Vogliono chiudere la Rete

Vogliono chiudere la Rete

di Guido Scorza - L'on. Carlucci pubblica il testo integrale del DDL trapelato nelle scorse settimane. Mirato ad arginare l'anarchia online, mirato a combattere la pedopornografia. Con un occhio di riguardo per il diritto d'autore
di Guido Scorza - L'on. Carlucci pubblica il testo integrale del DDL trapelato nelle scorse settimane. Mirato ad arginare l'anarchia online, mirato a combattere la pedopornografia. Con un occhio di riguardo per il diritto d'autore

Roma – A distanza di qualche settimana da quando hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni sulla nuova iniziativa di legge promossa dall’On. Carlucci, quest’ultima ha, finalmente, deciso di rispondere alle critiche mossele e, soprattutto, di pubblicare la propria proposta.

Prima di passare all’esame dell’articolato, tuttavia, credo siano necessarie un paio di considerazioni sulla replica dell’On. Carlucci alle critiche ricevute in relazione alla propria iniziativa legislativa. L’Onorevole, in un post sul proprio blog e in una lettera aperta indirizzata a Webnews scrive, in buona sostanza, che la sua proposta di legge avrebbe come obiettivo quello di arrestare il drammatico fenomeno della pedofilia online e che quindi, in nome della tutela dei bambini, anche le misure “eccezionali” che si suggerisce di adottare risulterebbero giustificate.

La proposta di legge sarebbe semmai antipirateria ma certamente non antipedofilia. Il disegno di legge non sembra avere niente a che vedere con la repressione della pedopornografia in relazione alla quale, peraltro, esistono già eccellenti strumenti tecnico-normativi e magistrati e forze dell’Ordine stanno lavorando tanto e bene. Basta scorrere il testo dell’articolato o, piuttosto, leggere la relazione alla proposta di legge per rendersene conto! Se ciò non bastasse, si può sempre guardare nelle proprietà del file pubblicato sul sito di Carlucci per scoprire che il suo autore sarebbe un tal Davide Rossi, che si qualifica come della tal società Univideo che, francamente, è più facile immaginare dietro ad un’iniziativa legislativa antipirateria che non antipedofilia. Non si può non rimaner male dinanzi ad un’iniziativa repressiva del fenomeno Internet tout court che viene presentata come volta a salvaguardare interessi che fanno vibrare le corde più sensibili dell’anima di ciascuno di noi.

E veniamo ora al testo della proposta. “Internet territorio della libertà, dei diritti e dei doveri”, è questo il titolo del nuovo disegno di legge che dà corpo all’ultima di un’interminabile serie di iniziative legislative che mostrano quanto poco il nostro legislatore conosca la Rete e quanto, tuttavia, sia preoccupato di far in modo che lo spazio telematico formi oggetto di un controllo assoluto di orwelliana memoria affidato alle tradizionali dinamiche che, negli anni, hanno reso il mondo dei media anziché uno spazio di libertà e democrazia uno strumento asservito al potere di pochi. Internet non è la stampa né la televisione né è auspicabile che venga trasformata a colpi di leggi in qualcosa di simile.

Ma andiamo con ordine e leggiamo il testo del disegno di legge Carlucci il cui contenuto delude lo spirito “romantico” che sembra averne ispirato il titolo. All’art. 1, come si conviene ad una legge ben scritta, ci si preoccupa di definirne l’ambito di applicazione: “la presente legge si applica a tutte le attività di accesso alla Rete internet effettuate a partire da – e per il tramite di – apparati informatici e infrastrutture fisicamente presenti nel territorio della Repubblica italiana”. Un paio di dubbi: che significa “attività di accesso alla Rete internet” e, soprattutto, come si fa a pretendere di veder disciplinata dalla legge italiana ogni attività telematica posta in essere anche solo “per il tramite” di infrastrutture situate nel nostro Paese?

Mi sembra inutile, in questa sede, soffermarmi più a lungo a ricordare all’On. Carlucci che all’attuazione di tale principio osta il diritto europeo nonché trattati e convenzioni internazionali stratificatisi nell’arco degli ultimi decenni. Un po’ di conoscenza in più delle dinamiche di circolazione dei contenuti per via telematica e di diritto internazionale, forse, sarebbe stata utile a conferire alla norma maggior credibilità ed attuabilità. Così, quale che sia il contenuto delle disposizioni che seguono, è difficile ipotizzare che Unione Europea e Stati stranieri resterebbero a guardare e lascerebbero, magari, che una comunicazione telematica solo perché veicolata attraverso infrastrutture italiane resti assoggettata alla nostra piccola, piccola leggina.

Ma il bello deve ancora venire. Leggiamo il primo comma dell’art. 2, “cuore pulsante” del DDL Carlucci: “È fatto divieto di effettuare o agevolare l’immissione nella Rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima”. Ho già scritto altre volte – non senza raccogliere più critiche che elogi – che, probabilmente, lo stato di maturità della Rete è tale da rendere necessario, proprio a tutela delle libertà fondamentali, immaginare l’adozione di forme di “anonimato protetto” in ambito telematico. Tuttavia l’idea dell’On. Carlucci – anche prescindendo dall’inintellegibilità delle tipologie di contenuti raccolte tra parentesi – è illegittima, inattuabile e non auspicabile. Illegittima perché lo Stato non può esigere che i cittadini agiscano nello spazio telematico facendosi riconoscere se non pone, prima, a loro disposizione sistemi ed infrastrutture idonee a garantire loro tale possibilità. Inattuabile perché, allo stato, scrivere in calce ad un post su un blog un nome e cognome non significa aver adempiuto al precetto normativo caro all’On. Carlucci. Non auspicabile perché non si può esigere che un cittadino debba farsi identificare ogni volta che accede ad un forum di discussione, ad una chat o su un’altra qualsiasi piattaforma telematica.

Se l’estensore del DDL Carlucci avesse sfogliato la disciplina sulla privacy, chiesto un parere all’ufficio del Garante o letto uno qualsiasi delle centinaia di articoli con i quali la dottrina italiana ha, reiteratamente, richiamato l’attenzione sul rischio della costituzione in Rete di uno spazio di controllo assoluto di orwelliana memoria, forse, avrebbe scritto diversamente questa previsione.

E veniamo al secondo comma dell’art. 2.
“I soggetti che, anche in concorso con altri operatori non presenti sul territorio italiano, ovvero non identificati o identificabili, rendano possibili i comportamenti di cui al comma 1 sono da ritenersi responsabili – in solido con coloro che hanno effettuato le pubblicazioni anonime – di ogni e qualsiasi reato, danno o violazione amministrativa cagionati ai danni di terzi o dello Stato”. Ce n’è abbastanza per riscrivere il mio “Il processo alla Rete” ma mi limiterò ad un paio di osservazioni:
(a) se la disciplina proposta dall’On. Carlucci dovesse divenire legge, domani (o comunque 90 giorni dopo l’entrata in vigore della legge) gli Internet service provider, le grandi piattaforme UGC (Google, YouTube, MySpace, Facebook) e centinaia di altre piattaforme che animano la Rete nel nostro Paese dovrebbero cessare immediatamente la propria attività al fine di sottrarsi a sicure responsabilità;
(b) devo aver letto da qualche parte – Direttiva UE 31/2000 e D.Lgs. 70/2003 – un principio secondo il quale gli intermediari della comunicazione non hanno alcun obbligo di sorveglianza né possono essere ritenuti responsabili – al ricorrere di determinate condizioni – dei contenuti immessi in Rete dai propri utenti. Sarebbe forse stato opportuno che l’On. Carlucci sfogliasse rapidamente tali provvedimenti legislativi allo stato in vigore nel nostro Paese. Il comma 3 dell’art. 2 è, forse, una delle disposizioni contenute nel DDL Carlucci che più di ogni altra merita di essere incorniciata e conservata come esempio di “cattiva normazione”. Ecco il testo: “Per quanto riguarda i reati di diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa. Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l’applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti”. Con qualche centinaio di caratteri, spazi inclusi, l’On. Carlucci mostra i muscoli e fa apparire come pivelli i suoi colleghi che negli ultimi mesi si sono cimentati da diversi angoli di visuale con le questioni connesse al difficile rapporto tra stampa e Internet.

Mentre, infatti, l’On. Cassinelli si sforza con la sua “Salvablog” di tracciare un discrimen tra prodotti editoriali telematici di tipo “professionale” e prodotti editoriali di tipo “non professionale” e qualcun altro, nell’ambito del DDL intercettazioni pensa ad estendere a tutti i gestori di “siti informatici” l’obbligo di rettifica – e non già il “diritto di replica” cui si fa riferimento nel DDL Carlucci – l’Onorevole, già relatore in quella Commissione cultura che convertì in legge il famigerato Decreto Urbani anti P2P, sentenzia senza perdersi in chiacchiere che a qualsiasi contenuto diffuso a mezzo Internet si applica la disciplina sulla stampa ovvero la vecchia e cara Legge n. 47 del 1948 scritta – a macchina perché i PC ancora non esistevano – dall’assemblea costituente. Peccato solo che dottrina e giurisprudenza – ivi inclusa quella della Suprema Corte di Cassazione – abbiano ormai, a più riprese e da circa un decennio chiarito che Internet NON è stampa. Rinvio al commento all’art. 3 qualche battuta sull’idea di istituire un “Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet”.

Il comma 4 dell’art. 2 si limita a prevedere che: “In relazione alle violazioni concernenti norme a tutela del Diritto d’Autore, dei Diritti Connessi e dei Sistemi ad Accesso Condizionato si applicano, senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni”.
Come dire niente sconti per le violazioni a mezzo internet. Vien da rispondere: “Grazie, ma dopo l’istituzione del comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale e il disegno di legge Barbareschi …il concetto era chiaro!”. A parte facili battute, la norma si risolve in una petizione di principio: non serve una legge che dica che un’altra legge deve considerarsi applicabile. Se, invece, l’estensore del DDL Carlucci aveva in mente un altro obiettivo, evidentemente, la penna – o magari “l’apparato informatico” utilizzato – lo ha tradito.

E veniamo all’art. 3 secondo il quale: “Ferme restando le attribuzioni della Magistratura penale, civile e amministrativa, nonché le funzioni degli organismi indipendenti di controllo già operativi, che in nessun modo vengono modificate, Governo è delegato a istituire, presso l’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il “Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet””. A che serve un “Comitato per la tutela della legalità nella rete internet”? Sembrerebbe suonare come una moderna Gestapo. Magistratura, Autorità indipendenti, corpi specializzati delle forze di polizia, governo, parlamento, commissioni e comitati già esistenti sembrano, onestamente, più che sufficienti a garantire il rispetto delle regole anche nello spazio telematico. L’idea poi che gli “atti giudiziari, ivi compresi gli esposti, le denunzie e le querele” possano essere inviati a tale Comitato mi sembra porsi in conflitto con il principio della necessaria separazione tra i poteri dello Stato: l’autorità giudiziaria deve poter procedere senza condividere informazioni o richiedere pareri a questo o a quel soggetto facente capo direttamente o indirettamente ad altri poteri dello Stato. Un’ultima battuta la meritano i tempi di attuazione previsti nel DDL: 9 mesi all’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni per istituire il Comitato per la tutela della legalità nella rete internet e 90 giorni – ai sensi dell’art. 4 – a tutti gli operatori per rivoluzionare metodi di business ed infrastrutture!

Tutti desideriamo che Internet costituisca uno spazio – difficile immaginarlo come un territorio – di libertà nel quale ciascuno abbia diritti e doveri ma le soluzioni proposte nel DDL Carlucci, presentate come un “tentativo di porre in essere un argine alle troppe storture che la totale anarchia della rete Internet sta rendendo sempre più pervicaci e invasive”, proprio non sembrano idonee a consentire la realizzazione di tale ambizioso obiettivo. Curiosità verso le dinamiche della Rete, conoscenza del contesto tecnologico di riferimento, equilibrio e rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali appaiono gli ingredienti essenziali per una corretta politica dell’innovazione che, nel nostro Paese, continua a latitare.

Guido Scorza
www.guidoscorza.it
Presidente Istituto per le politiche dell’innovazione

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Pubblicato il 9 mar 2009
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