Prima multa sulla vicenda dei filtri antiP2P

Prima multa sulla vicenda dei filtri antiP2P

L'Antitrust sanziona un operatore, Tele2, perché non avrebbe offerto una sufficiente comunicazione agli utenti attorno alle proprie pratiche di rete. I consumatori all'attacco: una multa simbolica
L'Antitrust sanziona un operatore, Tele2, perché non avrebbe offerto una sufficiente comunicazione agli utenti attorno alle proprie pratiche di rete. I consumatori all'attacco: una multa simbolica

L’Antitrust italiano per la prima volta è intervenuto per sanzionare quella che definisce pratica commerciale scorretta, riferendosi in particolare alla questione annosa e irrisolta dei filtri al peer-to-peer e più in generale alle pratiche di controllo del traffico Internet e del traffic shaping. Nel suo ultimo bollettino , infatti, il Garante del Mercato conferma la sanzione di 90mila euro a carico di Tele2 .

La ragione della multa è dettagliata nel provvedimento e non riguarda la pratica in sé, ossia l’apposizione di filtri, ma quella che viene definita “omissione di informazioni”: denunciata dai consumatori di ADUC ormai un anno fa, sarebbe dunque questa mancata trasparenza secondo l’Antitrust a giustificare un intervento sanzionatorio.

“Dalle numerose richieste di intervento (circa 110), inviate nell’arco temporale compreso tra ottobre 2007 e novembre 2008, da coloro che hanno sottoscritto un’offerta ADSL con Tele2, e alle quali si sono aggiunte altre segnalazioni comunicate al Call Center istituito da questa Autorità – si legge nel provvedimento – è emerso che la società avrebbe messo in atto pratiche commerciali scorrette in quanto non avrebbe specificato adeguatamente sul proprio sito Internet “www.tele2.it”, come rilevato in data 11 gennaio 2008 nella pagina web all’indirizzo http://www.tele2.it/internet/domande/adslgenerale.html, la presenza di sistemi di filtraggio su linee ADSL nell’erogazione dei servizi”.

Va detto che Tele2 nella sezione FAQ del sito, come ha comunicato nel corso dell’istruttoria al Garante, aveva pubblicato una informativa in cui spiegava: “TELE2 applica sistemi automatici finalizzati ad ottimizzare la banda in alcune aree e in alcune fasce orarie. Questi sistemi non bloccano completamente le connessioni Peer To Peer, ma potrebbero limitarle nelle fasce orarie di picco, quando l’utilizzo della rete è particolarmente intenso (le ore preserali e serali). Desideriamo infatti evitare che il massiccio utilizzo di banda, tipico dei programmi P2P, possa danneggiare chi usa la rete per attività più tradizionali, come ad esempio la navigazione e la consultazione della posta elettronica”. Va anche detto che già a marzo 2007 Tele2 spiegava la situazione in una celebre intervista rilasciata proprio a Punto Informatico .

L’operatore ha anche sottolineato la presenza di link esplicativi nelle descrizioni dei contratti ADSL accessibili dal proprio sito, nonché l’inserimento di apposite clausole sul traffic shaping nei contratti. Non solo: dopo l’operazione di acquisizione da parte di Vodafone, Tele2 sta pianificando una espansione delle proprie capacità di offerta che, ha spiegato all’Antitrust, consentiranno di ridurre se non persino di eliminare i filtri oggi utilizzati. Tutte operazioni di comunicazione e cambiamento che però non hanno incontrato il placet dell’Autorità di controllo sul mercato.

Nel proprio provvedimento, infatti, l’Antitrust scrive che “alla luce delle risultanze dell’istruttoria si ritiene che la pratica commerciale posta in essere dal professionista Opitel S.p.A., consistente nella omissione nel sito Internet “www.tele2.it” e nelle Condizioni Generali di Contratto, di informazioni sull’utilizzo di sistemi di filtraggio su linee ADSL che limitano l’accesso ad alcuni siti Internet e a programmi P2P, sia scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto realizzata secondo modalità contrarie alla diligenza professionale ed idonea a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio”.

Inoltre, spiega ancora il Garante, “il fatto che l’informazione sull’utilizzo di pratiche di traffic shaping non risulti essere di immediata identificazione nel sito Internet di Tele2, in quanto riportata solo nella sezione delle “Domande frequenti” cui si giunge, partendo dalle pagine web che promuovono le diverse offerte ADSL, attraverso dei link ipertestuali, potrebbe influenzare impropriamente le scelte dei consumatori pregiudicandone il comportamento economico. Non pare, pertanto, condivisibile che l’informazione così riportata sul sito Internet della società, sull’esistenza dei filtri e sulla loro concentrazione nelle ore di punta, sia efficace ed idonea a fornire al consumatore medio un’informazione chiara ed esaustiva”.

A fronte di queste ed altre considerazioni accessorie, l’Antitrust ha deciso di comminare la multa di 90mila euro e obbligare Tele2 a cambiare la propria formula di informazione affinché finisca per rispondere a criteri di maggiore trasparenza.

Sebbene la decisione non riguardi evidentemente la pratica del traffic shaping ma il modo in cui questa viene comunicata, si tratta della prima decisione a toccare l’argomento. Ne prende atto la stessa ADUC, tra i ricorrenti contro le pratiche di Tele2, che in una nota polemizza però con la scelta dell’Antitrust definendo la multa niente più che una sanzione simbolica .

“La condanna è importante, anche se la sanzione comminata è ridicola – nota ADUC – A fronte di un fatturato della società di quasi 600 milioni di euro e un utile di esercizio di oltre 10 milioni di euro, solo 90 mila euro: meno dell’1% degli utili, lo 0,002% del fatturato. È come se un cittadino per divieto di sosta fosse multato con il costo di mezzo caffé da offrire al sindaco… forse non sarebbe incentivato a lasciare la macchina in seconda e terza fila? Occorre elevare il limite massimo delle sanzioni comminabili per comportamenti commerciali scorretti, dagli attuali 500 mila euro a 10 milioni di euro”.

ADUC ne approfitta anche per sottolineare che la questione del blocco delle connessioni, “più o meno previste dal contratto”, coinvolge anche altri gestori , non viene portata alla luce, con violazioni non solo contrattuali ma anche di quella neutralità della rete che dovrebbe ispirare a suo dire gli operatori. “Se porre limiti alla banda è legittimo per gestire problemi di traffico della rete (sempre che non si violi il minimo garantito dal contratto) – conclude ADUC – bloccare specificamente un particolare software/sito è illegale. Ad esempio, guardare un programma RaiTv in streaming puo’ richiede molta più banda di quella necessaria a diverse modalità d’uso di P2P. Se lo scopo è davvero quello di limitare la banda per tutti affinchè sempre tutti ne possano usufruire, perchè non limitare anche l’accesso al sito Internet della Rai o a qualsiasi altro sito/programma pesante? In breve, il gestore ha il diritto ed anche il dovere di gestire il traffico, ma lo deve fare secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità”.

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Pubblicato il
22 gen 2009
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