venerdì 28 settembre 2007

Il nuovo diritto d'autore in 10 mosse

SIAE, fair use, P2P, libertà di panorama, diritto di copia e via dicendo: ecco il decalogo presentato in una autorevole lettera aperta al Presidente della Commissione per la revisione della legge sul diritto d'autore

Ampliamento e applicazione del concetto del fair use (utilizzo legittimo)
Fermo restando il diritto dell'autore ad agire per il risarcimento del danno a fronte di un abusivo utilizzo commerciale dell'opera in danno dell'autore o dei suoi aventi causa, depenalizzazione dell'attività di utilizzo personale delle opere dell'ingegno da parte dei singoli quando tali utilizzazioni creino un danno economicamente trascurabile (vedi modello francese)

Diritti di copia a uso personale
Appare indispensabile affermare il principio in forza del quale chiunque possieda legittimamente un'opera originale, la copia o la rappresentazione di un'opera, su qualunque supporto essa sia, ha il diritto di farne copie illimitate su qualunque supporto e in qualsiasi formato e dimensione, per proprio uso strettamente personale (ad esempio per fini di archiviazione o conservazione). Qualsiasi tentativo di limitazione di questa libertà fondamentale, attraverso qualunque mezzo, è considerato illegale.
A mero titolo esemplificativo, una volta acquistata la copia originale di un cd, dovrebbe essere sempre tecnicamente possibile e lecito convertirne i brani sia in formato mp3 che su musicassetta per ascoltarli su un qualsiasi lettore. Lo stesso ragionamento vale per la conversione di un film da vhs a dvd, o in un file digitale, per rivederlo comunque tra anni sullo schermo del proprio computer.

Diritto di prestito gratuito
È sempre consentito il prestito gratuito di una o più copie di un'opera di cui si è in legittimo possesso.
Diritto di noleggio a pagamento
Agli esercizi commerciali autorizzati è sempre consentito il noleggio a pagamento di una o più copie di un'opera di cui sono in legittimo possesso, purché trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'edizione in oggetto e nel rispetto dei diritti morali e di utilizzazione economica dell'autore.

Esecuzione in ambito familiare o amicale
Sarebbe opportuno esplicitare un concetto di "esecuzione in ambito familiare od amicale", e quindi non soggetta a Siae, ovverosia quell'esecuzione o rappresentazione cui assiste un numero limitato di spettatori, a titolo gratuito e l'ambiente è adeguatamente confinato (chiuso). Questo permetterebbe, tra l'altro, di vedere un film o di ascoltare musica durante feste e piccole manifestazioni semi-private senza bisogno di altre autorizzazioni.

Opere derivate
Le norme attuali proteggono non solo l'opera in sé ma anche qualsivoglia suo adattamento o "manipolazione". Sarebbe, al contrario, opportuno limitare strettamente la protezione delle opere alla loro forma originale ed alle traduzioni linguistiche. Gli altri tipi di riutilizzo (abstract, sommari, parodie, rimaneggiamenti, riarrangiamenti musicali, etc.) dovrebbero essere esplicitamente liberalizzati. Questo promuoverebbe una azione globale di "digestione" e restituzione delle opere senza peraltro intaccare il prodotto originale ed il suo specifico mercato.

Libertà per fini di divulgazione, educativi o enciclopedici
Vista la esplicita protezione che la nostra legislazione offre alle biblioteche, quali "archivi della conoscenza e della cultura nazionale", sarebbe opportuno prevedere specifiche ipotesi di utilizzazioni libere di opere protette onde consentire alle biblioteche di funzionare correttamente. Del resto non è sostenibile che le poche centinaia di biblioteche italiane rappresentino una minaccia per il mercato multimediale, nè può considerarsi la loro attività come antagonista rispetto all'uso commerciale.
Occorre consentire la libera utilizzazione di opere protette a fini educativi da parte delle scuole e delle università (anche sul web, nei corsi di e-learning, se l'accesso è consentito solo agli studenti). Ovviamente, conferenze, meeting ed altre attività culturali pubbliche dovrebbero essere considerate "attività educative", almeno nei limiti in cui l'esecuzione avviene in un ambiente confinato, l'accesso non è a pagamento (cioè non c'è fine di lucro legato direttamente all'esecuzione) e c'è un relatore che commenta l'opera.

Diritto di Panorama
Andrebbe meglio esplicitato, nell'attuale impianto legislativo, che ciò che avviene in pubblico, come una festa di paese, o che è normalmente visibile al pubblico, come un palazzo, è di pubblico dominio e la sua immagine è sempre liberamente utilizzabile. Pretendere di imporre una qualunque forma di protezione /commerciale/ su immagini che chiunque può raccogliere è semplicemente assurdo (Vedi denuncia del Polo Museale Fiorentino ai danni di Wikipedia).

Diritto di Cronaca
La legge attuale già prevede una forma accettabile di Diritto di Cronaca che permette, ad esempio, di citare articoli altrui a fini giornalistici. Non crediamo siano necessarie modifiche sostanziali su questo punto. Auspichiamo non vengano attuate modifiche peggiorative.

Limitazione dei Digital rights/restrictions management (Drm) e Trusted computing
I Drm e il Trusted computing rappresentano, per tutti noi fruitori, un insormontabile ostacolo tecnico nel far valere i nostri legittimi diritti di fair use. Basterebbe affermare il principio che è considerato illegale qualsiasi tentativo di limitazione, diretta o indiretta e attraverso qualunque mezzo, dei diritti di fair use, di rispetto bilaterale dei termini di una licenza e di fruizione delle opere che sono o che, scaduta la tutela autoriale, diverranno di pubblico dominio.

Il presente documento che s'intende quale base di discussione è sottoscritto in rappresentanza delle rispettive Associazioni, Gruppi, Network ecc. ecc. da:

Alessandro Bottoni - Piratpartiet
Lorenzo De Tomasi Frontiere Digitali - Free Hardware Foundation
Arturo Di Corinto - docente Uni. Sapienza Cattedra di Comunicazione Mediata dal Computer
Athos Gualazzi - Associazione Partito Pirata
Valeria Noli - Associazione Net-Left
Marco Scialdone - Computerlaw
Roberto Tupone - Linux Club Italia
92 Commenti alla Notizia Il nuovo diritto d'autore in 10 mosse
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  • d'accordo con tutto ciò vorrei precisare anche altro e scusatemi se sono fesserie forse ho le idee confuse.

    cioè,il diritto d'autore dovrebbe tutelare l'opera dell'ingengno,la proprietà intellettuale di un autore,ora non capisco perchè le case editrici,la siae,e quant'altro dovrebbero percepire i proventi sui diritti di autori deceduti,(mozart,puccini,john lennon,freddy mercury,ecc,ecc)
    le loro opere sono frutto del loro ingegno,intelletto e talento,non degli eventuali eredi,in breve i diritti d'autore non devono essere ereditabili,e le loro opere dopo la loro morte devono rimanere tali e quali,senza remix,remake o storpiature varie,e deve decadere automaticamente qualsiasi forma di copyright ed essere liberamente scambiabili.
    non+autenticato
  • Il diritto di cronaca dovrebbe essere considerato costituzionale e non esclusivo dei soli giornalisti.
    Per quale ragione un giornalista che fa un art. su Picasso non paga royalties alla Siae mentre un docente che ci fa sopra un ipertesto sì?
    Peraltro il giornalista viene pagato per il suo diritto, il docente no.
    Per la Siae è piu' importante il diritto di cronaca che non il diritto alla cultura
    non+autenticato
  • proprio ieri mi è successo di andare da un cliente che ha perso il cd di windows 2003 server standard edition di cui ha regolarmente attaccato sul case il codice seriale e a fattura. Bene la signorina della Micro$oft mi ha detto che tale sistema operativo essendo OEM nasce e muore con il suo CD!!!!! alla mia richiesta di un cd di copia pagando le spese di spedizione mi sono sentito rispondere che era impossibile.. se vi potete leggere l'articolo completo sul mio blog http://ilfigliodeglialieni.blogspot.com se vi va ciao a tutti
    non+autenticato
  • Questa proposta è interessante, ma la parte che riguarda il P2P non mi vede d'accordo.

    La tassa o il canone sul Diritto di Download avrebbe un senso se lo scambio, il file sharing, fosse uno strumento di "distribuzione" alternativa ai canali commerciali.

    Nella realtà non è cosi. A mio avviso il p2p si avvicina come fenomeno molto + al "vieni a casa mia, ascolta questa canzone". Chi mette in condivisione questi materiali da qualche parte li dovrà pure aver presi. Ed escludendo il ladro (ci sarà pure quello), li avrà acquistati da qualche parte.

    Ma anche a volerlo intendere nel senso della proposta, dovrebbero cambiare parecchie cose perchè funzioni.

    Primo

    Come si distribuiscono i proventi fra gli autori? Come fà oggi la SIAE? No perchè se io pago un canone per ciò che scarico, mi girerebbero i cosidetti se i soldi andassero a Gigi D'AL€ssio.

    Secondo.

    Chi e come controlla che io abbia effettivamente il diritto di scaricare? Vengono a casa ciclicamente funzionari della SIAE a controllare cosa ho sul PC?

    Terzo

    Il P2P è oggi l'unico strumento "imparziale" di diffusione della conoscenza. Se io dovessi farmi un'idea di ciò che offre oggi il panorama musicale attraverso i "media" tradizionali, dovrei ascoltare Cristina Anguillanera et similia. Non i Morphine, John Spencer Blues Explosion, Joe Bonamassa .... per citarne alcuni.

    Quarto

    Chi scarica musica non lò fà solo per "risparmiare" soldi. Io compro 5 cd all'anno, e acquisto ciò che conosco grazie al P2P. Alla modica cifra tra l'altro di un centinaio di euro. Ai tempi del Vinile con quel "budget" (200 mila delle vecchie lire) compravo 10 dischi. E un cd, fabbricarlo, costa 20 volte di meno.

    Quinto

    I costi dell'ADSL. Bene, ma PRIMA perchè non si abolisce il canone Telecom e ciò che esso rappresenta? Se oggi uno vuole farsi portare la sola linea ADSL in casa e non ha già un "allaccio" attivo, la Telecom chiede all'ISP un canone pari a 9 euro mensili. E questo costo ricade interamente sull'abbonato.
    Ecco trovati i soldi per la SIAE. Il vecchio canone Telecom che in un regime di mercato libero non ha + senso. E i 9 euro per chi ha solo una linea dati. Come si vede, abbiamo già "dato". Basta moltiplicare tutto questo per 12 mesi e per il numero delle famiglie Italiane.

    Sesto

    Per discriminare l'illecito dal lecito in questo campo la soluzione c'è già, o meglio, c'era.

    La distinzione tra scopo di lucro e scopo di profitto. Il secondo non è rilevante, il primo si'. Ed 'è grazie ad un "legislatore" animato dall'intento di fare l'interesse dell'industria discografica che oggi ci ritroviamo in una situazione del genere. Basterebbe cambiare 2 parole della legge attuale per risolvere queste cose e porsi al riparo da situazioni come quelle scatenate dalla vicenda peppermint.
    non+autenticato
  • Scusate l'enfasi, ma qui trovate il modulo per sottoscrivere la lettera aperta: http://www.petitiononline.com/ubuntu9/petition.htm....

    Qualcosa di interessanti si può trovare anche in http://www.wikimedia.it/index.php/Petizioni_e_camp...
  • Le petizioni online sono totalmente inutili. Tempo perso.
    Le uniche petizioni valide sono quelle con firme vere e documentate, per strada.
  • Tempo perso? Pochi secondi.
    Le petizioni non è vero che non servono; l'unica differenza è che una petizione cartacea si può trasformare in legge popolare.
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