Telemarketing, la lente dell'Europa

Telemarketing, la lente dell'Europa

di L. Foglia e G. Garrisi (Digital&Law Department - www.studiolegalelisi.it) - La Commissione europea richiama l'Italia sull'applicazione delle norme sul telemarketing: i telefoni squillano in violazione della direttiva comunitaria
di L. Foglia e G. Garrisi (Digital&Law Department - www.studiolegalelisi.it) - La Commissione europea richiama l'Italia sull'applicazione delle norme sul telemarketing: i telefoni squillano in violazione della direttiva comunitaria

Il 28 gennaio la Commissione Europea ha avviato una procedura legale nei confronti dello Stato Italiano per il mancato rispetto delle regole europee a tutela della privacy.
Secondo quanto riferito da una nota della Commissione “le società di call center costruiscono i loro database utilizzando i dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici”, contrariamente a quanto previsto dalla legge comunitaria. La direttiva 2002/58/CE nel regolare il trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ha, infatti, richiesto ad ogni singolo Stato membro di individuare norme per l’utilizzo del cosiddetto “telemarketing”.

Sino ad oggi, nel nostro paese, in merito a questa problematica legata alla difficile attività di marketing, particolare attenzione è stata prestata alla disciplina delle comunicazioni commerciali, con speciale riferimento al fenomeno dello spamming, ovvero l’invio di comunicazioni elettroniche non richieste ad un lungo elenco di destinatari. Le aziende, pertanto, per commercializzare i propri prodotti o servizi erano obbligate alla scelta della logica dell’ opt-in (tecnica commerciale che prevede il necessario preventivo consenso prima dell’invio di qualsiasi messaggio promozionale non sollecitato), consentita oggi in via generale dall’art. 130 del Codice della privacy.

L’Italia, invece, recependo tale normativa con il D.L. 135/2009 ( convertito con modificazioni nella Legge 166/2009), ha previsto l’istituzione di un registro nazionale unico e pubblico, in cui vi si possa iscrivere chi non acconsente a ricevere informazioni commerciali, anche mediante mezzo telefonico.
La soluzione adottata dall’Italia (della cui opportunità si è comunque discusso in passato ), sviluppata secondo la logica dell’ opt-out , è consentita dalla direttiva sopra richiamata tanto da essere stata adottata anche nel Regno Unito e in Francia: il comma 3 dell’art.13 della direttiva 2002/58/CE prevede, infatti, che siano gli Stati membri ad adottare misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate.

Quello per cui l’Italia viene ora bacchettata, pertanto, è la mancata istituzione di un apposito registro e la possibilità, in tale fase transitoria (e, quindi non relativamente al corpo della riforma), che le società di telemarketing costruiscano i loro database utilizzando i dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici, anche se le persone coinvolte non abbiano dato un esplicito consenso.

Fortunatamente siamo solo al primo passo della procedura di infrazione. Le autorità italiane avranno due mesi di tempo per inviare una risposta o adeguarsi. Se non lo faranno o la risposta non dovesse risultare soddisfacente, la Commissione potrà decidere di mandare un parere motivato e, se anche in quel caso la situazione non si fosse risolta, la questione passerebbe alla Corte di Giustizia del Lussemburgo.
Speriamo che tale procedura sproni il Governo ad approvare quanto prima il Regolamento istitutivo del Registro, così da neutralizzare le norme transitorie sgradite all’UE e ai cittadini.

Luigi Foglia
Graziano Garrisi
Digital&Law Department – Studio Legale Lisi

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il
1 feb 2010
Link copiato negli appunti