Registrazione dei siti web, la Cassinelli 2.0

Registrazione dei siti web, la Cassinelli 2.0

Pronta la release definitiva, che potrebbe introdurre sostanziali modifiche alla discussa legge sull'editoria. Cassinelli: ora è una legge salvablog più che mai. Nel testo anche la cancellazione del reato di stampa clandestina
Pronta la release definitiva, che potrebbe introdurre sostanziali modifiche alla discussa legge sull'editoria. Cassinelli: ora è una legge salvablog più che mai. Nel testo anche la cancellazione del reato di stampa clandestina

“La presente proposta di legge è stata redatta con il contributo e la collaborazione del popolo della rete internet, dei blogger italiani e dei tecnici delle riviste specializzate. Vuole far sì che coloro i quali sfruttano la rete internet per esprimere le proprie idee, attraverso, per esempio, i blog, possano utilizzare liberamente le moderne tecnologie, sempre nel rispetto delle leggi, senza però essere soffocati da inutili, e talvolta inopportuni, vincoli burocratici”.

Così nella presentazione del documento l’on. Roberto Cassinelli racconta la release definitiva della sua proposta di legge ( qui disponibile in PDF ), quella che ha definito “salvablog” e che nelle intenzioni vorrebbe aggiustare i baratri aperti dalla famigerata legge 62 del 2001 sull’editoria .

La “versione 2.0” che il parlamentare intende portare all’attenzione dei propri colleghi, come spiega lui stesso sul proprio blog, aggiorna due aspetti rispetto alla release precedente . In particolare nell’elenco delle specifiche per le quali un sito debba essere tenuto alla registrazione, laddove si parla di “due o più persone regolarmente retribuite” come essenziali a far scattare l’obbligo, nella nuova versione si intende che tra queste persone non sia compreso l’editore del “prodotto editoriale”, ossia – specifica Cassinelli – “il proprietario del sito”. Oltre a questi, dunque, vi devono essere almeno altre due persone.

La ratio di un provvedimento del genere rimane la stessa: Cassinelli cerca di definire in qualche modo che cosa si intenda per prodotto editoriale soggetto a registrazione, cercando con una serie di definizioni, come questa, di separare il miele dalla cera, o viceversa, e ottenere così un obbligo che non si estenda a blog e affini .

La seconda modifica prevista riguarda sempre la definizione del prodotto soggetto a registrazione, con l’aumento da 36mila a 50mila euro del fatturato minimo del prodotto editoriale. “Mi sembra – chiosa Cassinelli – un aumento significativo”.

Qualora questo testo si trasformasse in legge senza modifiche, le drammatiche ambiguità introdotte dalla 62 del 2001 cesserebbero di esistere e verrebbe introdotta una definizione di prodotto editoriale legata a parametri che, ancorché discutibili, avrebbero quantomeno il merito di essere assai più precisi della normativa precedente .

Da segnalare, infine, i contenuti del terzo articolo della proposta:

1. L’articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è interamente sostituito dal seguente: “art. 16 (Omessa registrazione e omessa o non veritiera indicazione del nome dell’editore o dello stampatore) – 1. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un prodotto editoriale periodico senza che sia stata eseguita la registrazione di cui all’art. 5, ove richiesta, è punito con la sanzione amministrativa sino a euro 500. 2. La stessa sanzione si applica a chiunque pubblichi un prodotto editoriale non periodico, del quale non risulti il nome dell’editore o quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero”

Si tratta di una misura che, se passasse così com’è, cancellerebbe il reato di stampa clandestina , una di quelle misure dell’attuale legge sulla stampa che contribuiscono a rendere l’Italia uno dei paesi in cui vi è la minore libertà di stampa. L’articolo 16 della 47 del 1948, la legge sulla stampa appunto, verrebbe ridisegnato e parlerebbe, anziché di stampa clandestina, di “Omessa registrazione e omessa o non veritiera indicazione del nome dell’editore o dello stampatore”. Qualora qualcuno si trovasse in questa condizione non rischierebbe alcuna conseguenza penale , potrebbe infatti incorrere soltanto in una sanzione amministrativa (fino ad un massimo di 500 euro).

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Pubblicato il 11 dic 2008
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