martedì 8 gennaio 2008

Roma s'inventa le immagini degradate

Le opere dell'ingegno potranno essere pubblicate integralmente solo in forma degradata per finalità scientifiche e didattiche. E' il regalino di Natale 2007, approvato in via definitiva. Assieme alla riforma della SIAE

Roma s'inventa le immagini degradateRoma - "1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma."
Avete letto bene: non è una bufala, ma quanto inserito dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Siamo "in territorio di diritto d'autore" e chi l'ha scritto è il legislatore!

Il 21 dicembre 2007, tra le 20 e le 21, mentre molti stavano per addentare una buona fetta di panettone, la VII Commissione del Senato della Repubblica, approvava il Disegno di legge S1861, recante le Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori. Un vero e proprio colpo di scena passato in sordina!

Ad una prima lettura, in molti esulteranno pensando ad una vera e propria rivoluzione per il diritto d'autore, considerando l'incredibile abbattimento di barriere normative sino ad ieri presenti in rete. In realtà questa disposizione confonde, a parere di chi legge, ancor maggiormente la situazione.
Anzittutto, il concetto di "immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate" è sorprendente: la rete serve per far evolvere, non per reprimere le opere e tradurle in musiche o immagini incomprensibili e "rovinate" pur di farle rientrare in un dettato normativo... Secondariamente i concetti di uso didattico o scientifico lasciano il tempo che trovano: sono ampi, molto discrezionali, insomma: non certi.
In terzo luogo, torna trionfante lo scopo di lucro: ovvero il riconoscimento della possibilità di pubblicare opere in internet solo se lo sfruttamento non si traduce in "moneta sonante (o frusciante)".

Quindi, ricapitolando: opere protette dal diritto d'autore in condizioni ordinarie, se io le devasto totalmente, snaturandole, posso diffonderle in rete, magari scrivendo una dizione specifica di richiamo nella pagina web indicando "OPERA DEGRADATA- NESSUN DIRITTO!".
La cosa mi dà la vaga sensazione di non corrispondere alla riforma che da sempre attendono gli autori ed i produttori, da una parte, gli utenti della rete dall'altra.

Quando si cercherà di portare le proposte, e poi le leggi, nella direzione dell'incremento della distribuzione via web? Quando sarà tolto l'equo compenso per agevolare il mercato della musica ordinaria?

Permettetemi infine un'ultima osservazione: nella norma come al solito si riporta tutto a meri interessi economici, ovvero la libertà di pubblicazione è in funzione della insussistenza di motivi di lucro. Quindi, per fare un esempio: Valentina Frediani compone un brano, lo diffonde tramite il proprio sito; Tizio lo ascolta, gli piace, se lo copia sul suo sito per fini didattici e senza scopo di lucro.... Valentina Frediani non può far valere alcun diritto perché per la normativa sopra descritta non sussiste alcun lesione del diritto d'autore. Un concetto interessante, che snatura la normativa a tutela delle opere dell'ingegno. Evidentemente non si possono accontentare tutti, anzi a volte si accontentano solo alcuni... ma proprio pochi...

Avv. Valentina Frediani
www.consulentelegaleinformatico.it
www.consulentelegaleprivacy.it
164 Commenti alla Notizia Roma s'inventa le immagini degradate
Ordina
  • La SIAE, Società italiana degli autori ed editori, viene percepita nel quotidiano come un struttura statale in realtà è una lobby che gestisce interessi privati mascherata da Ente di Diritto pubblico. Tale veste giuridica, di invenzione democristiana, non a caso fu istituita nel secondo dopoguerra per gestire in monopolio, sempre con Legge ad hoc, l’Imposta sugli spettacoli e quindi, con l’avvallo di questo mandato fiscale, riscuotere più agevolmente i diritti d’autore. Sarebbe ora che si aprisse una finestra sul modus operandi di codesto Ente se non altro per paragonarlo a quello che avviene nello stesso campo negli altri Paesi dell’Unione Europea.
    non+autenticato
  • il provvedimento è ottimo"
    la frase non è mia ovviamente,è stata detta dal presidente del consiglio in occasione della finanziaria.
    Certo che se è questo il criterio con cui vengono fatte le leggi siamo a posto!
  • Forza ... sapete cosa dovete fare massa della notte !!!!

    Non c'è bisogno che ve lo dica io !!!
    Già lo sapete !!!!!

    Avviatevi a consumare la vostra vendetta !!!!!!
    non+autenticato
  • Sai che me ne frega !!!
    Me scarico sto mondo e quell'altro, male che và vado in galera !!!

    E che me frega, in ITalia è un lusso !!!!

    Aahahahahahahah GODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !
    non+autenticato
  • Riporto (senza "degradare" il testo... chissà se si può fare...) un commento dell'Avv. Guido Scorza che mi pare essere un'ottima risposta alle sconcertanti affermazioni dell'On. Folena nonché molto illuminante sulla "brillante" norma introdotta dai nostri "illuminati" legislatori...

    (da: http://www.guidoscorza.it/?p=225)

    Il primo comma dell'art. 70 LDA prevede la possibilità di pubblicare liberamente per uso di critica o di discussione per finalità didattiche o scientifiche citazioni, brani o parti di opere senza imporre alcuna limitazione circa la qualità della riproduzione né il canale utilizzato per la comunicazione.

    Il comma 1 bis, oggetto dello sciagurato emendamento, stabilisce che - qualora la pubblicazione avvenga a mezzo internet - ed abbia oggetto "immagini e musiche" le riproduzione debbano essere "a bassa risoluzione o degradate".

    Come può seriamente sostenersi che la nuova disposizione non introduca per la sola pubblicazione on line un regime deteriore rispetto a quello attualmente vigente per ogni altra forma di pubblicazione?

    Non serve essere giuristi per arrivare a questa conclusione…basta conoscere l'italiano e sapere che "a bassa risoluzione o degradato" significa meno rispetto ad "ad alta definizione e normale qualità".

    Ora sta all'On. Folena ed agli altri suoi compagni della merenda notturna del 21 dicembre spiegare al popolo della Rete perché in Internet dovrebbe essere possibile meno di quanto è possibile attraverso ogni altro canale…

    Sarà divertente vedere come i firmatari del disegno di legge spiegheranno agli scienziati italiani, ad esempio, che non possono pubblicare immagini diagnostiche tratte da questo o quel sito scientifico se non degradandone la qualità e, quindi, privando la pubblicazione di ogni utilità.

    La spiegazione di tutto ciò? Una sola, sempre la stessa…

    Il Palazzo continua ad agire da braccio armato dei Lorsignori titolari dei diritti terrorizzati dalla sola idea che una loro opera possa essere pubblicata - non importa per quale finalità - in Rete.
    non+autenticato
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