internet Service Provider.

Negli ultimi anni abbiamo vissuto un innegabile sviluppo del diritto dell'ICT, con nuove questioni sempre più delicate da affrontare e nuovi progetti che si vanno avviando. Eppure, se da una parte certa normativa e giurisprudenza hanno fatto ben sperare, dall'altra parte ancora una volta emergono alla nostra attenzione i maldestri tentativi di chi intende sottoporre l'Internet ad un impossibile controllo da parte degli ISP.

In proposito, è opportuno ricordare come nell'ultimo periodo il World Wide Web si sia caratterizzato sempre di più per la facilità con cui ci si possa improvvisare come "fornitori di servizi on line": realizzare un web blog o un mini-site è diventato un divertente gioco che può sviluppare chiunque possieda veramente minime conoscenze informatiche. Inoltre, esistono numerosi siti realizzati con architetture friendly e gestibili in remoto da un qualsiasi content provider che non abbia alcuna conoscenza dei linguaggi.html!
Insomma essere titolari di un sito (o quanto meno di un "diario on line") non è più un'eccezione, ma costituisce ormai una regola per chi naviga nel web e ne conosce i suoi "meccanismi".
Eppure il legislatore non sembra accorgersene. E così anche certa recente giurisprudenza.

Si avverte ancora nell'aria una voglia insopprimibile di "controllare la Rete" attraverso coloro che ne "comprendono i suoi contenuti", che "la gestiscono". Sembravano ormai persi per sempre gli echi di certa legislazione e giurisprudenza che, non conoscendo bene il mezzo telematico e spinti inconsapevolmente dalle paure che esso generava, cercavano di responsabilizzare in maniera oggettiva e a dir poco paradossale gli ISP e i webmaster dei siti web. Quegli echi, che accostavano gli ISP ai direttori di testate giornalistiche e le riviste on line in maniera quasi automatica alle leggi pensate per l'editoria, erano stati travolti dalla legislazione europea (direttiva 2000/31/CE) e dai decreti di recepimento (D. Lgs. 70/2003), nei quali si sottolineava il principio generale della mancanza del dovere di sorveglianza in capo al prestatore di servizi della Società dell'Informazione

In questi ultimi mesi, invece, c'è stata una inquietante inversione di rotta, probabilmente facilitata, da una parte, dalla solita fobia del controllo dei contenuti telematici generata dalla lotta al terrorismo e, dall'altra, da una ancora scarsa conoscenza tecnica del "fenomeno internet" da parte di chi ci governa.

Si ricorda, in proposito, il recente c.d. "Decreto Pisanu" del 27 Luglio 2005 n. 144 in materia di misure urgenti contro il terrorismo internazionale che ha introdotto l'obbligo per i provider di conservare i dati relativi al traffico telefonico e telematico sino al dicembre 2007, sospendendo fino a quella data ogni altra disposizione sulla conservazione e cancellazione delle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi. O ancora si fa riferimento al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) - recante "Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse i concorsi pronostici con vincite in denaro", pubblicato in G.U. n. 36 del 13/02/2006 - il quale, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria per l'anno 2006, ha sottolineato che - nonostante la legge italiana operi una chiara distinzione tra i giochi consentiti da quelli non consentiti - quelli consentiti possono essere offerti solo da operatori in possesso dell'apposita concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo per poter operare in Italia. E a tutela di tale disposizione è stato posto un obbligo di attivarsi a carico dei fornitori di connettività alla rete internet o dei gestori delle altre reti.
E come non ricordare le tante polemiche sorte con il famoso "Patto di Sanremo" e, quindi, generate dal solito, reiterato tentativo di attribuire agli ISP una serie di poteri-doveri da sceriffo del Web? E le polemiche continuano ancora in questi giorni.

Sembra essere in atto, quindi, una nuova pericolosa tendenza volta a favorire lo sviluppo di un "misterioso" dovere di controllo del sito web, sempre più particolareggiato, a carico di soggetti che tecnicamente non hanno la possibilità e la competenza per effettuare realmente tale controllo: da oggi in poi, coloro che creano o sviluppano siti web, o che sono titolari di web blog, dovrebbero - secondo una certa "aria soffocante" che si respira in questo periodo - iniziare a gestire i loro spazi virtuali con sempre maggiore attenzione e illuminata conoscenza delle varie norme vigenti in Italia che regolamentano il settore.

Ma soprattutto tutti oggi possiamo ancora essere considerati direttori di una rivista telematica se ne abbiamo sotto controllo i suoi contenuti. Si fa riferimento, infatti, alla prima condanna a mezzo blog statuita in nome del popolo italiano dal Tribunale di Aosta, in data 25 maggio 2006 (depositata in Cancelleria in data 01/06/2006). Come si fa a non ricordarla in questi giorni? In quel provvedimento, con disarmante leggerezza il Giudice affermava che "va subito detto che, essendosi provato ut supra che il M. era il soggetto che aveva la disponibilità della gestione del blog (noto con il nick di Generale Zhukov, ndr.), egli risponde ex art. 596 bis c.p., essendo la sua posizione identica ad un direttore responsabile"! E ancora il Giudice sosteneva che "se il titolare del blog, al pari di un direttore della stampa, ha il potere di controllo, allora a quest'ultimo è equiparato a tutti gli effetti, compresi quelli penali".

Che fine ha fatto il divieto di analogia in malam partem nel diritto penale e che fine hanno fatto gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D. Lgs. 70/2003?

Andrea Lisi
direttore di SCiNTLEX
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