Accessibilità dei siti web? Che cos'è?

Accessibilità dei siti web? Che cos'è?

di Commissione Osservatorio Siti Internet (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) - Prima parte di un percorso esplorativo su normative, costi e vantaggi di una rete finalmente accessibile
di Commissione Osservatorio Siti Internet (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) - Prima parte di un percorso esplorativo su normative, costi e vantaggi di una rete finalmente accessibile

Se avessimo posto questa domanda 5 o 10 anni fa, molti avrebbero sgranato gli occhi. Fortunatamente oggi il problema dell’accessibilità ai siti web da parte delle persone diversamente abili è noto alla stragrande maggioranza dei professionisti della Rete. Tuttavia, sebbene la situazione sia assai migliorata rispetto a qualche anno fa, permangono fraintendimenti e punti critici.

Che cos’è l’accessibilità?
Il concetto di accessibilità dei siti web non è facile da definire. Poiché dal 2004 esiste in Italia una legge (L. 9 gennaio 2004 n. 4) che regolamenta la materia, conviene partire dalla definizione di accessibilità contenuta nell’art. 2 di questa legge:

“accessibilità: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”

Questa definizione non richiede molte spiegazioni. I siti web devono essere realizzati in modo tale che chiunque possa accedervi ed utilizzarli, reperendo le informazioni in essi contenute.

Esistono delle regole tecniche che, se rispettate, garantiscono la certezza di creare un sito accessibile, anche se non si deve mai sottovalutare l’importanza di effettuare una verifica sul campo, con il coinvolgimento di persone disabili, sebbene questo aspetto non sia obbligatorio per legge.

Chi ne beneficia

Le regole tecniche dettate per garantire l’accessibilità dei siti web si rivolgono anzitutto ai disabili ed in particolare:
– ai non vedenti, che non possono vedere lo schermo e si servono di programmi per la lettura dello schermo o browser vocali, che interpretano il codice HTML e danno un riscontro vocale di ciò che appare sullo schermo, con indicazioni aggiuntive utili per cogliere la presenza di particolari oggetti, quali liste, tabelle, moduli, frames;
– agli ipovedenti, persone che presentano limitazioni più o meno gravi alla funzionalità visiva, i quali hanno difficoltà nel leggere caratteri molto piccoli, oppure utilizzano opzioni di personalizzazione dello schermo, che possono stravolgere il normale layout delle pagine, senza contare i problemi legati ai contrasti di colore;
– agli ipoacusici, che non possono sentire le parti audio del sito;
– ai dislessici e ad altri disabili cognitivi, i quali possono trovare difficoltà nel leggere ed interpretare correttamente il testo delle pagine web;
– ai disabili motori con problemi agli arti superiori, per i quali si deve garantire che l’interazione con il sito web sia possibile anche mediante dispositivi di input diversi da tastiera e mouse.

Gli accorgimenti che si devono adottare per rendere un sito accessibile risultano utili anche agli utenti normodotati. Basti pensare alla chiarezza dei testi, al mancato uso di colori sfumati o effetti grafici eccessivamente disturbanti ecc.

Un esempio assai interessante di questo “effetto collaterale” dell’accessibilità è dato dalle versioni dei siti web per computer palmari e cellulari. A quanti è capitato di usarli non solo con questi dispositivi, ma anche con il proprio pc multimediale, perché si caricano più velocemente e consentono di giungere più rapidamente alle informazioni di nostro interesse?
Vediamo ora nello specifico le regole tecniche che consentono di garantire l’accessibilità.
Già nel 1995 all’interno del W3C fu creata la WAI (web accessibility iniziative), con il compito di definire delle regole che garantissero l’accessibilità non solo ai contenuti web, ma anche agli user agents ed agli strumenti per la creazione di pagine web. Sono stati prodotti diversi documenti contenenti raccomandazioni, che nel corso degli anni si sono imposte come standard al pari di HTML, XHTML ed altri standard prodotti dal W3C.

Le legislazioni nazionali, prima fra tutte quella degli Stati Uniti, si sono ispirate a queste linee guida per dettare regole vincolanti. Ciò vale anche per la L. 4/2004, cosiddetta “Legge Stanca”, dal nome del ministro per l’innovazione Lucio Stanca.

Sia le linee guida del W3C per l’accessibilità dei siti web sia la Legge italiana individuano diversi livelli di accessibilità, ai quali corrispondono regole tecniche sempre più stringenti. Il W3C ha individuato tre livelli di accessibilità, mentre la Legge italiana prevede due livelli: il primo, basato sull’applicazione di 22 requisiti di tipo oggettivo, è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni e per i siti di pubblica utilità o di aziende che ricevono finanziamenti pubblici; il secondo, basato su una valutazione di tipo soggettivo, è facoltativo.

Chi rispetta i diversi livelli di accessibilità può esporre sul proprio sito un apposito bollino, che ne attesta la conformità alle specifiche regole tecniche.

Dove reperire maggiori informazioni?

Sono molti i siti che si possono consultare per reperire informazioni su questo argomento. Il testo integrale della L. 4/2004 ed i relativi decreti attuativi si trovano a questo indirizzo .

Esistono poi molti siti tematici, contenenti manuali, articoli, traduzioni, forum. Segnaliamo:

http://www.webaccessibile.org : accessibilità e standard W3C (sito nato dalla collaborazione tra la sezione italiana dell’IWA/HWG e Human di Bazzman.com);
http://www.bazzmann.com : accessibilità, usabilità, standard W3C, webdesign (sito creato e gestito da Marco Trevisan);
http://www.webxtutti.it : sito nato dal progetto Infoweb della fondazione Ugo Bordoni, dedicato all’accessibilità ed all’usabilità del web;
http://www.webusabile.it : risorse on-line, articoli, libri, linee guida, mailing-list sull’usabilità, nato per iniziativa di Marco Sangalli e di Etnoteam;
http://www.diodati.org : traduzioni dal W3C e temi di accessibilità, curato da Michele Diodati, autore tra l’altro di un CMS per la creazione di blog accessibili;
http://www.fucinaweb.com : idee per forgiare siti accessibili ed usabili; raccolta di articoli, recensioni ed interviste sugli argomenti dell’accessibilità, usabilità e webdesign, curato da Antonio Volpon (in questo sito trovate anche in mio articolo sull’accesso al web da parte dei non vedenti);
http://www.webimpossibile.net : internet, comunicazione, diritto: riflessioni giuridiche sui diversi aspetti del web, compresa l’accessibilità, curato da Giovanni Acerboni e Lorenzo Spallino.
Sebbene la legislazione italiana si discosti leggermente dalle linee guida dettate dal W3C, è sicuramente opportuno conoscerle. Il testo integrale (in inglese) delle 14 linee guida, conosciute con il nome di Web contents accessibilità guidelinews ( WCAG ).
Paolo Graziani e Laura Burzagli nel sito dell’Istituto Nello Carrara del CNR hanno scritto una guida introduttiva alle linee guida, aggiungendovi dei consigli pratici. La guida si basa su una versione non definitiva delle WCAG 1.0, tuttavia conserva la sua validità, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta a questo argomento. Potete leggerla a questo indirizzo .
Attualmente il WAI sta sviluppando una nuova versione delle linee guida, la 2.0. Tuttavia, per ora non possiamo che rifarci alla versione 1.0 del maggio 1999.

In generale l’applicazione delle linee guida WAI non è difficile, richiede solo un minimo di attenzione. Non si può tuttavia negare che alcune regole siano di difficile applicazione, vuoi per la loro genericità (es.: il testo dev’essere semplice e chiaro), vuoi per l’effettiva impossibilità di prescindere dall’uso di determinate tecnologie non standard, come Java e ActiveX, specie per i siti di commercio elettronico.

Il quadro normativo

La legislazione italiana è all’avanguardia per quanto riguarda i temi dell’accessibilità. Limitandoci al campo delle tecnologie, i disabili hanno diritto di ottenere dal Servizio Sanitario Nazionale la fornitura totale o parziale di quasi tutte le tecnologie assistive oggi esistenti.

La L. 4/2004 obbliga le Pubbliche Amministrazioni, le aziende che forniscono servizi pubblici e le aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, a realizzare siti accessibili, cioè siti che rispettano i 22 requisiti tecnici contenuti nel D.M. 8 luglio 2005 n. 183. Le aziende private escluse da tale obbligo sono incentivate al rispetto dei requisiti tecnici mediante la possibilità di esporre un bollino, che attesta il diverso grado di accessibilità del sito web.

La legge prevede delle sanzioni per chi non realizza o adegua i siti web alle nuove regole. In particolare, il contratto tra l’azienda proprietaria del sito e quella incaricata di realizzarlo è nullo se non prevede il rispetto dell’accessibilità o se comunque porta alla realizzazione di un sito non accessibile. C’è anche una responsabilità disciplinare del dirigente incaricato dell’attuazione della legge, che tutte le Pubbliche Amministrazioni devono nominare.

Non è, invece, previsto un diretto risarcimento per il singolo disabile che non può accedere ad un determinato sito. Tuttavia la Legge 1 marzo 2006 n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) apre nuove possibilità in questo senso.

Naturalmente si spera sempre di non dover ricorrere a questi strumenti, ma che sia sufficiente diffondere a tutti i livelli la cultura dell’accessibilità per poter avere un numero sempre maggiore di siti web veramente accessibili e fruibili da tutti.

La Legge prevede due tipi di valutazione dell’accessibilità dei siti web:
– valutazione oggettiva: navigando nelle pagine web e controllando il codice HTML delle pagine si verifica il rispetto dei 22 requisiti tecnici contenuti nell’allegato A del D.M. 8 luglio 2006 n. 183; in particolare si devono utilizzare diversi browser, con e senza supporto di javascript, applet ed altre tecnologie non standard, con diverse risoluzioni dello schermo e provando ad utilizzare gli strumenti offerti dai browser per migliorare la leggibilità delle pagine da parte degli utenti ipovedenti;
– valutazione soggettiva: condotta da un pool di esperti, comprendenti anche persone con diverse disabilità, consente di verificare la facilità d’uso e la piena corrispondenza delle soluzioni alternative predisposte in presenza di singoli contenuti o pagine non accessibili nella loro versione standard.
L’accessibilità dev’essere tenuta presente fin dal momento della progettazione. Ciò consente di creare un sito ben strutturato, di separare nettamente gli elementi strutturali dal contenuto, il che rende più semplice la gestione del sito da parte del webmaster.
Se l’accessibilità è tenuta presente fin dal momento della progettazione, assieme all’usabilità ed alla veste grafica, non vi sono costi aggiuntivi, poiché il “costo” dell’accessibilità rientra nel costo globale di progettazione.

Il discorso è diverso se si deve adeguare un sito preesistente. A volte sarà meno costoso riprogettare il sito da zero, mentre in altri casi, se il sito è già ben strutturato e la presentazione grafica è ottenuta tramite i CSS, sarà sufficiente effettuare poche modifiche, quali aggiungere le descrizioni alternative per le immagini significative, aggiungere elementi di contestualizzazione, creare una mappa del sito, rendere accessibile il motore di ricerca e gli altri moduli presenti nel sito mediante la corretta marcatura delle etichette dei campi.

In alcuni casi, per rendere accessibile un sito particolarmente complesso, può essere opportuno elaborare una o più skin alternative. Si tratta semplicemente di creare uno o più layout differenti da quello standard, che però presentino gli stessi contenuti, soltanto disposti in modo diverso o con caratteri di dimensioni maggiori e con un contrasto cromatico più elevato. L’utente potrà scegliere la skin che meglio si adatta alle proprie esigenze.

I vantaggi dell’adeguamento del sito web alle regole tecniche che ne garantiscono la piena accessibilità sono evidenti, sia in termini di immagine, sia per l’aumento di potenziali utenti e per la loro fidelizzazione.
Il rispetto delle regole tecniche dell’accessibilità migliora anche il posizionamento del sito nei motori di ricerca. Sebbene non siano noti i criteri utilizzati dai diversi motori di ricerca per assegnare il ranking ai siti che vengono indicizzati automaticamente, è certo che l’uso di una DTD (document type declaration) pubblica, l’uso di testi alternativi per le immagini, l’esplicita dichiarazione della lingua in cui è scritto il testo ed altri accorgimenti legati all’accessibilità influiscono positivamente sul posizionamento del sito.

Nella primavera del 2006 Google, il principale motore di ricerca, ha lanciato in via sperimentale un servizio chiamato Google Accessible Search , che dovrebbe porre ai primi posti tra i risultati quei siti che rispettano le regole tecniche sull’accessibilità. Attualmente non è possibile esprimere un giudizio esaustivo su questo servizio, dato che i siti che rispettano le linee guida del W3C sull’accessibilità sono relativamente pochi rispetto allo sterminato numero di pagine web indicizzate da Google, quindi si possono ottenere buoni risultati solo su ricerche specifiche, come ad es. la ricerca di informazioni relative alle associazioni dei disabili o alle tecnologie assistive.

La creazione di skin alternative apre la possibilità di rendere navigabile il sito anche con strumenti diversi dal computer, quali palmari e smartphone, nei quali, date le dimensioni ristrette del display, è gioco forza necessario presentare i contenuti in modo diverso.

Commissione Osservatorio Siti Internet – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

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Pubblicato il
26 gen 2007
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