SIAE libera gli autori?

SIAE libera gli autori?

I detentori dei diritti potranno escludere SIAE dal mandato per quanto attiene gli usi delle opere in rete. Una rivoluzione? Un'arma di difesa? Il commento dell'avvocato Guido Scorza
I detentori dei diritti potranno escludere SIAE dal mandato per quanto attiene gli usi delle opere in rete. Una rivoluzione? Un'arma di difesa? Il commento dell'avvocato Guido Scorza

SIAE cede sul proprio mandato, promette di svincolare gli artisti iscritti, di concedere loro la possibilità di escludere SIAE dalla gestione dei loro diritti e di affidare alla rete il loro repertorio. Con la possibilità di mettere in campo nuovi e più flessibili modelli di business.

Un “registro delle opere musicali” sarebbe stato istituito presso la SIAE per tenere traccia delle scelte degli autori, un modulo con cui è possibile escludere dal mandato dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico le utilizzazioni mediate dalle reti telematiche e di telefonia mobile: questo è quanto finora a disposizione di autori e detentori dei diritti.

Ai detentori dei diritti è quindi offerta la possibilità di svincolare il proprio repertorio dal mandato SIAE per le utilizzazioni online e veicolate dalle reti di telefonia mobile: un’eccezione rispetto all’articolo 180 della legge sul diritto d’autore, che prevede che SIAE sia investita di un mandato senza esclusioni per la tutela dei tutti i diritti di coloro che sono iscritti. Una novità? Si tratta della manifestazione di quanto previsto dall’articolo 11 del più recente regolamento della SIAE, regolamento che peraltro, spiega a Punto Informatico l’avvocato Deborah De Angelis del Gruppo di Lavoro Giuridico di Creative Commons Italia, consente agli autori di non approfittare del mandato SIAE anche in riferimento ad altri tipi di utilizzazioni e in riferimento a determinati territori.

“Presso la SIAE – ha annunciato il presidente della SIAE Giorgio Assumma – è istituito un apposito registro delle opere musicali che potranno essere utilizzate anche gratuitamente su Internet secondo le indicazioni dei rispettivi autori”: è possibile speculare riguardo al fatto che il registro si possa integrare con il database delle opere recentemente messo a disposizione online. SIAE, contattata da Punto Informatico , per il momento non ha fornito ragguagli il merito.

L’integrazione con il database online, strumento per garantire consapevolezza riguardo alla opere amministrate dalla società italiana degli autori e degli editori, potrebbe agevolare le relazioni fra i detentori dei diritti e coloro che volessero approfittare delle loro opere in rete. Per ospitarle e promuoverle, per trasmetterle in streaming, per innescare nuovi modelli di business. Assumma ha precisato che “l’autore che voglia concedere l’uso gratuito delle sue opere su Internet può chiedere alla SIAE di escludere dalla sua tutela i diritti relativi alle utilizzazioni di queste opere sulle reti telematiche e di telefonia mobile o di altre forme analoghe di fruizione delle opere”. La scelta di escludere SIAE dall’intermediazione affidata ai detentori dei diritti si estende sia alle utilizzazioni non commerciali che alle utilizzazioni commerciali delle opere: è questa una nodo sul quale, ricorda a Punto Informatico l’avvocato De Angelis, si sta giocando il confronto volto all’integrazione di Creative Commons nel sistema di gestione del diritto d’autore tradizionale.

La reazione degli autori? Non tutti sembrano apprezzare la scelta di SIAE, non tutti sembrano comprendere le potenzialità di liberare le proprie opere online: sulle pagine del Sole 24 Ore di ieri Antonello Venditti si chiedeva se la SIAE non dovesse piuttosto occuparsi di tutelare i diritti, Albano Carrisi non risparmiava parole piccate nei confronti dei “diritti gratis” che la SIAE vorrebbe mettere in campo.

Anche il fronte dei discografici non si risparmia le critiche, basate però su motivazioni sensibilmente differenti: la scelta di SIAE, spiega a Punto Informatico il presidente di FIMI Enzo Mazza , rappresenterebbe una prevedibile difesa. “Sempre più spesso viene messo in discussione, anche a livello comunitario, il monopolio delle società di collecting che in Italia è particolarmente forte con l’art. 180 della legge sul diritto d’autore. Secondo l’art.180 non vi è di fatto la possibilità per un autore di gestire i diritti in maniera autonoma perché solo a SIAE è demandata l’esclusiva di intermediazione. Addirittura – chiosa Mazza – l’attività di intermediazione dei diritti d’autore della SIAE è tutelata con la sanzione penale dell’art 172, ovvero chi esercita tale attività rischia oggi una multa, prima il carcere”. La posizione di FIMI è netta da tempo: il monopolio della gestione dei diritti che è affidato a SIAE dalla legge rappresenta un ostacolo alla concorrenza, ad una più libera e fruttuosa circolazione delle opere. “Con questa iniziativa SIAE cerca di uscire da un’impasse sempre più evidente dove autori ed editori vorrebbero magari gestire alcuni diritti in proprio e non possono perché il mandato non è diciamo così “frazionabile” – affonda Mazza – Mi sembra un tentativo di creare una versione all’amatriciana dei Creative Commons, la soluzione più semplice invece di complesse liste di opere diffondibili gratuitamente sarebbe quella di eliminare l’art.180 e creare dei mandati dove si indicano quali diritti sono gestibili da SIAE e quali no, così come oggi funziona con i diritti connessi nel mandato ad SCF”.

A seguire il commento dell’avvocato Guido Scorza.

Gaia Bottà “La SIAE apre alla diffusione gratuita della musica su Internet”: è questo il titolo del comunicato stampa con il quale la Società italiana autori ed editori riferisce delle dichiarazioni rese dal suo Presidente nel corso di un recente incontro su “Diritto d’autore, web e pirateria”. La notizia ha, comprensibilmente, scatenato reazioni vivaci e contrapposte, forse, persino al di là di quanto il Prof. Assumma avrebbe immaginato e, certamente, al di là di quanto la portata della “novità” preannunciata – ma, peraltro, non ancora implementata – giustifichi.

Come ha sin dall’inizio spiegato Deborah De Angelis, le dichiarazioni rese dal Presidente Assumma non fanno specifico riferimento ai lavori del Gruppo Giuridico Misto Creative Commons-SIAE, che sono tuttora in corso. Costituiscono piuttosto, in buona sostanza, una reinterpretazione mediaticamente efficace del contenuto del vigente art. 11 del Regolamento generale SIAE entrato in vigore il 1° luglio 2007 e modificato, da ultimo, il 26 novembre 2008. Secondo il primo comma dell’art. 11 del richiamato Regolamento ” L’associato ha facoltà di escludere dal mandato i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico limitatamente alle utilizzazioni sulle reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe forme di fruizione delle opere, distintamente per: a. utilizzazioni interattive; b. utilizzazioni non interattive “.

Si tratta di una norma poco nota, opportunamente “annacquata” nei 148 articoli che costituiscono il Regolamento Generale cui – più o meno consapevolmente – aderiscono tutti gli autori ed artisti associati alla SIAE ed in relazione alla quale, pertanto, va dato atto al Presidente Assumma di averle voluto riservare qualche momento di gloria e notorietà con le sue dichiarazioni che sono valse, almeno, a riaprire un dibattito piuttosto sopito sul ruolo della SIAE ed i rapporti tra quest’ultima ed i suoi associati.

L’unica “novità” di rilievo annunciata dal Prof. Assumma è, invece, rappresentata dalla creazione del registro nel quale verranno inserite tutte le opere che i relativi autori chiederanno a SIAE di escludere dall’oggetto del mandato loro conferito. È comunque una buona notizia, anche se l’idea che questo registro possa essere costituito da un interminabile elenco magari reso periodicamente disponibile in un anacronistico.pdf per un verso fa sorridere e, per altro verso, solleva qualche perplessità in relazione alla sua gestibilità ed utilità: ogni volta che si fosse interessati all’acquisto di un’opera musicale attraverso piattaforma telematica, infatti, si sarebbe condannati a far correre il mouse sulla barra di scorrimento alla disperata ricerca del titolo dell’opera desiderata. Forse, con uno sforzo di modernità, si potrebbe pensare a soluzioni tecnologicamente più evolute (irm, watermarking, o analoghe tecnologie).

Sin qui i fatti ed un necessario “ridimensionamento” della notizia che ha fatto tanto arrabbiare – anche perché evidentemente fraintesa – Albano e Antonello Venditti. Proviamo, però, ad andare oltre.

Le parole, infatti, soprattutto se pronunciate in pubblico e da parte di un tanto autorevole esponente della nomenclatura culturale italiana, sono importanti e lo sono ancora di più quelle di un comunicato stampa pubblicato da un ente come la SIAE. Il titolo del comunicato stampa con il quale la SIAE ha dato notizia delle dichiarazioni del suo Presidente, “La SIAE apre alla diffusione gratuita della musica su Internet”, è, a mio avviso, frutto di un significativo lapsus freudiano e ha, in ogni caso, una portata che definirei confessoria.

Quanto al lapsus, il titolo del comunicato tradisce la disponibilità assoluta, il possesso o, forse, persino la proprietà che la SIAE evidentemente sente di avere sulle opere dell’ingegno create nel nostro Paese. Non si spiega diversamente l’idea che trasuda dal titolo secondo la quale la SIAE potrebbe “aprire o chiudere” alla diffusione delle opere dell’ingegno su Internet. Quelle opere appartengono, invece, ai loro creatori ed autori che, conseguentemente, in un contesto nel quale le dinamiche di circolazione dei diritti fossero più libere da condizionamenti giuridici e burocratici di quanto non siano, dovrebbero essere gli unici a poter decidere – senza bisogno di alcun atto di concessione dall’alto o edictum principis – se ed in che misura disporne in Rete e fuori dalla Rete.

Quanto alla ipotizzata portata confessoria delle affermazioni del Presidente Assumma, riassunte nel titolo del comunicato stampa, la responsabilità – se non giuridica almeno culturale – a mio avviso riconosciuta attraverso quelle parole sta nell’aver ammesso di aver, sin qui, tenuto sotto chiave la creatività le opere dell’ingegno e, più in generale, la cultura digitale nel nostro Paese. Non si spiegano diversamente le affermazioni di chi nel 2009 – a dieci anni o forse più dalla rivoluzione telematica e digitale – dichiari di voler consentire ai creatori di un’opera musicale (l’art. 11 del Regolamento Generale, peraltro, non concerne le sole opere musicali ma tutte le opere dell’ingegno) di disporne liberamente nello spazio telematico.

Sino a ieri, dunque, tale libertà deve ritenersi fosse – se non di diritto – almeno di fatto limitata con conseguente ingiustificabile, da un punto di vista culturale, compressione dei diritti degli autori e degli artisti ma, soprattutto, con un grave pregiudizio dell’interesse collettivo alla fruizione dei prodotti culturali in digitale attraverso la Rete. In questo senso, le dichiarazioni del Presidente Assumma suonano – almeno per come son state riferite da giornali e comunicati stampa – come confessorie e sintomatiche di un ravvedimento operoso apprezzabile ma, evidentemente, insuscettibile di cancellare la responsabilità per il ritardo con il quale l’ovvio diviene realtà e diritti e libertà vengono fatti passare per nobili concessioni dal principe ai sudditi.

Si tratta, peraltro, di un ravvedimento – continuo ad usare tale espressione con riferimento alla paventata “responsabilità culturale” ma forse anche politica della SIAE – solo parziale e non del tutto soddisfacente perché, ad esempio, incapace di risolvere la questione della diffusione, nel nostro Paese, delle licenze Creative Commons. L’utilizzo di tali licenze, infatti, ha per presupposto il riconoscimento all’artista, ancorché iscritto alla SIAE, della facoltà di rappresentare a quest’ultima la volontà di far ricorso, in relazione a talune proprie opere, ad una licenza alternativa vera e propria e tale per cui l’intera circolazione della propria creazione – in rete e fuori dalla rete – rimanga sottratta all’azione di intermediazione atipica della SIAE ed affidata esclusivamente al contenuto della licenza alternativa utilizzata.

Sono queste le parole che in un futuro non troppo lontano credo dovremmo augurarci di sentir pronunciare al Presidente Assumma per poter esultare davvero e riconoscere a SIAE di aver chiuso i conti con un passato ingombrante ed anacronistico e di aver accettato che i tempi sono maturi per “restituire” davvero agli autori ed agli artisti il compito di decidere se, in che forme ed attraverso quale dei molteplici modelli di business utilizzabili nel contesto telematico, rendere accessibili le proprie creazioni.

È ovvio, peraltro, che non tutte le responsabilità possono essere addebitate alla SIAE e che starà, già domani, anche ai singoli autori ed artisti usare in modo intelligente ed innovativo i diritti che la legge loro attribuisce e che SIAE – sebbene solo oggi – loro riconosce.

Guido Scorza

www.guidoscorza.it

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Pubblicato il
7 mag 2009
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