Il "Decreto anticrisi": la PEC e la contro-PECUn ulteriore ed importante passo verso un utilizzo sistematico della PEC si è avuto il 28 novembre 2008 con l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto legge "anticrisi" il quale contiene delle inattese novità in materia di Posta Elettronica Certificata.
Il cd. Decreto "anticrisi", convertito in Legge con
L. 2/2009, ha previsto, tra le misure per la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, rilevanti modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) e al Regolamento per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (D.P.R. n. 68/2005).
I commi 6,7,8,9 e 10 dell'art. 16 della Legge n. 2/2009 obbligano le PA, le imprese ed i liberi professionisti a dotarsi, entro termini di legge perentori e precisi (3 anni per le imprese e 1 per i professionisti - le PA avrebbero già dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del CAD), di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata e a renderlo pubblico mediante l'iscrizione in registri o elenchi liberamente consultabili; l'utilizzo di tale strumento di comunicazione, inoltre, non avrà più bisogno di autorizzazione da parte del destinatario, ma sarà liberamente utilizzabile.
È importante notare come, con la Legge di conversione 2/2009, il Parlamento abbia di fatto reso possibile per pubbliche amministrazioni, società e professionisti l'utilizzo, accanto alla PEC, di
altri sistemi di trasmissione elettronica dei messaggi che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e garantiscano l'integrità del contenuto delle comunicazioni trasmesse e ricevute, assicurando l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali (interoperabilità non del tutto garantita - come si sa bene - dal nostro sistema, tutto italiano, di posta elettronica certificata). Tra l'altro, dalla lettura di questa norma, molto generica e ampia nelle sue disposizioni e indicazioni tecniche, appare spontaneo e naturale sostenere che l'utilizzo di certificati S/MIME ben potrebbe oggi sostituire l'utilizzo della PEC.
Come
già commentato, in nome della neutralità tecnologica, con questa nuova normativa si è dovuto finalmente dare ragione a
chi da tempo sostiene che il sistema di posta elettronica certificata (e non solo quello!) non poteva essere prescritto ex lege e a colpi di termini e sanzioni e che la normativa che lo voleva imporre presentava al suo interno
profili di contrasto con la legislazione comunitaria.
Purtroppo
a questo passo in avanti verso la neutralità tecnologica e l'interoperabilità sono seguiti uno, se non due passi indietro.
I Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 (I)Con il
D.P.C.M. 6 maggio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119), che individua le modalità con cui ogni cittadino, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, potrà richiedere l'assegnazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), si è data, quindi, attuazione alla previsione contenuta nell'art. 16-bis, commi 5 e 6, della Legge 2/2009 (legge di conversione del DL 29 novembre 2008, n. 185) favorendo così la diffusione della PEC e dando la possibilità ai cittadini di inviare documenti informatici per via telematica e
dialogare in maniera più veloce con le Pubbliche Amministrazioni.
Il DPCM dimentica però di riconoscere validità anche ad indirizzi di posta elettronica analoghi alla PEC (basati su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, l'integrità del contenuto delle stesse e che garantiscano interoperabilità con analoghi sistemi internazionali); sarebbe stato più corretto, in un'ottica di neutralità dell'amministrazione centrale, limitarsi a descrivere le finalità che la soluzione tecnologica da utilizzare dovrà garantire e magari salvaguardare più strade alternative per perseguire i giusti principi ispiratori della norma.
Inoltre, secondo questa nuova normativa, per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC,
l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato gratuitamente sulla base di questi innovativi articoli; e, inoltre, la volontà del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano. Insomma, da una parte si regala, ma dall'altra si sviluppa in capo al cittadino l'
elezione di un domicilio informatico, senza averlo adeguatamente informato e formato ai sensi dell'art. 8 del CAD!
I Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 (II)In Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009 è stato pubblicato un altro Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009, con il quale è stata introdotta la Comunicazione Unica per l'apertura di un'impresa. In tale Decreto si è anche stabilito che, qualora l'impresa non possedesse già un proprio indirizzo PEC, allora sarà la Camera di Commercio competente ad assegnare tale indirizzo, senza oneri aggiuntivi per l'impresa, finendo per
dar vita ad un
vero e proprio monopolio delle Camere di Commercio nella scelta del fornitore di servizi legati alla PEC. Si legge infatti che: "
Nel caso l'impresa non sia provvista di casella PEC, le camere di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC ai fini del procedimento senza costi per l'impresa, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 7 del 2007. Le istruzioni operative sono pubblicate in opportuna sezione del sito, dandone comunicazione ai sensi del comma 1". (Art.8, co. 2, DPCM 6 maggio 2009).