Roma – All’attenzione del Senato della Repubblica, per iniziativa del senatore di Forza Italia Filadelfio Guido Basile, è giunto il disegno di legge 1305 per l’istituzione dell’Ordine professionale degli esperti informatici. Una proposta destinata ad alzare il livello del dibattito su una questione ritenuta centrale da molti: la regolamentazione della categoria degli informatici.
Il disegno di legge prevede la creazione di tre diversi Albi : Periti Informatici, Tecnici Informatici e Dottori Informatici. La proposta è stata accolta con favore della UPEI, Unione Professionale Esperti Informatici. “Con questo Disegno di legge – ha dichiarato il direttore nazionale UPEI, Milici – i professionisti e gli utenti vengono garantiti e il Paese recupera il gap con gli altri partners europei”.
Come si ricorderà, sulla complessa questione della disciplina della professione informatica, delle tutele e del riconoscimento dei ruoli e delle competenze, in queste settimane il dibattito si è acceso e tutto indicava che la risoluzione di questi problemi fosse ancora piuttosto lontana.
Nella relazione di presentazione della proposta, Basile spiega: “Il paese presenta, in effetti, una scarsa consistenza tecnologico-informatica, deve recuperare il ritardo che sconta in questo campo rispetto ai partner europei più avanzati e ad altre nazioni industrializzate, sfruttando le innumerevoli opportunità che le nuove tecnologie offrono, accrescere la competitività del sistema paese e la qualità della vita nei diversi settori economico, sociale, educativo e culturale”.
“Il presente disegno di legge – continua Basile – è di conseguenza una proposta che si integra nel piano generale del Governo, al fine di disciplinare in modo più organico la categoria degli esperti informatici”.
Nelle prossima pagine di questo articolo il testo completo del Disegno di legge 1305.
Capo I DELL’ORDINE PROFESSIONALE
Art. 1.
1. È costituito presso il Ministero della giustizia l’ordine professionale degli informatici, di seguito denominato “ordine”. L’ordine è articolato nel territorio su base provinciale ed in ogni provincia è costituito il rispettivo ordine, avente sede nel comune capoluogo.
Art. 2.
1. Ogni ordine provvede alla formazione di:
a) un albo dei dottori informatici;
b) un albo dei tecnici informatici;
c) un albo dei periti informatici.
2. Quando gli iscritti complessivi negli albi di cui al comma 1 non raggiungono il numero minimo di cinquanta per ogni albo, essi sono iscritti nei rispettivi albi di un capoluogo vicino, determinato con decisione del consiglio nazionale.
3. Con provvedimento analogo a quello di cui al comma 2, possono riunirsi in un unico albo dei dottori informatici, in un unico albo dei tecnici informatici ed in un unico albo dei periti informatici, nella sede stabilita ai sensi della presente legge, gli iscritti di diverse province, in ciascuna delle quali non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni richiesto.
Art. 3.
1. Ciascun albo contiene per ogni singolo iscritto:
a) il cognome;
b) il nome;
c) il luogo e la data di nascita;
d) la residenza;
e) il codice fiscale.
2. L’iscrizione all’albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni codice fiscale sono annotate la natura e la data del titolo che abilita all’esercizio della professione, con eventuale indicazione dell’autorità da cui il titolo stesso è stato rilasciato, nonchè la data dell’iscrizione all’albo. L’iscritto all’albo deve comunicare al consiglio dell’ordine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale cambiamento di residenza.
Art. 4.
1. Per essere iscritti a ciascuno degli albi di cui all’articolo 2, comma 1, occorre aver superato il rispettivo esame di Stato di cui all’articolo 41, fatte salve le disposizioni transitorie di cui al capo V.
Art. 5.
1. Per esercitare su tutto il territorio della Repubblica le professioni di dottore informatico, di tecnico informatico e di perito informatico è necessario essere iscritto al relativo albo. Gli incarichi relativi all’attività professionale delle predette figure professionali, disciplinati dall’articolo 39, sono affidati dall’autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti ai rispettivi albi. Qualora tali soggetti intendano conferire incarichi a persone non iscritte all’albo, sono tenuti a motivare la decisione nel relativo provvedimento.
Art. 6.
1. Per l’iscrizione agli albi di cui all’articolo 2, comma 1, è necessario presentare domanda scritta, firmata dal richiedente.
Art. 7.
1. La domanda di iscrizione agli albi di cui all’articolo 2, comma 1, è presentata alla presidenza dell’ordine, redatta in carta legale, completa dell’indicazione del codice fiscale. Il richiedente, per ottenere l’iscrizione, deve allegare alla domanda la ricevuta rilasciata dall’ufficio del registro comprovante il versamento della tassa di concessione governativa ed i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di residenza;
c) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
d) certificato dei carichi pendenti di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
e) certificato di aver conseguito il superamento dell’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 4, fatte salve le disposizioni transitorie di cui al capo V;
f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver presentato domanda di iscrizione in un altro degli albi di cui all’articolo 2, comma 1.
2. Per quanto attiene alla cittadinanza del richiedente l’iscrizione, si applicano le norme vigenti in materia. Non può essere iscritto in alcun albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili.
Art. 8.
1. Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il consiglio dell’ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione al rispettivo albo. La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere allo scopo delegato dal presidente.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è notificata all’interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Contro la deliberazione del consiglio dell’ordine l’interessato ha diritto di ricorrere al consiglio nazionale entro un mese dalla notificazione.
4. Contro la deliberazione del consiglio nazionale non è dato alcun mezzo di impugnazione, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.
Art. 9.
1. Le spese per il funzionamento del consiglio nazionale sono sostenute da tutti gli ordini. L’ammontare di tali spese è determinato dal consiglio nazionale il quale cura anche la sua ripartizione tra i vari consigli dell’ordine e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun consiglio dell’ordine.
Art. 10.
1. Il consiglio nazionale stabilisce, con proprio regolamento interno, le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorre al suo funzionamento amministrativo e contabile.
Art. 11.
1. La cancellazione da uno degli albi di cui all’articolo 2, comma 1, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera b), è pronunciata dal consiglio dell’ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita di uno degli altri requisiti di cui all’articolo 7 o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento all’iscrizione.
2. Nel caso di cancellazione, è data comunicazione del provvedimento all’interessato il quale ha facoltà di presentare reclamo presso il consiglio nazionale.
Art. 12.
1. Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, il consiglio dell’ordine provvede alla revisione degli albi di cui all’articolo 2, comma 1, apportandovi le varianti necessarie. I provvedimenti adottati sono comunicati agli interessati, i quali hanno diritto di presentare reclamo presso il consiglio nazionale.
Art. 13.
1. Ciascuno degli albi di cui all’articolo 2, comma 1, stampato a cura e spese del rispettivo ordine, e inviato alla Corte d’appello, ai tribunali, alle preture ed alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, aventi sede nel distretto dell’ordine. È altresì inviato ai Ministeri competenti, nonchè al consiglio nazionale ed agli altri consigli dell’ordine. Può, inoltre, essere trasmesso agli enti pubblici e privati che il consiglio reputa opportuni e, dietro pagamento, può esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. Agli uffici ed enti cui devono essere obbligatoriamente trasmessi gli albi ai sensi del presente articolo, sono anche comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione.
Art. 14.
1. È possibile essere iscritti ad un solo ordine degli informatici. Chi risulta iscritto all’ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento dell’iscrizione a quello di un’altra provincia presentando domanda redatta in carta legale corredata dei documenti di cui all’articolo 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell’ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risultino:
a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
b) che il richiedente è in regola con il pagamento del contributo di cui all’articolo 27, comma 1, lettera f), ed eventualmente di quello stabilito ai sensi dell’articolo 9.
2. Avvenuta l’iscrizione all’albo corrispondente del nuovo ordine, il presidente di questo ne dà avviso al presidente dell’ordine precedente, che provvede alla cancellazione del richiedente.
3. Il consiglio dell’ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione dell’avvenuta iscrizione al relativo albo.
4. L’iscrizione ad un albo ha validità in tutto il territorio della Repubblica.
Capo II – DELL’ORDINE, DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Sezione I – Dell’ordine.
Art. 15.
1. La convocazione dell’ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l’elezione del consiglio dell’ordine, è indetta dal presidente del consiglio dell’ordine, mediante avviso a ciascun iscritto, tramite lettera, della prima ed eventuale seconda convocazione. La lettera contiene l’ordine del giorno dell’adunanza. La validità delle adunanze è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, in seconda convocazione è data dalla presenza degli iscritti intervenuti, indipendentemente dal numero.
Art. 16.
1. Le adunanze generali del consiglio nazionale sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie provvedono, quando necessario, all’elezione dei membri del consiglio dell’ordine, all’elezione dei membri designati per il consiglio nazionale ed all’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo per l’anno seguente, nonchè, alla discussione degli altri argomenti indicati nell’ordine del giorno.
2. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio dell’ordine ritiene opportuno convocarle o quando, da almeno un quarto degli iscritti, ne sia fatta richiesta motivata al presidente del consiglio dell’ordine. Le adunanze sono convocate con le modalità di cui all’articolo 15.
3. La presidenza delle adunanze, sia ordinarie sia straordinarie, è tenuta dal presidente del consiglio dell’ordine o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dal consigliere più anziano per iscrizione all’ordine fra i presenti.
4. Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del consiglio dell’ordine o, in sua assenza, dal più giovane tra i consiglieri presenti.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del presidente.
6. Ogni votazione è palese, salvo che l’assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto, e salvo quanto disposto all’articolo 17.
Sezione II – Del consiglio dell’ordine.
Art. 17.
1. Ciascun ordine degli informatici è retto da un consiglio dell’ordine.
2. I componenti del consiglio dell’ordine sono eletti a scrutinio segreto dall’assemblea congiunta degli iscritti nei tre albi di cui all’articolo 2, comma 1, convocati in adunanza ordinaria. Tutti gli iscritti nei tre albi possono essere eletti a far parte del consiglio dell’ordine.
3. Il consiglio dell’ordine è composto da nove membri.
4. I membri del consiglio dell’ordine devono essere iscritti in uno dei tre albi di cui all’articolo 2, comma 1, e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili.
Art. 18.
1. La ripartizione dei membri del consiglio dell’ordine fra gli iscritti agli albi di cui all’articolo 2, comma 1, avviene in maniera paritetica, ovvero con tre rappresentanti per ogni albo. Nel caso in cui un albo non abbia sufficienti candidati eletti, i posti vacanti sono assegnati agli iscritti nel medesimo albo che risultino più anziani per iscrizione e, tra questi, ai più anziani per età. Gli iscritti a ciascun albo provvedono in modo autonomo all’elezione dei rispettivi rappresentanti nell’ambito del consiglio dell’ordine, con votazione uninominale.
2. I rappresentanti dello stesso albo nel consiglio dell’ordine rappresentano il consiglio di quell’albo, che può riunirsi autonomamente per dibattere questioni di competenza esclusiva dell’albo stesso.
3. Avverso i risultati delle elezioni, ciascun iscritto ad un albo può proporre reclamo al consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione. Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.
Art. 19.
1. Il consiglio dell’ordine si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del consiglio dell’ordine.
2. Per la validità delle adunanze del consiglio dell’ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
3. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente esercita le funzioni il consigliere più anziano per l’iscrizione all’albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano di età.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di assenza del segretario esercita le funzioni il consigliere più giovane di età.
Art. 20.
1. Il consiglio dell’ordine, oltre ad esercitare le funzioni attribuite dalla presente legge o da altre disposizioni legislative e regolamentari:
a) vigila sul mantenimento della disciplina tra gli iscritti, affinchè adempiano al loro compito con probità e diligenza;
b) adotta provvedimenti disciplinari;
c) cura che siano repressi l’uso abusivo del titolo di dottore informatico, di tecnico informatico e di perito informatico e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all’autorità giudiziaria;
d) formula i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni attinenti alle professioni di dottore informatico, di tecnico informatico o di perito informatico;
e) elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere economo. Quest’ultimo può essere anche esterno al consiglio. Il presidente deve essere eletto annualmente, scelto in ciascuno dei tre albi, a rotazione annuale;
f) vigila sulle parcelle professionali e, su richiesta, le liquida;
g) determina la tariffa professionale annuale.
Art. 21.
1. Il presidente del consiglio dell’ordine rappresenta legalmente l’ordine ed il consiglio stesso. In caso di assenza del presidente, il vicepresidente ne esercita le funzioni. In caso di assenza di entrambi la funzione è assunta dal consigliere più anziano per iscrizione all’ordine fra i presenti.
Art. 22.
1. Il segretario riceve le domande di iscrizione agli albi di cui all’articolo 2, comma 1, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; redige le deliberazioni consiliari eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che sono compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; convalida le copie delle deliberazioni dell’ordine e del consiglio; ha in consegna l’archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario, il consigliere più giovane di età ne esercita le funzioni.
Art. 23.
1. Il tesoriere economo è responsabile, nei confronti del presidente e di ciascun iscritto, dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell’ordine; riscuote il contributo di cui all’articolo 27, comma 1, lettera f); paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario. Cura la tenuta dei seguenti registri:
a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
b) registro contabile delle entrate e delle uscite;
c) registro dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio dell’ordine.
2. In caso di impedimento del tesoriere, il presidente designa un consigliere per sostituirlo.
Art. 24.
1. Il consiglio dell’ordine disciplina, con regolamenti interni, l’esercizio delle sue attribuzioni.
Sezione III – Del consiglio nazionale.
Art. 25.
1. Il consiglio nazionale è istituito presso il Ministero della giustizia. Esso è composto da diciannove membri: quattro designati dall’Unione professionale esperti informatici (Upei) e quindici eletti dai consigli degli ordini, ossia cinque per ciascun albo. Per l’elezione del rappresentante di ciascun albo, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti ed un voto ogni cento iscritti in più o frazione di cento. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
2. Nel caso in cui un albo non abbia sufficienti candidati eletti, i posti vacanti sono assegnati pariteticamente agli altri albi, attingendo alle liste dei membri che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. Ogni consiglio dell’ordine comunica il risultato della votazione indicando il numero degli iscritti nei propri albi, il nome, la data ed il luogo di iscrizione all’albo, e la data di nascita del candidato designato, ad una commissione nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti all’ordine; la commissione, verificata l’osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria di candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi cinque per ogni albo, salvo le disposizioni indicate al comma 2.
4. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio nazionale.
5. I membri del consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La decorrenza della nomina si computa alla data del Bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.
6. I rappresentanti dello stesso albo nel consiglio nazionale rappresentano il consiglio nazionale dell’albo, che può riunirsi autonomamente per dibattere questioni di competenza esclusiva dell’albo stesso.
7. I consigli dell’ordine devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima della data di scadenza del consiglio nazionale. Fino all’insediamento del nuovo consiglio nazionale rimane in carica il consiglio uscente.
Art. 26.
1. Il consiglio nazionale elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere economo. Quest’ultimo può essere anche esterno al consiglio. Il presidente deve essere eletto annualmente, scelto in ciascuno dei tre albi di cui all’articolo 2, comma 1, a rotazione annuale.
Art. 27.
1. Il consiglio nazionale oltre ad esercitare le funzioni attribuite dalla presente legge o da altre disposizioni legislative e regolamentari:
a) dà pareri, quando richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) coordina e promuove l’attività dei consigli dell’ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
c) vigila sul regolare funzionamento dei consigli dell’ordine;
d) decide sulla riunione degli albi provinciali e sulla loro separazione;
e) designa i rappresentanti dell’ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
f) determina il contributo annuale da corrispondere da parte di ogni ordine per il funzionamento del consiglio nazionale, nonchè le modalità di pagamento del contributo;
g) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dell’ordine in materia di iscrizione e cancellazione agli albi, nonchè in materia disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine;
h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvare con decreto del Ministro della giustizia;
i) compila il tariffario professionale il quale, in mancanza di appositi accordi, si intende accettato dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti all’ordine.
Art. 28.
1. Il consiglio nazionale si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o che ne facciano richiesta almeno cinque membri del consiglio nazionale.
2. Per la validità delle adunanze del consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
3. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il consigliere più anziano per l’iscrizione all’albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano di età.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente, o di chi ne eserciti le funzioni.
5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di assenza del segretario ne fa le veci il consigliere più giovane di età.
Art. 29.
1. Le decisioni del consiglio nazionale sono notificate entro un mese agli interessati, al Ministero della giustizia, al pubblico Ministero presso il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene, nonchè al consiglio dell’ordine nel quale l’interessato e iscritto.
Art. 30.
1. Le deliberazioni del consiglio nazionale in materia di iscrizione e di cancellazione agli albi, nonchè in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del consiglio dell’ordine possono essere impugnate, davanti al tribunale del luogo dove ha sede il consiglio coinvolto nella deliberazione, dall’interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di un mese dalla notifica della deliberazione stessa. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l’interessato. L’appello della sentenza del tribunale è deciso con l’osservanza delle medesime modalità di cui al presente articolo.
Capo III – DEI GIUDIZI DISCIPLINARI
Art. 31.
1. Il consiglio dell’ordine è chiamato a reprimere di ufficio, o su ricorso delle parti ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti hanno commesso nell’esercizio della loro professione.
Art. 32.
1. Il presidente del consiglio dell’ordine, assumendo le informazioni che ritiene opportune, verifica i fatti che formano oggetto della contestazione ai sensi dell’articolo 31. Se ritiene vi sia motivo per dar luogo ad azioni disciplinari, nomina il relatore e, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, richiede giustificazioni scritte all’interessato.
2. L’interessato deve fornire giustificazione scritta, indicando anche eventuali testimoni, alla contestazione nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il relatore, esaminate le giustificazioni scritte e, se necessario, assunte le altre informazioni, qualora ritenga sufficienti le giustificazioni addotte, dichiara decaduta l’azione disciplinare, con comunicazione scritta al presidente, all’interessato ed alla controparte.
4. In caso contrario, il relatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, convoca l’interessato a comparire dinanzi al consiglio dell’ordine in un termine non minore di giorni quindici, per essere sentito eventualmente presentando documenti a suo discarico, testimoni nonchè avvalendosi dell’assistenza di un altro iscritto all’ordine.
5. Nel giorno indicato, udito il relatore e, in contraddittorio tra le parti, il consiglio dell’ordine prende le sue deliberazioni. Ove l’interessato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
Art. 33.
1. Le sanzioni disciplinari che il consiglio dell’ordine può pronunciare contro gli iscritti agli albi di cui all’articolo 2, comma 1, sono:
a) l’avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non superiore a sei mesi;
d) la cancellazione dall’albo.
2. L’avvertimento consiste nel dimostrare all’interessato le mancanze commesse e nell’esortarlo a non ricadervi. Esso è comminato con lettera del presidente, su delega del consiglio dell’ordine.
3. La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e di biasimo.
4. La censura, la sospensione e la cancellazione dall’albo sono notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.
Art. 34.
1. Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione il consiglio dell’ordine, a seconda delle circostanze, può pronunciare la sospensione oppure la cancellazione dall’albo. Qualora si tratti di condanna che importa il divieto di iscrizione all’albo, è sempre pronunciata la cancellazione dall’albo ai sensi dell’articolo 11.
Art. 35.
1. Chi è stato cancellato da uno degli albi di cui all’articolo 2, comma 1, a seguito di giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:
a) nel caso previsto dall’articolo 34, quando abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi delle norme del codice di procedura penale vigenti in materia;
b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall’albo e sia estinta la causa che ha determinato la cancellazione.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalle prove giustificative e, ove non sia accolta dal consiglio dell’ordine competente, l’interessato può ricorrere al consiglio nazionale.
Art. 36.
1. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia disciplinare possono essere impugnate dall’interessato, ai sensi dell’articolo 8, comma 3.
Art. 37.
1. L’interessato che è membro del consiglio dell’ordine è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell’ordine viciniore, individuato, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte d’appello. Avverso la deliberazione del consiglio dell’ordine è ammesso ricorso al consiglio nazionale.
Art. 38.
1. Il rifiuto del pagamento della tariffa professionale annuale di cui all’articolo 20, comma 1, lettera g), dà luogo a giudizio disciplinare.
Capo IV – DELL’OGGETTO E DEI LIMITI DELLE PROFESSIONI DI DOTTORE INFORMATICO, DI TECNICO INFORMATICO E DI PERITO INFORMATICO
Art. 39.
1. Sono di spettanza della professione di dottore informatico:
a) tutte le attività consentite ai tecnici informatici ai sensi del comma 2;
b) la gestione di risorse umane, tecnologiche ed economiche tra cui:
1) la gestione di progetti informatici ed informativi;
2) le strategie organizzative, informatiche ed informative;
3) la gestione di centri di elaborazione dati;
4) la gestione di sistemi informativi;
c) l’auditing;
d) il monitoraggio di sistemi informativi;
e) la formazione tecnico-professionale;
f) la ricerca;
g) la didattica scolastica ed universitaria nei limiti ed in conformità alla normativa vigente in materia.
2. Sono di spettanza della professione di tecnico informatico:
a) tutte le attività consentite ai periti informatici ai sensi del comma 3;
b) il progetto di software di base;
c) il progetto di sistemi informatici hardware e software;
d) il supporto al sistema;
e) la progettazione concreta di basi di dati;
f) la progettazione di strumenti di sviluppo;
g) il controllo e la gestione di prestazioni di procedure e sistemi;
h) il controllo della sicurezza dei sistemi informatici.
3. Sono di spettanza della professione di perito informatico:
a) la rilevazione ed analisi di problemi applicativi informatici e lo studio delle relative soluzioni;
b) la progettazione di soluzioni organizzative ed informatiche ed in modo coordinato con le altre professionalità informatiche e non, rispettando le richieste del cliente;
c) la realizzazione di specifiche funzioni secondo le metodologie e le tecnologie ritenute idonee;
d) la verifica del risultato realizzato in corrispondenza alle analisi effettuate;
e) la progettazione logica di basi di dati;
f) la realizzazione di documentazione funzionale, organizzativa e tecnica;
g) lo sviluppo di microanalisi, disegno tecnico, programmi e procedure, compilazioni, assemblaggi e test.
4. Tenuto conto della rapida evoluzione del settore, le competenze di ciascuna professione possono essere aggiornate con deliberazione del consiglio nazionale. Tali modifiche devono essere approvate da tutti e tre i consigli degli ordini degli albi di cui all’articolo 2, comma 1.
Art. 40.
1. Possono richiedere l’iscrizione all’albo dei dottori informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, di cui all’articolo 41, i laureati in scienze dell’informazione, informatica, statistica ed informatica per l’azienda, ingegneria, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, nonchè i laureati, anteriormente al 1973, in scienze matematiche, fisica, statistica o ingegneria.
2. Possono richiedere l’iscrizione all’albo dei tecnici informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, di cui all’articolo 41, i diplomati universitari in informatica, ingegneria, ingegneria informatica, ingegneria informatica ed automatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche, nonchè i possessori di diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali di informatica e dalle scuole speciali per programmatori ed analisti, nonchè i possessori di titoli abilitanti all’iscrizione all’albo dei dottori informatici.
3. Possono richiedere l’iscrizione all’albo dei periti informatici, previo superamento del relativo esame di Stato di cui all’articolo 41, i possessori di diploma di maturità di perito informatico, perito industriale ad indirizzo informatico, ragioniere perito programmatore, di diploma di liceo scientifico sperimentale a indirizzo informatico, liceo scientifico, solo se rilasciato in data anteriore al 1973, nonchè i possessori di titoli abilitanti all’iscrizione all’albo dei tecnici informatici.
Art. 41.
1. Gli esami di Stato per le professioni di dottore informatico, di tecnico informatico e di perito informatico sono differenziati per ciascuna delle tre professionalità.
2. Le commissioni per l’esame di Stato di dottore informatico sono formate da iscritti all’albo dei dottori informatici; quelle relative all’esame di Stato di tecnico informatico possono essere formate da iscritti all’albo dei dottori informatici; quelle relative all’esame di Stato di perito informatico possono essere formate da iscritti all’albo dei periti informatici e da iscritti all’albo dei dottori informatici.
3. Le modalità di svolgimento degli esami di Stato sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
Capo V – NORME TRANSITORIE
Art. 42.
1. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono presentare richiesta di iscrizione agli albi di cui all’articolo 2, comma 1, coloro che sono in possesso dei rispettivi titoli di cui all’articolo 40. L’iscrizione avviene in seguito alla presa d’atto formale di tali titoli.
2. Le modalità di iscrizione sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 43.
1. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare richiesta di iscrizione speciale all’albo dei dottori informatici, consistente in una presa d’atto formale dei titoli richiesti per l’ammissione e nella valutazione obbligatoria delle attestazioni di esperienza lavorativa, i possessori di un diploma di laurea non compreso fra quelli di cui all’articolo 40 che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a cinque anni, di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei dottori informatici.
2. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare richiesta di iscrizione all’albo dei dottori informatici previo superamento di una speciale sessione del relativo esame di Stato:
a) i possessori di un diploma di scuola media superiore che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a dieci anni di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei dottori informatici;
b) i possessori di un diploma universitario che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a sette anni di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei dottori informatici.
3. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare richiesta di iscrizione all’albo dei tecnici informatici, previo superamento di una speciale sessione del relativo esame di Stato, i possessori di un diploma di scuola media superiore che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a cinque anni di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei tecnici informatici.
4. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare richiesta di iscrizione speciale all’albo dei tecnici informatici consistente in una presa d’atto formale dei titoli richiesti per l’ammissione e nella valutazione obbligatoria delle attestazioni di esperienza lavorativa, i possessori di un diploma universitario non compreso fra quelli di cui all’articolo 40 che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a tre anni, di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei tecnici informatici.
5. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare richiesta di iscrizione speciale all’albo dei periti informatici consistente in una presa d’atto formale dei titoli richiesti per l’ammissione e nella valutazione obbligatoria delle attestazioni di esperienza lavorativa, i possessori di un diploma di scuola media superiore non compreso fra i titoli di cui all’articolo 40 che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a tre anni ed inerente alle attività di competenza dei periti informatici.
6. Le modalità per lo svolgimento della iscrizione speciale e della sessione speciale degli esami di Stato per le professioni di dottore informatico, di tecnico informatico e di perito informatico di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
7. L’iscrizione ad un albo ai sensi del presente articolo non dà comunque diritto ad alcun titolo scolastico o accademico. L’abilitato non può fregiarsi del titolo di perito informatico o di tecnico informatico o di dottore informatico, anche se svolge le rispettive attività con le relative competenze.
8. L’abilitato ai sensi del presente articolo non è eleggibile ad alcuna carica nei consigli dell’ordine e nel consiglio nazionale.