
Il comma 3 dell'art. 2 è, forse, una delle disposizioni contenute nel DDL Carlucci che più di ogni altra merita di essere incorniciata e conservata come esempio di "cattiva normazione". Ecco il testo: "Per quanto riguarda i reati di diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa. Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l'applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti". Con qualche centinaio di caratteri, spazi inclusi, l'On. Carlucci mostra i muscoli e fa apparire come pivelli i suoi colleghi che negli ultimi mesi si sono cimentati da diversi angoli di visuale con le questioni connesse al difficile rapporto tra stampa e Internet.
Mentre, infatti, l'On. Cassinelli
si sforza con la sua "Salvablog" di tracciare un discrimen tra prodotti editoriali telematici di tipo "professionale" e prodotti editoriali di tipo "non professionale" e qualcun altro, nell'ambito del DDL intercettazioni
pensa ad estendere a tutti i gestori di "siti informatici" l'obbligo di rettifica - e non già il "diritto di replica" cui si fa riferimento nel DDL Carlucci - l'Onorevole, già relatore in quella Commissione cultura che convertì in legge il famigerato Decreto Urbani anti P2P, sentenzia senza perdersi in chiacchiere che a qualsiasi contenuto diffuso a mezzo Internet si applica la disciplina sulla stampa ovvero la vecchia e cara
Legge n. 47 del 1948 scritta - a macchina perché i PC ancora non esistevano - dall'assemblea costituente. Peccato solo che dottrina e giurisprudenza - ivi inclusa
quella della Suprema Corte di Cassazione - abbiano ormai, a più riprese e da circa un decennio chiarito che Internet NON è stampa. Rinvio al commento all'art. 3 qualche battuta sull'idea di istituire un "Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet".
Il comma 4 dell'art. 2 si limita a prevedere che: "In relazione alle violazioni concernenti norme a tutela del Diritto d'Autore, dei Diritti Connessi e dei Sistemi ad Accesso Condizionato si applicano, senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni".
Come dire niente sconti per le violazioni a mezzo internet. Vien da rispondere: "Grazie, ma dopo l'istituzione del comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale e il
disegno di legge Barbareschi...il concetto era chiaro!". A parte facili battute, la norma si risolve in una petizione di principio: non serve una legge che dica che un'altra legge deve considerarsi applicabile. Se, invece, l'estensore del DDL Carlucci aveva in mente un altro obiettivo, evidentemente, la penna - o magari "l'apparato informatico" utilizzato - lo ha tradito.
E veniamo all'art. 3 secondo il quale: "Ferme restando le attribuzioni della Magistratura penale, civile e amministrativa, nonché le funzioni degli organismi indipendenti di controllo già operativi, che in nessun modo vengono modificate, Governo è delegato a istituire, presso l'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il "Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet"". A che serve un "Comitato per la tutela della legalità nella rete internet"? Sembrerebbe suonare come una moderna Gestapo. Magistratura, Autorità indipendenti, corpi specializzati delle forze di polizia, governo, parlamento, commissioni e comitati già esistenti sembrano, onestamente, più che sufficienti a garantire il rispetto delle regole anche nello spazio telematico. L'idea poi che gli "atti giudiziari, ivi compresi gli esposti, le denunzie e le querele" possano essere inviati a tale Comitato mi sembra porsi in conflitto con il principio della necessaria separazione tra i poteri dello Stato: l'autorità giudiziaria deve poter procedere senza condividere informazioni o richiedere pareri a questo o a quel soggetto facente capo direttamente o indirettamente ad altri poteri dello Stato. Un'ultima battuta la meritano i tempi di attuazione previsti nel DDL: 9 mesi all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni per istituire il Comitato per la tutela della legalità nella rete internet e 90 giorni - ai sensi dell'art. 4 - a tutti gli operatori per rivoluzionare metodi di business ed infrastrutture!
Tutti desideriamo che Internet costituisca uno spazio - difficile immaginarlo come un territorio - di libertà nel quale ciascuno abbia diritti e doveri ma le soluzioni proposte nel DDL Carlucci,
presentate come un "tentativo di porre in essere un argine alle troppe storture che la totale anarchia della rete Internet sta rendendo sempre più pervicaci e invasive", proprio non sembrano idonee a consentire la realizzazione di tale ambizioso obiettivo. Curiosità verso le dinamiche della Rete, conoscenza del contesto tecnologico di riferimento, equilibrio e rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali appaiono gli ingredienti essenziali per una corretta politica dell'innovazione che, nel nostro Paese, continua a latitare.
Guido Scorzawww.guidoscorza.itPresidente Istituto per le politiche dell'innovazione