Roma - Negli Stati Uniti pochi mesi fa la figlia di un poeta (tal William Talcott) non ha potuto accedere alla casella di posta elettronica del padre, dopo la sua morte, poiché lo stesso non aveva reso note a nessuno le sue credenziali di autenticazione. La legittima erede ha chiesto l'accesso alla casella di posta elettronica del
de cuius al provider -Yahoo- il quale si è rifiutato di consegnare la password per motivi di privacy! La disputa ha dato vita ad un contenzioso tra il provider Yahoo e la figlia del poeta americano-irlandese. Il Giudice americano ha risolto il conflitto rigettando
in toto la richiesta dell'erede.
La riservatezza dei messaggi email costituisce uno degli argomenti più dibattuti nel diritto delle nuove tecnologie e la discussione si è nuovamente animata anche in Italia proprio in seguito a questo caso giudiziario: da una parte coloro che difendono la riservatezza ad oltranza hanno applaudito la decisione di Yahoo e dall'altra molti giuristi hanno ritenuto che in casi analoghi dovrebbe ritenersi prevalente il diritto successorio.
Proviamo a rispondere dunque a questo delicato quesito: cosa potrebbe accadere in Italia in un caso simile? La questione è complessa e di non facile soluzione.
È opportuno premettere che ad oggi la nostra legislazione non consente di dare una risposta certa e definitiva, infatti il diritto delle nuove tecnologie è in continuo divenire e, poggiando le sue basi su una normativa recente e non ancora completa e su pochissimi casi giurisprudenziali, non si può che procedere con cautela, analizzando le varie questioni culturali e, quindi, giuridiche che un caso del genere fa emergere.
In questa vicenda vi sono, infatti, più interessi in gioco da analizzare: il diritto alla privacy del poeta e di tutti coloro che erano in contatto con lui, il diritto successorio in capo agli eredi ed eventualmente un interesse della comunità a conoscere gli scritti del poeta.
È chiaro che fino a quando i dati personali da tutelare contenuti nella casella di posta elettronica riguardano esclusivamente quelli del soggetto deceduto, si potrebbe considerare prevalente l'interesse degli eredi. Le e-mail potrebbero contenere, infatti, anche opere inedite dell'autore, come tali economicamente rilevanti e dunque idonee ad assumere consistenza nel patrimonio del
de cuius.
Altro problema, invece, è verificare se i dati personali (magari anche sensibili e, quindi, meritevoli di particolare tutela) contenuti nella casella di posta elettronica appartengono ad altri soggetti che hanno intrattenuto rapporti di comunicazione con il
de cuius. Il Garante italiano per la protezione dei dati personali (nella persona di Mauro Paissan) ha sottolineato a tal proposito la necessità di tutelare i dati personali degli interlocutori del poeta sostenendo che
non si può consegnare a nessuno, nemmeno agli eredi una casella di posta elettronica perché può contenere dati personali non soltanto del defunto, ma di tutti i suoi interlocutori. L'accesso va proibito nel modo più assoluto.... Una casella e-mail contiene una corrispondenza intima che deve restare segreta; equiparando sostanzialmente la violazione di una mail alla violazione della corrispondenza, secondo quanto previsto dall'art. 15 della nostra Costituzione. Tale interpretazione troverebbe conforto anche nell'art. 616 del nostro codice penale, il quale parifica la comunicazione telematica alla comunicazione cartacea.