martedì 20 gennaio 2009

Abbiamo tolto la voce ai bambini ed il sorriso alle mamme

di Guido Scorza - Le gravi decisioni assunte dalle principali net company non possono ricadere su di loro: è colpa dell'assenza di garanzie, e dell'ignavia di tutti noi, gli utenti

Roma - Nei giorni scorsi mentre a Roma si discuteva di cultura digitale e politica dell'innovazione ed il Governo sordo alle richieste della Rete proseguiva sulla sua strada insediando l'ormai famigerato Comitato per la lotta alla Pirateria multimediale (ma non anche per la promozione della cultura digitale), dall'altra parte dell'oceano YouTube e Facebook, due dei più grandi protagonisti della stagione moderna della cultura digitale, assumevano due decisioni che fanno riflettere: il primo, rivedendo le proprie policy in materia di copyright, ha deciso di eliminare le tracce audio musicali dai video oggetto di contestazione mentre il secondo si è spinto a "censurare" le foto di mamme sorridenti intente, ritengo, in uno dei momenti più intensi della vita di una donna.

La Rete, in un caso e nell'altro, è insorta e sul banco degli imputati, nel processo mediatico, sono finiti Google, padrone di YouTube, e Facebook: il primo accusato di limitare prepotentemente la creatività dei propri utenti ed il secondo di ergersi a tenutario di un'inesistente pubblica morale globale, decidendo che il gesto dell'allattamento è suscettibile di offendere la sensibilità dei più.
Entrambe le accuse sono fondate ma i destinatari - quelli che un avvocato definirebbe legittimati passivi delle azioni - sono quelli sbagliati.

La responsabilità di quanto accaduto - e di quanto deve ancora accadere - è solo ed esclusivamente nostra, dei nostri Governi, dei nostri legislatori e Giudici.Le decisioni di YouTube e Facebook, infatti, sono, entrambe diretta conseguenza dell'orientamento che va diffondendosi in tutta Europa che vuole - in aperta violazione di uno dei principi fondamentali del diritto della Rete - che gli intermediari della comunicazione possano essere chiamati a rispondere dei contenuti pubblicati dai propri utenti.

Dinanzi a tale orientamento gli intermediari si difendono restringendo progressivamente l'ampiezza della libertà degli utenti di esprimersi ed esprimere la propria personalità e cultura attraverso i loro servizi ed infrastrutture e, così facendo, cercando di prevenire ed evitare possibili contestazioni.
A sbagliare sono dunque Governi e legislatori che non hanno ancora compreso l'urgenza di ribadire - anche in relazione a figure di intermediari della comunicazione diversi da quelli presi espressamente in considerazione dal legislatore europeo con la Direttiva 31/2000 - il principio della non responsabilità dell'intermediario ma, anche i Giudici, che, in troppi casi, si son, sin qui, lasciati ingannare da un'analogia solo apparente: quella tra User generated content ed editore.

Non sarebbe, tuttavia, giusto sottrarre noi stessi dal novero dei soggetti responsabili dello scenario del quale i due recenti episodi rappresentano, a mio avviso, solo un timido preludio.
Noi utenti della Rete, infatti, troppo spesso la utilizziamo con disinvoltura e scarsa attenzione al valore ed al peso dei bit e, soprattutto, con l'assurda pretesa di poter condividere cultura, rapportarci ad altre persone ed interagire con esse a volto coperto.

Così facendo, probabilmente senza rendercene conto, stiamo facendo il gioco di chi vorrebbe riprodurre in Rete le tradizionali dinamiche della circolazione dei contenuti: un produttore, un distributore e milioni di utenti destinatari passivi di cultura perché impossibilitati a produrne e distribuirne di propria.

Forse non è ancora troppo tardi per cambiare direzione.

Occorre mettere mano con urgenza ad alcuni interventi normativi non più procrastinabili: ridefinire le libere utilizzazioni nella circolazione dei prodotti culturali digitali, intervenire sulla disintermediazione della gestione dei diritti d'autore nel contesto telematico, chiarire limiti ed ambito di applicabilità del principio irrinunciabile della non responsabilità degli intermediari della comunicazione ed introdurre un sistema di anonimato protetto che nel rispetto della privacy dell'individuo consenta all'Ordinamento, ove necessario, di imputare ogni azione al suo autore e non già a chi del tutto inconsapevolmente gli ha consentito di porla in essere.

Abbiamo già tolto la voce ai bambini che non possono più canticchiare a squarciagola nei video di YouTube e tolto alle mamme il piacere di condividere i loro sorrisi nel momento dell'allattamento con i propri amici... cambiamo direzione prima che sia troppo tardi.

Guido Scorza

Tutti gli interventi di G.S. su Punto Informatico sono disponibili a questo indirizzo
21 Commenti alla Notizia Abbiamo tolto la voce ai bambini ed il sorriso alle mamme
Ordina
  • già gli americani da soli sono di un bacchettonismo che fa paura ... poi diamo corda a tutte le cazzate RELIGIOSE ... e siamo a posto.

    in breve l'illuminismo verrà bastonato a colpi di industria e ignoranza del popolo, agguerrito dove non serve, imbelle per difendere ciò che conta.
    non+autenticato
  • > e, soprattutto, con l'assurda pretesa
    > di poter condividere cultura, rapportarci ad altre persone
    > ed interagire con esse a volto coperto.

    Assurda pretesa? E perche' non potrei condividere cultura
    a volto coperto?
    Io non ho mai avuto problemi a condividere cultura
    senza bisogno di presentare il documento d'identita'.
    E neppure a fruirne.
    non+autenticato
  • Ma con tutta la pornografia disponibile gratis che c'è in rete, che cazzo di pseudo-moralismo peloso sarebbe non mostrare le foto delle tette delle madri che allattano?
    Per quanto riguarda i bambini che cantano a squarciagola su iutub, sinceramente, non è proprio una gran perdita. Vorrei sapere chi sono i genitori così stronzi da metterceli e gli stronzi che se li vanno pure a vedere: io i bimbi che cantano a squarciagola li riempirei di stiaffi fino a farli ammutolire! STIAFF! E ri-STIAFF! Maledetti...
    non+autenticato
  • Libertà d'espressione...sai com'è!

    Comunque non vedo come possono nuocere.
    Sgabbio
    22633
  • 'n to'o culo il diritto d'autore A bocca aperta

    scherzi a parte: ma chi posta un video su YT al massimo soddisfa una sua vanità (quando non è un servizio: ci sono un sacco di cose utili), ma di sicuro NON lucra!!! E YT stesso non lucra sul contenuto del video, ma sul semplice fatto che ospita video fatti da utenti, che altri vogliono vedere...(e quindi ads etc)

    su FB Sgabbio ha torto, non me ne voglia... un commento c'è: che barbarie
    non+autenticato
  • Su cosa avrei torto ? Giusto per capire.
    Sgabbio
    22633
  • lo scrissi: quando nel primo post dicevi che il divieto di FB era incommentabile io proponevo un commento: "che barbarie"
    non+autenticato
  • Ahh ecco....ma rispondere direttamente, no ?A bocca aperta
    Sgabbio
    22633
  • non necessariamente Sorride
    non+autenticato
  • Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70
    Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico

    Art. 14 (Responsabilita' nell'attivita' di semplice trasporto - Mere conduit-)

    1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

    a) non dia origine alla trasmissione;

    b) non selezioni il destinatario della trasmissione;

    c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.

    2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

    3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

    Art. 15

    (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione temporanea - caching)

    1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:

    a) non modifichi le informazioni;

    b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

    c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

    d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;

    e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

    2. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

    Art. 16 (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting-)

    1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

    a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione;

    b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore.

    3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

    Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)

    1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non e' assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite.

    2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore e' comunque tenuto:

    a) ad informare senza indugio l'autorita' giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attivita' o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della societa' dell'informazione;

    b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorita' competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attivita' illecite.

    3. Il prestatore e' civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita' giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorita' competente.
    non+autenticato
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