Lettere/ La rettifica è un limite

Lettere/ La rettifica è un limite

Una lettera aperta al Senato della Repubblica, affinché i suoi membri modifichino il discusso emendamento della legge sulle intercettazioni
Una lettera aperta al Senato della Repubblica, affinché i suoi membri modifichino il discusso emendamento della legge sulle intercettazioni

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera aperta dell’Istituto per le Politiche dell’Innovazione rivolta ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari del Senato, inerente il percorso legislativo del controverso disegno di legge sulle intercettazioni, ed in particolare dell’emendamento sul diritto di rettifica già discusso su queste pagine.

Internet, 16 giugno 2009

Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari
Senato della Repubblica
ROMA

Egregio Presidente,
il ddl 1415A approvato alla Camera dei Deputati l’11 giugno u.s. ha, da più parti, sollevato numerosi dubbi e perplessità in ordine alla sua legittimità costituzionale e, più in generale, all’opportunità degli interventi normativi che, attraverso esso, si intendono realizzare.

Vi è, tuttavia, un profilo, sin qui, rimasto nell’ombra e poco approfondito nei dibattiti di questi giorni: si tratta del contenuto del comma 28 dell’art. 1, la cui infelice formulazione – ammesso anche che tale non fosse l’effettiva volontà del suo estensore – rischia di determinare un’inammissibile limitazione della libertà di manifestazione del pensiero in Rete che spingerebbe, rapidamente, l’Italia in una posizione ancor più arretrata di quella che attualmente occupa (è quarantaquattresima) nelle classifiche internazionali sulla libertà di informazione.

La citata previsione, infatti, sembrerebbe assoggettare il responsabile di qualsiasi “sito informatico” allo stesso obbligo di rettifica che la Legge sulla stampa (n. 47 dell’8 febbraio 1948) pone a carico del direttore responsabile delle testate giornalistiche.

L’omesso adempimento a detto obbligo entro 48 ore – esattamente come accade nel caso di una testata giornalistica – comporterebbe per il responsabile del sito informatico la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a 25 milioni di vecchie lire.

Come comprenderà, tuttavia, non si può esigere da chi fa informazione on-line in modo non professionistico l’adempimento ad un obbligo tanto stringente quale quello di provvedere alla rettifica di ogni inesattezza eventualmente pubblicata sul proprio sito informatico e, egualmente, non si può pretendere che a ciò provvedano i responsabili di siti informatici che ospitano contenuti pubblicati da soggetti terzi.

Difficoltà facilmente intuibili di ordine tecnico, organizzativo ed economico, infatti, ostano al puntuale adempimento ad un simile obbligo ed esporrebbero, pertanto, in modo pressoché automatico, i responsabili dei “siti informatici” al rischio di vedersi irrogare sanzioni pecuniarie che, nella più parte dei casi, appaiono idonee a determinare l’immediata cessazione di ogni attività di informazione on-line.

La Rete costituisce il primo mezzo di comunicazione di massa nella storia dell’uomo capace di dare concreta attuazione alla libertà di manifestazione del pensiero e la possibilità di utilizzarla è stata di recente definita dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Costituzionale francese – sebbene sotto profili diversi – un diritto fondamentale dell’uomo e del cittadino.

A quanto precede deve essere aggiunto che l’istituto della rettifica – già anacronistico ed inefficace nel mondo dei media tradizionali – risulta privo di ogni utilità nel contesto telematico nell’ambito dei quale ciascuno è – salvo casi eccezionali – sempre libero di contrapporre ad un’informazione, un’altra informazione di segno opposto ed idonea, come tale, a rettificare quella originaria senza l’esigenza di alcuna collaborazione da parte dell’autore di quest’ultima.

Alla luce delle brevi considerazioni che precedono, pertanto, Le chiediamo di presentare e votare – non appena il ddl 1415A approderà al Senato – un emendamento idoneo a chiarire che l’obbligo di rettifica di cui al comma 28 dell’art. 1 del DDL c.d. Intercettazioni deve applicarsi esclusivamente ai siti informatici di testate telematiche soggette all’obbligo di registrazione alla stregua di quanto disposto dalla Legge n. 47 dell’8 febbraio 1948 ovvero ai soli siti internet attraverso i quali vengono diffuse informazioni prodotte nell’ambito di un processo professionale realizzato nell’ambito di una struttura imprenditoriale e redazionale.

In assenza di tale intervento, il Senato della Repubblica, si assumerà la responsabilità – da condividere con il Governo e con quanti alla Camera dei Deputati hanno votato a favore del ddl in questione – di aver contribuito a scrivere una delle pagine più buie della storia moderna di un Paese che, come il nostro, ambisce a considerarsi democratico: quella attraverso cui si saranno privati i cittadini italiani dell’utilizzo di uno strumento che avrebbe, invece, loro potuto restituire l’esercizio effettivo di quella libertà di manifestazione del pensiero che la nostra Corte Costituzionale ha già definito “pietra miliare di ogni ordinamento democratico”.

Augurandoci che vorrà sottrarre il Senato della Repubblica a tale responsabilità e che pertanto darà seguito alla nostra richiesta, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti,

Istituto per le Politiche dell’Innovazione

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Pubblicato il
16 giu 2009
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