Roma - In questo periodo si sente sempre più spesso parlare di Posta Elettronica Certificata, questo a causa, e avremmo preferito dire per merito, di vari provvedimenti legislativi con i quali si è rilanciato uno strumento che potrebbe essere importante, quale appunto la PEC. L'attuale legislatore sembra avere una particolare ostinazione a regolamentare e ri-regolamentare, con una certa soave leggerezza, in materia di digitalizzazione documentale e in materia di strumenti IT! Questo causa già un certo
disorientamento negli studiosi del diritto dell'informatica, figuriamoci in coloro che questi processi e strumenti li dovrebbero conoscere e utilizzare!
Come più volte sottolineato, sarebbe stata molto opportuna una pausa di riflessione e sedimentazione nell'attuale panorama normativo in materia di amministrazione digitale e digitalizzazione documentale, in modo da permettere in futuro una riforma più ponderata e concreta in materia.
Da ultimo,
due recentissimi Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 (DPCM 6 maggio 2009 su
rilascio e uso della casella di PEC ai cittadini pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.119 del 25 maggio 2009 e DPCM recante
Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 pubblicato in G.U. n..152 del 3 luglio 2009) hanno incentivato l'utilizzo della PEC nei rapporti tra PA e cittadini e PA e imprese.
Prima di conoscere le novità più importanti contenute nei decreti appena pubblicati e provare a fare un commento obiettivo e non necessariamente (o totalmente) critico su queste nuove normative, vediamo brevemente cos'è la PEC e quale valore giuridico le sia stato riconosciuto, in modo da fare un minimo di chiarezza su questo strumento così caro al nostro legislatore, tanto da solleticare questa foga normativa pre-estiva.
La Posta Elettronica CertificataLa Posta Elettronica Certificata (c.d. PEC) consiste in un sistema di posta elettronica nel quale, a seguito dell'invio di comunicazioni e documenti informatici, viene fornita al mittente una attestazione elettronica, con valenza legale, in merito all'invio e alla consegna di quanto inoltrato.
Un sistema molto simile a quello delle raccomandate postali A/R. Tuttavia, il sistema di posta elettronica certificata risolve alcune carenze intrinseche della raccomandata tradizionale:
- la conoscibilità certa della casella mittente e, quindi, del titolare della casella di PEC, (mentre non è tracciato con certezza colui che spedisce una raccomandata);
- la possibilità di legare in maniera certa ed opponibile la trasmissione con il documento trasmesso; tale possibilità è preclusa con la raccomandata.
Certificare l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte è conservata per un periodo di tempo definito a cura dei gestori (minimo 30 mesi ex art 11, comma 2, DPR. 68/2005), con lo stesso valore giuridico delle ricevute.
Il valore legale delle ricevute e, in generale, del processo di gestione della PEC necessitava di uno specifico riconoscimento normativo: norme primarie, decreti ministeriali e regole tecniche hanno così stabilito il formato delle ricevute e le caratteristiche tecniche di funzionamento, oltre ad aver introdotto e disciplinato, nell'ordinamento italiano, la figura del gestore del servizio di posta elettronica certificata (fornitore del servizio).
Anche se un primo richiamo alla Posta Elettronica Certificata è rintracciabile già nell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 è con il
D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68, rubricato Disposizioni per l'Utilizzo della Posta Elettronica Certificata (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) che la materia viene compiutamente disciplinata ed introdotta nel nostro ordinamento giuridico.
Al DPR sono seguite le regole tecniche contenute nel
Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata" (G.U. del 14 novembre 2005, n. 265). Il Decreto Ministeriale approfondisce parte dei contenuti proposti dal DPR e prevede come allegato l'insieme dei requisiti tecnico/funzionali necessari per la compiuta realizzazione di una piattaforma software ai fini dell'erogazione del servizio. In particolare, introduce nuovi elementi di dettaglio relativi a:
- obbligo per il gestore di acquisire la certificazione ISO 9001:2000 (art. 20);
- definizione dei requisiti organizzativi dei gestori (art. 21/22/23).
Si tratta di un documento di contenuto molto tecnico, che definisce le modalità di funzionamento del sistema informatico che realizza la Posta Elettronica Certificata.
La PEC nel Codice dell'Amministrazione Digitale Anche il Codice della Amministrazione Digitale (
D. Lgs. 82/2005) si è occupato di Posta Elettronica Certificata prevedendo indicazioni circa l'utilizzo della posta elettronica certificata per la PA (art. 6), richiedendo che ogni ente pubblico si doti di almeno una casella di posta elettronica certificata (art. 47) e rendendo obbligatorio l'utilizzo di quest'ultima nei casi per i quali è necessaria l'evidenza dell'avvenuto invio e ricezione di un documento informatico (art.48).
In tal modo, la posta elettronica certificata diventa lo strumento d'elezione per ogni scambio di informazioni, tanto tra privati, quanto nei rapporti tra questi ultimi e le pubbliche amministrazioni: è bene, infatti, da subito precisare che l'art. 48, non limita la sua applicazione alle trasmissioni tra pubbliche amministrazioni, ma estende la sua disciplina sia ai rapporti intercorrenti tra amministrazione e privati sia a quelli intercorrenti solo tra privati.