Una legge per trasformare la Rete in una grande TV

Una legge per trasformare la Rete in una grande TV

di G. Scorza - Videoblog e piattaforme di sharing come televisioni, responsabili dei contenuti e delle violazioni in cui questi eventualmente incorrono. I rischi del recepimento italiano della direttiva UE Audiovisual Media Services
di G. Scorza - Videoblog e piattaforme di sharing come televisioni, responsabili dei contenuti e delle violazioni in cui questi eventualmente incorrono. I rischi del recepimento italiano della direttiva UE Audiovisual Media Services

Il Parlamento italiano sta per esprimere il proprio parere sullo schema del decreto legislativo con il quale nelle prossime settimane il Governo dovrà dare attuazione in Italia alla Direttiva UE 2007/65/CE meglio nota come Audiovisual Media Services (AVMS). Sin qui nulla di cui preoccuparsi: attuare la direttiva UE è un obbligo del nostro Paese e il principio alla base della Direttiva – l’attività televisiva resta tale e deve essere soggetta alla medesima disciplina a prescindere dalla piattaforma e tecnologia utilizzate – è difficilmente contestabile nell’era della convergenza mediatica. A scorrere il testo del decreto legislativo attraverso il quale il Governo pare intenzionato ad adempiere all’obbligo comunitario, tuttavia, tanta serenità svanisce e lascia il posto ad un dubbio: non sarà che l’atavico attaccamento ed il comprensibile debito di riconoscenza degli inquilini del Palazzo a mamma TV li abbia spinti a trasformare per legge Internet in una grande televisione?

Al di là delle battute con le quali, pure, talvolta si possono dire grandi verità, alcune disposizioni dello schema di Decreto Legislativo sono tali da indurre a ritenere che talune ambiguità ed omissioni rispetto al chiaro ed inequivoco dettato della Direttiva AVMS non siano frutto solo del caso o della nota scarsa puntualità del nostro legislatore nell’importare la disciplina europea nel nostro Paese ma, piuttosto, di un approccio pantelevisivo dell’Esecutivo.
Tutto è televisione o, almeno, dovrebbe esserlo secondo il Governo della TV.
Ma andiamo con ordine.

Il punto di partenza o, se si preferisce, la chiave di lettura del decreto è costituito dalla definizione di “servizio di media audiovisivo”.
Eccola: ” un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazione elettroniche e che comprende sia servizi lineari… che servizi non lineari “.

Sin qui tutto in linea con la Direttiva AVMS che, tuttavia, attraverso il considerando 16 restringe la portata della definizione di “servizio di media audiovisivo” chiarendo che essa ” non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse “.
Chiara, limpida ed inequivocabile, la volontà del legislatore europeo: il videoblog di Pippo, come scrive Stefano Quintarelli, ma anche una piattaforma user generated content che distribuisce “contenuti audiovisivi generati da utenti privati” sono diversi dalla televisione e dovrebbero restare estranei alla nuova disciplina.

Ecco come, invece, il Governo intende circoscrivere la portata della definizione di “servizio media audiovisivo”: ” non rientrano nella nozione di servizio media audiovisivo i servizi prestati nell’esercizio di attività principalmente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva “.
Bene sin qui. Si ribadisce una volta di più che il videoblog di Pippo non è una televisione e che, pertanto, ad esso non è applicabile la nuova disciplina sempre che, naturalmente, l’attività di Pippo non possa essere ritenuta “principalmente economica”.

Il solo limite dell’assenza di “attività economica” e il vago riferimento alla “non concorrenza con la radiodiffusione televisiva”, francamente, mi sembrano poco per distinguere un videoblog da una TV ma, per il momento, preoccupiamoci degli aspetti più seri. L’approccio pantelevisivo di Palazzo Chigi, infatti, ha spinto l’estensore dello schema di decreto legislativo a non fermarsi ed ad aggiungere ancora un periodo alla definizione.

La lettera a) del comma 1 dell’art. 4, infatti prosegue e prevede: ” fermo restando che rientrano nella predetta definizione (ovvero sono servizi di media audiovisivo, ndr) i servizi, anche veicolati mediante siti internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale “.
Qui, l’interprete rischia di perdersi.
Nel videoblog di Pippo “il contenuto audiovisivo non ha carattere meramente incidentale” ma, in ipotesi, Pippo non esercita un’attività “principalmente economica”.

Quid iuris? Prevale il primo o il secondo periodo? Una brutta ambiguità in relazione ad un aspetto tanto importante.
Nella migliore delle ipotesi è una disposizione di legge scritta malissimo sotto il profilo della tecnica della normazione mentre nella peggiore è il lapsus freudiano di un legislatore che vorrebbe “chiudere in TV” anche il videoblog.

Ma c’è di più.
Una piattaforma UGC che consenta agli utenti di pubblicare propri contenuti audiovisivi nell’ambito di un’attività economica è una televisione?
Buon senso, esperienza e tenore del considerando 16 della Direttiva AVMS suggeriscono di no, ma il testo del Decreto con il quale si intende attuare la Direttiva dice il contrario: anche le piattaforme UGC audiovisive – YouTube in testa – altro non sarebbero che grandi TV .
L’approccio pantelevisivo dilaga.

Probabilmente – come peraltro allude neppure troppo velatamente il Senatore Vita in un comunicato stampa – il Governo non ha resistito alla tentazione di fare lo sgambetto a Google che, in Tribunale, sta giocando una partita importante contro Mediaset nella quale, ovviamente, nega di essere una TV e rivendica il ruolo di intermediario della comunicazione.
Se così fosse, tuttavia, gli estensori del decreto avrebbero commesso un errore perché la Direttiva esclude che la disciplina italiana possa applicarsi ad un fornitore che, come Google, non è stabilito nel nostro Paese.
Ma lasciamo da parte la vicenda Google-Mediaset e torniamo a parlare del resto della Rete perché, per fortuna, c’è tanto altro e, per sfortuna, il Governo vorrebbe ridurre tutto ad una TV.

Nella Direttiva AVMS, il legislatore, nel definire la nozione di “responsabilità editoriale” ovvero quella del fornitore del servizio di media, precisa che essa non implica necessariamente una responsabilità giuridica sui contenuti e al considerando 23 ne chiarisce il senso, ricordando, che ” la presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) “.
Si tratta di un principio fondamentale per garantire la convivenza della nuova disciplina con quella già vigente in materia di assenza dell’obbligo di sorveglianza degli intermediari della comunicazione – fornitori di hosting in testa – per i contenuti pubblicati dai propri utenti e di non responsabilità dei primi per i medesimi contenuti.
Sarebbe lecito attendersi che tale principio fosse riflesso anche nel testo dello schema di decreto legislativo di attuazione ma, sfortunatamente, non è così.

Il nostro Paese – dopo quanto accaduto negli ultimi mesi nei nostri Tribunali ed a Palazzo Chigi – continua a rigettare con forza tale principio che pure affonda ormai le sue radici nell’humus comunitario e trova fondamento nella ratio della disciplina europea sulla non responsabilità degli intermediari della comunicazione superbamente ricordata dall’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE nella causa C236/08: ” creare uno spazio libero, pubblico e aperto su Internet, cosa che (n.d.r. la direttiva 31/2000) cerca di fare limitando la responsabilità di coloro che trasmettono o ospitano le informazioni ai soli casi nei quali, questi ultimi, sono coscienti dell’esistenza di una illegalità “.

È grave anche perché, più avanti, all’art. 6 dello schema di decreto legislativo, sotto la rubrica “protezione del diritto d’autore” il Governo impone a – e dunque rende direttamente responsabili – tutti i fornitori di servizi media audiovisivi di astenersi “dal trasmettere o ritrasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca”.

Come se ciò non bastasse, il comma 3 dell’art. 6 stabilisce che “l’Autorità (quella per le garanzie nelle comunicazioni, ndr) emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l’osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo”.
Ora importare HADOPI in Italia sarà più facile perché sarà sufficiente un regolamento firmato AGCOM , che disponga l’oscuramento delle TV, pardon, dei videoblog che diffondono materiale ritenuto “pirata”.

Conclusioni: la direttiva AVMS si deve, naturalmente attuare, ma, nel farlo, occorre tener presente che rischiare di trasformare la Rete in una grande Televisione – che ciò corrisponda alla volontà politica o sia, piuttosto, solo una possibile conseguenza di disposizioni scritte male e pensate peggio – significa privare il Paese dell’unica reale possibilità di uscire da decenni di telepotere che hanno fortemente limitato ogni spazio di libertà e democrazia nel mondo dei media.

Sarebbe già abbastanza, ma talvolta le ragioni dell’economia sono più ascoltate di quelle della democrazia e, quindi, sembra utile aggiungere che l’approccio pantelevisivo del nostro Governo all’attuazione della Direttiva AVMS rischia di far trasferire l’imprenditoria e la creatività multimediali italiane al di là delle Alpi. Poiché, ai sensi della Direttiva AVMS, basta stabilirsi in un altro Paese membro per sottrarsi all’ambito di applicazione della nostra sui generis disciplina di attuazione.
Internet non è una TV! Non lasciamo che lo diventi per legge.

Guido Scorza
Presidente Istituto per le politiche dell’innovazione
www.guidoscorza.it

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il
14 gen 2010
Link copiato negli appunti