Un paio di settimane fa avevamo chiuso un nostro articolo con l’accorato auspicio che la pausa estiva potesse aiutare il nostro legislatore a ritrovare i lumi della ragione nella sua corsa forsennata a regolamentare in materia di digitalizzazione documentale. Invece – a quanto pare – c’è stato un vero e proprio colpo di calore e dal cilindro del nostro creativo legislatore è stata partorita una Simil-PEC: la CEC-PAC!
Ci siamo accorti, infatti, che il nostro Legislatore, mentre tutti eravamo sotto l’ombrellone, ha ben pensato di pubblicare un Bando di Gara per la concessione del servizio di Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino (CEC-PAC).
CEC-PAC? Ma cos’è?
A giudicare dal Disciplinare di Gara che chiarisce quali siano i servizi oggetto della Concessione sembra che ci troviamo di fronte ad un qualcosa di molto simile alla PEC:
La concessione oggetto della gara prevede la realizzazione e la distribuzione di servizi di base, ed accessori, per i cittadini ed i servizi per le pubbliche amministrazioni (PA).La CEC-PAC sembra essere, quindi, uno di quegli strumenti alternativi alla PEC previsti dalla Legge 2/2009 (Legge di conversione del DL 29 novembre 2008, n. 185), la quale ha reso possibile per pubbliche amministrazioni, società e professionisti, l’utilizzo, accanto alla PEC, di altri sistemi di trasmissione elettronica dei messaggi che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e garantiscano l’integrità del contenuto delle comunicazioni trasmesse e ricevute, assicurando l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.
I servizi di base per i cittadini – ossia, l’insieme dei servizi necessari a garantire la creazione di un canale di comunicazione semplice, diretto e sicuro tra cittadino e PA – sono:
1. la casella di posta elettronica CEC-PAC, con dimensione minima di 250MB, per ogni cittadino maggiorenne che ne faccia richiesta, destinata esclusivamente alle comunicazioni tra PA e cittadino, e viceversa. È previsto che, su richiesta del DDI, il servizio sia in grado di prevedere la funzionalità aggiuntiva della ricevuta di presa visione da parte dell’utente;
2. il servizio di notifica tramite posta elettronica tradizionale dell’avvenuta ricezione di un messaggio sulla casella CEC-PAC;
3. il fascicolo elettronico personale del cittadino, uno spazio per la memorizzazione dei documenti scambiati con capacità minima di memorizzazione di 500 MB
Evitiamo per buongusto di soffermarci sull’aberrante acronimo e sugli aspetti economici di questa operazione per provare a fare un paio di inevitabili considerazioni in merito a questa nuova pazzia tutta Italiana.
Non possiamo però, non sollevare alcune questioni iniziando dalla scelta del fornitore. Il Bando di Gara prevede numerose condizioni di partecipazione, ma sono soprattutto i requisiti tecnici a sollevare forti perplessità.
Non sappiamo quante aziende in Italia possano soddisfare tali requisiti. L’aver realizzato servizi di gestione di scambio di dati informatici, di posta elettronica o posta elettronica certificata, di messa a punto, gestione e manutenzione di software applicativi e di assistenza ai clienti per quindici milioni di euro nell’ultimo quadriennio e almeno cinque milioni di euro nell’ultimo anno, non è da tutti. Se poi si richiede anche una rete di sportelli (fisici!) capillare che sia in grado di assicurare un punto di accesso in almeno l’80% dei comuni italiani con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, con orario di apertura al pubblico, dal lunedì al sabato, 9.00-13.00 , allora resta davvero poco all’immaginazione e non si può non pensare ad una sola azienda in grado di soddisfare tali requisiti, con buona pace della concorrenza.
Grossi dubbi erano stati già sollevati proprio sull’affidamento dei servizi oggetto della presente gara ed anche l’ ANCI aveva già riconosciuto la necessità che venissero “specificati, all’interno del capitolato di gara, dei criteri atti a limitare il rischio che si crei una posizione dominante da parte dell’affidatario del servizio, a scapito del mercato”.
Relativamente alla partecipazione al Bando di Gara di eventuali società straniere (anche se è difficile pensare a qualche folle che voglia buttarsi nel labirintico e misterioso mercato italiano della digitalizzazione) non possiamo non rilevare che l’aggiudicatario dovrà iscriversi nell’elenco pubblico dei gestori di Posta Elettronica Certificata, previsto dall’art. 14 del DPR 11.2.2005, n. 68, tenuto dal CNIPA e disponibile attraverso la rete internet; ci si dimentica, però, che, sulla base del successivo art. 15 le società straniere non hanno alcun obbligo di iscrizione a tale registro potendo, nel rispetto di requisiti analoghi ai nostri, esercitare tali attività secondo la disciplina del paese in cui hanno sede. Si finisce, così, per limitare molto anche un’eventuale concorrenza straniera.
Altra questione è quella relativa all’utilizzo della CEC-PAC. Secondo quanto riportato dal Bando di Gara il (nuovo?) strumento di comunicazione è destinato ” esclusivamente alle comunicazioni tra PA e cittadino, e viceversa “: non potrà essere usato per tutti gli scopi e per tutti gli utenti PEC ma solo per comunicazioni da e per la Pubblica Amministrazione. Il cittadino dovrebbe quindi richiedere la propria CEC-PAC solo al fine di facilitare la comunicazione con la PA, comunicazione che solitamente si compone di multe e sanzioni… prevediamo lunghe file agli sportelli!
Restano comunque aperti ulteriori interrogativi legati ad aspetti tecnici che ci riserviamo di approfondire in un secondo momento. Ad esempio ci chiediamo cos’è e cosa conterrà il fascicolo elettronico legato ad ogni CEC-PAC? Come sarà tutelata la privacy dei cittadini relativamente al suo contenuto?
Non ci dilunghiamo oltre sulle tante questioni irrisolte in merito alla PEC o alla Simil-PEC CEC-PAC. Quanto già riferito sulla PEC vale anche e a maggior ragione in merito a questo “nuovo” sistema di comunicazione elettronica. Una cosa è certa: è imbarazzante verificare ogni volta come le buone intenzioni (speriamo che ci siano almeno quelle da parte di chi ci governa!) possano portare a simili catastrofi normative, nel momento in cui si procede in fretta, sull’onda di qualche consiglio affrettato e favorendo solo e soltanto alcuni attori del mercato!
Andrea Lisi
Luigi Foglia
Digital&Law Department – Studio Legale Lisi