lunedì 20 luglio 2009

Il Decreto Sviluppo si abbatte sui domini

di F.Sarzana di S.Ippolito (www.lidis.it) - Reclusione per chi registra o usa un nome di dominio identico ad un marchio già esistente, abolizione di fatto delle procedure di riassegnazione. Lo scenario

Roma - Punto Informatico ha già dato conto della modifica in tema di proprietà intellettuale varata con il decreto sviluppo evidenziando le modifiche che riguardano la responsabilità amministrativa delle imprese (impropriamente denominata responsabilità penale delle imprese) in ordine ai reati compiuti in materia di proprietà intellettuale e industriale.

Le aggiunte al decreto legislativo n.231 del 2001 (anche in tema di diritto d'autore previsti agli articoli 171bis e 171ter della legge n. 633 del 1941) attribuiscono una responsabilità amministrativa specifica a persona giuridica pubblica o privata qualora i reati siano stati commessi nell'interesse o vantaggio del medesimo anche da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione o anche unità organizzative autonome, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, gestione e controllo. D'ora in avanti una società potrà essere condannata - oltre che in sede civile con le sanzioni del risarcimento del danno e dell'inibitoria - anche in sede penale anche se con sanzioni amministrative fino a circa 775.000 euro, e interdittive: per esempio con la sospensione dell'autorizzazione o il divieto di pubblicizzare i prodotti fino a un anno.

Quello che ancora non è emerso sono le gravi conseguenze sul mondo della registrazione dei marchi ed ancor più sul mondo dei nomi a dominio.
Vediamo perché.Il Decreto, all'art 15, rubricato "Tutela penale dei segni distintivi" modifica l'art 473 del codice penale che recita ora così "Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000".

Cosa significa questa disposizione? Significa che chi registrerà un marchio (o, come vedremo un nome di dominio) o lo userà "potendo conoscere" dell'esistenza del titolo precedente che, si badi bene potrebbe essere solo "simile" e non identico ad uno già esistente, diventerà automaticamente un "contraffattore" e rischierà sino a tre anni di reclusione.

La circostanza che le banche dati sui marchi, così come quelle dei domini, siano pubbliche e facilmente accessibili da Internet realizzerà di fatto una situazione nella quale colui che registra un marchio o un nome a dominio non potrà dire di "non sapere" che ci sono segni simili precedenti comportando così l'automatica punibilità del distratto registratore.

L'intero meccanismo dei marchi e dei nomi di dominio è destinato ad entrare in crisi a seguito dell'approvazione di questa norma.
Chi registrerà un marchio qualsiasi sarà esposto di per sé ad una possibile responsabilità penale.
Va ricordato infatti che l'ufficio italiano brevetti e marchi non opera alcuna ricerca obbligatoria sui marchi preesistenti e che i marchi possono essere oltreché identici anche simili (la stessa cosa avviene peraltro anche per la registrazione dei nomi a dominio), questo significa che nessuno si azzarderà più a registrare un marchio se non dopo costose ricerche che verranno effettuate (nella latitanza delle istituzioni pubbliche) da soggetti privati e non pubblici, con rilevanti possibilità di errore.

Questa misura anziché favorire lo sviluppo probabilmente lo deprimerà: chi è convinto di poter registrare idee e segni distintivi ma non avrà i soldi per "prevenire" le conseguenze di un errore sulla registrazione o sull'uso molto probabilmente rinuncerà a far valere la propria creatività per evitare guai.

Ma il decreto sviluppo probabilmente avrà un impatto "impressionante" sul sistema dei nomi a dominio.

Nel codice della proprietà industriale infatti il nome a dominio viene equiparato, a livello legislativo, agli altri segni distintivi, godendo quindi della medesima tutela giuridica.

L'articolo 22 (Unitarietà dei segni distintivi) prevede, infatti, che:
1) È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
2) Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Quindi chi registrerà o userà un nome di dominio simile o identico ad uno già esistente rischierà sino a tre anni di carcere e qui non stiamo parlando di segni famosi che sono in qualche modo conoscibili o riconoscibili, ma di tutti i marchi e i domini esistenti nel nostro paese nonché le modificazioni grafiche ( per esempio una lettera dell'alfabeto) che rendono simile una parola all'altra.

Non solo.
La misura è destinata a cambiare anche tutto il sistema di registrazione dei nomi a dominio così come l'eventuale contestazione che può derivare da una registrazione che si assume essere illecita, infatti si presuppone che chi dovrà registrare nomi di dominio dovrà stare ben attento a cosa fa da ora in poi, anche questo soggetto è infatti, a maggior ragione, in grado di "conoscere" l'esistenza di nomi di dominio precedenti o di marchi registrati e di poter eventualmente "negare" la registrazione a pena, si presume, di una possibile contestazione di concorso in contraffazione.

Anche il sistema di risoluzione delle controversie sui nomi a dominio gestito dalla Registration Authority Italiana sembrerebbe destinato ad essere fortemente depotenziato dalla disciplina in esame.
Infatti la semplice presentazione di una denuncia-querela per contraffazione nei confronti di chi lo ha comunque registrato "potendo sapere" con una semplice consultazione delle banche dati dell'esistenza di un nome di dominio simile, sarà sufficiente a determinare la pendenza di un procedimento penale e l'interruzione di qualsiasi strumento amministrativo a tutela anche del registrante in buona fede, potendo oltretutto il denunciante avvalersi in via urgente dello strumento del sequestro preventivo.
E facile immaginare quale uso potranno fare le grandi major di questo strumento e quali risultati potrà avere questa novità normativa sul cittadino "creativo" ma non particolarmente avvezzo ai tribunali.

Fulvio Sarzana di S.Ippolito
www.lidis.it
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67 Commenti alla Notizia Il Decreto Sviluppo si abbatte sui domini
Ordina
  • il povero artigiano Luca Armani che è dovuto soccombere perdendo quasi tutti i sui averi alle prepotenze dello stilista Giorgio Armani che voleva appropriarsi del dominio armani.it ??

    per chi non lo sapesse cercate anche qui, su punto informatico "Luca Armani" oppure "Armani.it"

    le leggi si prostrano sempre al volere dei potenti non al volere del popolo (in questo paese)
    non+autenticato
  • invece delle sanzioni obbligo di
    cancellazione del dominio galeotto
    non+autenticato
  • Ossia si applica solamente alla registrazioni dei nuovi domini o anche i vecchi possono ricadere nella fattispecie?

    Grazie.
    non+autenticato
  • ma al posto di sanzioni cosi pesanti
    non basterebbe obbligare a trasferire
    il dominio verso il proprietario del marchio?
    non+autenticato
  • Infatti tutto questo discorso secondo cui la legge si applica ai domini esattamente come si applica per la contraffazione di una marca nota su una borsetta non ha alcun senso a mio parere.
    non+autenticato
  • Con tutto il rispetto per la teoria del collega, mi sembra che la sua interpretazione della norma sia un po' azzardata. Essa si basa tutta sul presupposto che l'art. 22 del codice della proprietà industriale abbia equiparato in tutto e per tutto il nome a dominio agli altri segni distintivi. Ma così non è.

    L'art. 22 del codice della proprietà industriale non equipara affatto a tutti gli effetti nome a dominio e marchio; esso stabilisce un divieto in relazione al marchio (punto 1) e lo estende poi al nome a dominio (punto 2).

    Tenendo presente che la norma penale deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa per analogia, il nome a dominio rimane al di fuori della nuova norma penale, in quanto di esso non si fa menzione nel testo che individua la fattispecie reato.

    Avv. prof. Enzo Fogliani.
    non+autenticato
  • Con tutto il rispetto per il prof avv Fogliani definire on condivisibile quanto espresso nell'articolo a mia firma mi sembra non solo riduttivo ma soprattutto errato vista la norma molto chiara.
    Fogliani afferma " L'art. 22 del codice della proprietà industriale non equipara affatto a tutti gli effetti nome a dominio e marchio; esso stabilisce un divieto in relazione al marchio (punto 1) e lo estende poi al nome a dominio (punto 2).

    Tenendo presente che la norma penale deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa per analogia, il nome a dominio rimane al di fuori della nuova norma penale, in quanto di esso non si fa menzione nel testo che individua la fattispecie reato."

    Non è così, ma evidentemente il commentatore non ha letto il titolo della norma.

    L'art 15 del decreto sviluppo infatti modifica l'art 473 del codice penale ( e lo scrivente l'aveva pure messo nell'articolo) che è oggi così intitolato " «Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni).

    Quindi anche di "altri segni distintivi" tra i quali c'è certamente il nome a dominio, visto il chiaro riferimento dell'art 22 che parla espressamente di nome a dominio sia nel primo che nel secondo comma.

    proprio non capisco come faccia l'Avv Fogliani a dire che non si applica una norma quando la stessa norma parla chiaramente di segni distintivi, ma forse le parole assumono un diverso significato a seconda di chi legge....Fulvio Sarzana
    non+autenticato
  • Mi scusi, ma in definitiva rispetto al precedente testo dell'art 473 cosa cambia? A me pare che cambi solo la frase "potendo conoscere dell'esistenza del titolo..." perché la frase "segni distintivi" nel titolo c'era già nel vecchio articolo. Quindi a me pare che se prima erano puniti TUTTI adesso lo sono solo quelli che "potendo conoscere..." hanno contraffatto marchi etc... o sbaglio?
    non+autenticato
  • Credo sia esattamente lì il problema, in quell'inciso che secondo me allarga invece che restringere l'ambito della norma .
    Se le banche dati sono pubbliche e di facile consultazione come si potrà dire di non sapere?

    Se non vi fosse differenza con la precedente norma non ci sarebbe bisogno di riscriverla, o no?

    La norma ha la funzione secondo me di scoraggiare le registrazioni che possono realizzare   il typesquatting, ma, ripeto, è un'opinione personale. Fulvio Sarzana
    non+autenticato
  • Io penso che la nuova condizione possa essere a favore di chi registra nuovi marchi e domini piuttosto che a sfavore.

    Non é sempre così facile capire se una società ha TITOLO o meno di esclusività nell'uso di alcuni segni distintivi perché intervengono vari fattori, ad esempio, se il marchio é forte o debole, se i servizi e prodotti sono gli stessi, se c'è possibilità di confusione. Se poi parliamo di "affinità" tra segni si complicano le cose ancora di più. Quindi non é affatto detto che sia sufficiente la consultazione del DB pubblico per "poter conoscere l'esistenza di un TITOLO". Difatti non ci vuole nulla per registrare un marchio ma poi bisogna vedere quanto sia difendibile nei fatti. Una Società di cibo per gatti può regisitare "Cat" ma non si può dire che ha titolo di uso esclusivo. Se ha registrato "CatCat" bisogna vedere. Può un'altra Società che vuole aprire un portale informativo sui gatti registrare catcat.it? Dipende. Se, ad esempio, il registrante di CatCat é un negozzietto di paese che vende mangimi per gatti (clientela circoscritta sul territorio) non può impedire l'apertura di un portale informativo sui gatti catcat.it

    Quello che voglio dire é che A PRIORI non é immediato capire se il registrante ha titolo sempre e comunque. Quindi il nuovo articolo potrebbe mettere in qualche modo al riparo i nuovi registranti da queste incognite.

    E' ovviamente un'interpretazione personale.
    non+autenticato
  • Se la ratio fosse quella di prevenire/reprimere il typosquatting direi che non mi sembrerebbe male... La rendita parassitaria sulla celebrità/diffusione di un segno distintivo, non mi pare attività meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Fatta salva l'ipotesi che l'anagramma/somiglianza del dominio abbia una causa di giustificazione: bisognerà valutare caso per caso. Se io mi chiamo Armoni, potrò registrare armoni.it..senza che GA insorga.. !? La norma non prevede esimenti/discriminanti specifiche, ma ci sono sempre quelle generiche.. tra cui l'esercizio di un diritto..come quello al nome ex art. 7 codice civile..

    Resta sempre il problema della tipicità della condotta, poi. Trattandosi di penale non dovrebbe essere sufficiente la mera conoscibilità (connessa ad una sorta di pubblicità legale del dato, in astratto), altrimenti,così sarebbero tutti e sempre responsabili ogni qualvolta la ricerca non sia stata completa al 100%.
    La norma non è ben formulata, evidentemente: si tratterebbe di reato di pericolo? Per non aver effettuato alcuna ricerca (condotta omissiva pura..la norma non lo dice..)
    Oppure di evento? Perché magari non si è riusciti effettivamente a reperire l'esistenza di un segno distintivo già registrato? Quest'ultima ipotesi mi pare davvero terribile..e non avrebbe precedenti nel nostro ordinamento. Le responsabilità sono sempre connesse ad un livello di diligenza..e raramente l'obbligo è di risultato.. Normalmente è di mezzi. Quindi un conto è aver fatto una ricerca seppure non efficace al 100%, un conto è non aver fatto nessuna ricerca..

    Anzi l'effetto potrebbe essere proprio contrario: basta fare una ricerca e si è a posto (almeno penalmente..) Potrebbero addirittura fiorire agenzie di ricerca che per pochi euri fanno una ricerca, non trovano nulla (tanto il loro inadempimento rimarrebbe sul piano civile...) ma mettono colui che ha fatto la ricerca a riparo dal penale...
    non+autenticato
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