Grande fratello metropolitano, la risposta al Garante

Grande fratello metropolitano, la risposta al Garante

L'Authority scrive a Punto Informatico per chiarire le azioni già intraprese dall'organismo. All'orizzonte è già in lavorazione un nuovo provvedimento specifico. La risposta di Fulvio Sarzana di S.Ippolito
L'Authority scrive a Punto Informatico per chiarire le azioni già intraprese dall'organismo. All'orizzonte è già in lavorazione un nuovo provvedimento specifico. La risposta di Fulvio Sarzana di S.Ippolito

Nello stesso giorno di pubblicazione dell’ articolo “Il Grande Fratello è arrivato in città” a firma dello scrivente è arrivata una precisazione dal capo dell’ufficio stampa del garante della Privacy, Dottor Baldo Meo, sotto forma di lettera a Punto Informatico .
Nel testo si precisa che:

In risposta all’intervento di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, riguardante il tema della videosorveglianza alla luce dei nuovi poteri recentemente attributi ai Comuni (“Italia, il Grande Fratello è arrivato in città”, 8 maggio), va precisato che il Presidente dell’Autorità per la privacy, Francesco Pizzetti, ha da tempo ben presente la questione – ben prima che altri vi appuntassero lo sguardo – tanto da essere stato il primo a parlare di “federalismo della sicurezza” (Relazione annuale dell’Authority, 16 luglio 2008) e a richiamare sul fenomeno l’attenzione di istituzioni e opinione pubblica in diversi convegni e con diverse interviste. Citiamo solo le ultime: “La Repubblica” del 6 marzo 2009, “L’Espresso” del 13 marzo 2009. In tutte queste occasioni Pizzetti ha analizzato le implicazioni giuridiche e sociali, di ciò che può comportare la sovrapposizione di diverse finalità nell’uso delle telecamere così come l’interconnessione delle telecamere private alla rete pubblica. Ma soprattutto ha annunciato che l’Autorità sta già lavorando ad un provvedimento che integri quello adottato dal Garante nel 2004 sulla videosorveglianza, a partire dall’obbligo di segnalazione anche per le telecamere installate a fini di sicurezza.

Roma, 8 maggio 2009

Baldo Meo
Capo Ufficio stampa
del Garante per la protezione dei dati personali

Dunque il problema sarebbe stato tenuto presente già da diverso tempo dal presidente dell’Autorità Garante che avrebbe segnalato da diverso tempo sulla stampa i pericoli di una sovrapposizione di poteri tra enti locali e forze di polizia nonché dei pericoli della interconnessione tra reti private e reti pubbliche di videosorveglianza.

Non dubito affatto della profonda conoscenza del problema da parte del presidente dell’Autorità Garante né ho mai messo in discussione il ruolo, le funzioni o i rapporti con la stampa di quest’ultimo.

Quello che ho ritenuto opportuno segnalare ai lettori è il quesito, se sia stato posto in maniera adeguata a livello istituzionale, in occasione dell’iter di approvazione del decreto legge 11/2009 (volgarmente detto decreto sicurezza), stanti gli obblighi gravanti sullo stesso Garante, il problema della privacy dei cittadini.

Proviamo verificare se questo, quantomeno stando ai documenti ufficiali, sia avvenuto.

Innanzitutto va rilevato come il Garante privacy sia intervenuto due volte, nel 2000 e nel 2004 con provvedimenti (denominati anche decaloghi) sulla videosorveglianza in ambito pubblico e privato.

Per quanto riguarda poi i poteri spettanti al Garante Privacy va detto che quest’ultimo ha, come autorità amministrativa indipendente, alcuni poteri istituzionali e fra questi vi sono anche quelli previsti dall’Art. 154 del cosiddetto Codice della Privacy (ovvero il dlgs 196/2003), che così recita:

Compiti (del Garante, ndr):

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

(…)

f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all’articolo 2 (ovvero i diritti e delle libertà fondamentali, la dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, ndr) anche a seguito dell’evoluzione del settore

Proseguendo nella lettura dello stesso art 154 leggiamo che:

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice

Pur trattandosi quest’ultimo di un parere preventivo reso in occasione di un atto regolamentare il presidente dell’Autorità dimostra di avere le idee chiare su come si debba interpretare tale disposizione, lo stesso presidente Pizzetti infatti afferma nella relazione annuale presentata al Parlamento nel 2006, a pagina 22 :

Il rapporto con le Istituzioni
17. Qualche considerazione infine sul rapporto tra il Garante e le Istituzioni.
La normativa ci affida non solo il potere e il dovere di fare segnalazioni al Parlamento, ma stabilisce anche che l’attività regolatoria del Governo, quando tocca aspetti connessi con il trattamento dei dati, deve essere necessariamente sottoposta al nostro parere

Andiamo dunque a vedere se e come vi sia stato quest’intervento previsto dalla normativa, e interpretato dal presidente Pizzetti come un obbligo normativo di parere preventivo ovvero se via stata quantomeno una segnalazione al Governo o al Parlamento.

Per far ciò basta andare a vedere i lavori preparatori relativi al decreto sicurezza, quello appunto che ha introdotto la videosorveglianza ad opera degli enti locali, poi convertito in legge, qui disponibili .

Come è agevole notare, e, stando a questi documenti che dovrebbero rivestire il carattere dell’ufficialità, non c’è alcun riferimento ad intervento del Garante della privacy, né in sede consultiva né in sede di segnalazione al Governo o al Parlamento, neppure viene menzionata una eventuale audizione in tema del Garante ad opera delle Commissioni competenti.

Possibile che nei due mesi di vigenza del decreto sicurezza nessuno, all’interno di un’Autorità amministrativa indipendente presieduta da un illustre costituzionalista, che sarebbe stato di lì a poco confermato come presidente dei Garanti europei per la tutela dei cittadini in ordine ai dati di polizia, abbia sentito il dovere di comunicare alla istituzioni (Governo e Parlamento) qualche dubbio su una normativa che avrebbe cambiato profondamente i ruoli e le attribuzioni dei sindaci e la tutela dei diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini?

Possibile che la modifica, di riflesso, del diritto costituzionale “ad essere lasciati soli” e la contrarietà del testo normativo rispetto ai provvedimenti dello stesso Garante emanati nel 2000 e nel 2004 non abbiano spinto il Garante ad usare i canali istituzionali che pure esistono, ed a ammonire il legislatore sulle conseguenze dell’entrata in vigore di tali norme?

Il problema è tutto qui.

Fulvio Sarzana di S.Ippolito
www.lidis.it

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Pubblicato il
11 mag 2009
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