Roma - Egr. presidente del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'autore, prof. Alberto Maria Gambino, Lei ha disposto l'istituzione di due commissioni speciali:
- una relativa al rapporto tra nuove tecnologie e proprietà intellettuale;
- una per la revisione della legge sul diritto d'autore.
È questo il primo atto del Comitato dopo l'insediamento del 18 luglio 2007, alla presenza di Francesco Rutelli, Ministro per i beni e le attività culturali.
Il Comitato provvede, tra l'altro, allo studio delle materie attinenti al diritto di autore e ai diritti connessi, esprimendo pareri in merito quando ne sia richiesto dal Ministro. Si tratta di un organo collegiale che, anche grazie alla sua particolare composizione, consente all'Amministrazione di avvalersi di molteplici professionalità, in un momento che la vuole impegnata in un processo di rapido aggiornamento della normativa interna alla luce di quella comunitaria e degli impegni internazionali.
Il 31 luglio 2007 Le è stata inviata una richiesta di chiarimento in merito all'esclusione delle associazioni, gruppi e movimenti per la difesa del consumatori. Una sua sollecita risposta ha portato all'incontro del 18 settembre 2007:
Dopo le consuete presentazioni, abbiamo rivendicato la nostra appartenenza a diversi gruppi ripercorrendo i traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri. Abbiamo chiesto di partecipare alle commissioni in quanto rappresentanti dei fruitori delle opere intellettuali, attori fondamentali dell'economia della conoscenza, finora esclusi.
In particolare abbiamo fatto presente la necessità di un confronto fra tutte le parti coinvolte, finalizzato a un aggiornamento dell'attuale legge sul diritto d'autore che tenga conto di tutte le esigenze e conduca a un compromesso equo.
L'abbiamo informata del processo di libera partecipazione che ha portato alla stesura del Manifesto delle libertà digitali, un riassunto delle priorità elencate nei Tavoli tematici, sulla base del quale abbiamo attivato OpenDdl, un progetto di stesura collaborativa di proposte di legge.
Abbiamo ribadito la convinzione che un equo compenso agli autori sia un utile strumento per garantire la produzione di opere di qualità e, di conseguenza, il progresso e l'innovazione; ci siamo focalizzati sui problemi derivanti da una legislazione troppo restrittiva e sbilanciata a favore degli editori, delle case discografiche e intermediari in genere, sulla necessità di implementazione di una tutela dei diritti di fair use ma anche sulla necessaria riforma del regolamento della Siae che non permette agli autori di attuare i propri principi etici o interessi promozionali, attraverso la libera condivisione delle proprie opere.
Lei ha detto di essere felice di averci incontrato, ci ha riconosciuti come interlocutori fondamentali e ha accolto la richiesta di rappresentanza nell'ottica di dibattito costruttivo. Ha anche dichiarato di voler accogliere le proposte di rendere democratico il processo di partecipazione al lavoro della commissione, pubblicando su un wiki i resoconti degli incontri, le registrazioni audio o video e le proposte; di organizzare per la commissione le audizioni di personalità del mondo copyleft come Lawrence Lessig, Richard Stallman, Bruce Perens e di altri ospiti che saranno presenti a eventi in programma per i prossimi mesi.
È stata accolta la richiesta di rappresentanza e quindi della possibilità di mettere in discussione le proposte che portiamo in un'ottica di dibattito costruttivo.
Le nostre proposte:
Maggiore potere contrattuale degli autori nei confronti degli editori/produttoriDefinizione, da parte della Siae e del Ministero dei beni culturali, di linee guida e trattamenti economici minimi da inserire, inderogabilmente, nei contratti tra autori ed editori e/o produttori, al fine di bilanciare il minor potere contrattuale degli autori nei confronti degli editori e/o produttori.
Durata del CopyrightOrmai è evidente che la durata del copyright è troppo estesa rispetto alle dinamiche del mercato del XXI secolo: una sua riduzione dunque è non solo auspicabile ma doverosa. Purtuttavia sussiste la consapevolezza che si tratta di un processo di riforma necessitante di un respiro sovranazionale, essendo la materia ormai regolata nei suoi principi fondanti da disposizioni che trascendono i singoli Stati. Occorre, dunque, farsi promotori di una linea di indirizzo volta a conseguire la riduzione dell'imposizione automatica del copyright (tutela passiva) a 14 anni per tutte le opere ad eccezione:
- delle opere che richiedono grossi investimenti (film, enciclopedie ecc.), a cui sarà permessa un'eventuale estensione gratuita a 28 anni (tutela attiva);
delle opere strumentali soggette a frequente revisione come il software, (l'hardware, )la documentazione tecnica, i manuali scolastici, i saggi ecc. a cui è consentita la tutela per un massimo di 3 anni per ogni versione rilasciata, senza possibilità di ulteriori estensioni; i diritti sulla versione precedente decadono e l'opera diventa di pubblico dominio.
Allo scadere di tali termini, il rinnovo dei diritti d'autore avrà luogo esclusivamente dietro pagamento di una tassa fissa e non trascurabile, calcolata annualmente sulla base della stima dei costi di gestione. In ogni caso la durata dei diritti d'autore (tutela attiva + tutela passiva) non potrà superare i 50 anni. L'obiettivo è disincentivare la pratica diffusa di bloccare la diffusione di un prodotto tutelato da copyright senza peraltro utilizzarlo a fini economici.
Decadimento del copyright È necessario prevedere ipotesi di decadimento automatico dalla tutela autoriale, finanche nel più ristretto termine iniziale di cui al punto precedente, in caso di mancata effettiva fruizione dei diritti riconosciuti e di altre situazioni di abuso. Dovrebbe anche essere fatto obbligo agli autori di rendersi reperibili per la gestione del copyright, pena il decadimento del diritto (troppi libri non possono essere ristampati semplicemente perché l'autore non è rintracciabile).
- Adozione del Public Domain Enhancement Act proposto da Lawrence Lessig;
il permesso di libera copia, diffusione ed esecuzione (non di modifica) per fini non commerciali delle opere non più reperibili da almeno 24 ore (ad esempio telegiornali e trasmissioni televisive ecc.), non più in commercio da almeno 24 ore (ad esempio quotidiani) o fuori catalogo da almeno 7 giorni (ad esempio riviste, libri, videocassette, dvd ecc.), anche se ancora protette da diritto d'autore, fatti salvi il riconoscimento della paternità dell'opera e gli altri diritti morali;
il permesso di libera copia, diffusione, esecuzione e modifica, anche per fini commerciali, secondo i termini del pubblico dominio, delle opere non più in commercio o fuori catalogo da almeno 1 anno, anche se ancora protette da diritto d'autore, fatti salvi il riconoscimento della paternità dell'opera e gli altri diritti morali.