Il Balzo del Gambero del Codice dell'amministrazione digitale

Il Balzo del Gambero del Codice dell'amministrazione digitale

di A. Lisi - Se il testo di modifica al CAD venisse approvato senza profonde rivisitazioni, si rischia la paralisi nei processi di conservazione sostitutiva. Vogliamo veramente burocratizzare anche il documento informatico?
di A. Lisi - Se il testo di modifica al CAD venisse approvato senza profonde rivisitazioni, si rischia la paralisi nei processi di conservazione sostitutiva. Vogliamo veramente burocratizzare anche il documento informatico?

Ho avuto modo di leggere con attenzione lo Schema di Decreto Legislativo recante modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi dell’articolo 33 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69 in via di approvazione in Consiglio dei Ministri. In tempi strettissimi si sta procedendo verso una riforma del Codice che potrebbe avere un impatto fortemente negativo sia sui progetti già in atto di digitalizzazione documentale e sia su quelli in fieri. Alcuni principi contenuti nel testo che si intende approvare rischiano (in maniera consapevole, ma credo più che altro inconsapevole) di provocare una desolante paralisi di tutti i sistemi di conservazione sostitutiva di documenti, non soltanto amministrativi, ma anche contabili, fiscali, del lavoro e assicurativi.

Proviamo, quindi, a fare ordine, così da capire cosa sta succedendo e magari sollecitare chi di dovere ad un ripensamento in extremis su alcuni pericolosissimi concetti che si vorrebbero inserire nel testo di modifica e ricondurre così sui giusti binari una riforma che doveva avere uno spirito di semplificazione e che, invece, così formulata rischia di spingere l’Italia verso una incredibile burocrazia documentale digitale.

Prima di tutto è necessario ricordare che l’art. 33 della L. 69/2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) prevedeva una delega al Governo per modificare solo alcuni e specifici aspetti del Codice dell’amministrazione digitale e, in particolare, il testo dell’articolo precisava questo:

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge , su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere forme sanzionatorie , anche inibendo l’erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;
b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l’incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;
c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall’inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;
d) prevedere l’affidamento temporaneo delle funzioni di cui all’articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;
e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali ;
f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
g) individuare modalità di verifica dell’attuazione dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all’articolo 16 del codice con l’introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull’impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l’affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;
h) disporre l’implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all’articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;
i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l’accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;
l) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;
m) prevedere l’obbligo dell’utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi ;
n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche , consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati ;
q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni , anche in relazione al Sistema pubblico di connettività.
2. All’attuazione della delega di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Dalla lettura del lungo testo contenuto nell’art. 33 si evince chiaramente che, nella delega, da una parte si è voluto prevedere un apparato sanzionatorio e, quindi, delle forme di controllo e di incentivo sull’operato delle amministrazioni pubbliche impegnate lungo la strada della digitalizzazione; dall’altra parte, senza prevedere nella delega modifiche particolari nella specifica regolamentazione dei processi documentali elettronici e negli strumenti da utilizzare , si è voluto incentivare l’utilizzo sicuro delle tecnologie informatiche nelle comunicazioni tra PA, tra PA e dipendenti e tra PA e cittadini/imprese. Anche le modifiche in materia di firma digitale avrebbero dovuto essere funzionali a un miglioramento nella usability di tale strumento, non certo si voleva delegare il Governo a operare una delicatissima e complessa modifica nella regolamentazione degli effetti formali e probatori della firma digitale e delle firme elettroniche!

E, invece, il testo partorito in pochissimi mesi di lavoro (c’erano 18 mesi a disposizione dall’entrata in vigore della legge, perché proprio con le controverse materie della Società del’Informazione continuiamo a regolamentare in fretta e furia e senza un minimo di attenzione?) è un guazzabuglio di modifiche e novità nell’impianto sistematico del Codice, senza né un capo, né una coda e soprattutto senza che il Governo avesse la delega specifica dal Parlamento per poterlo fare!

Non si discutono le modifiche al CAD contenute nello Schema di Decreto in materia di sanzioni, controlli e né tantomeno le specifiche a attente normative in materia di sicurezza informatica. Qui ci siamo e il Governo sta seguendo correttamente i binari indicati nella delega. E su queste materie ci saranno buone novità contenute nel testo di modifica. Ma tali buone novità e l’onesta e corretta opera di semplificazione rischiano di essere vanificate, anzi totalmente invalidate da incredibili e dissennate modifiche all’intero assetto normativo del CAD in materia di documento informatico, firme elettroniche, processi di copia e conservazione digitali. E tutte queste modifiche – si ripete – sono totalmente fuori delega e, quindi, devono considerarsi contra legem! Quindi, non soltanto sono dannose, ma sono anche totalmente in antitesi con lo spirito e gli obiettivi dichiarati nella delega contenuta nell’art. 33 della L. 69/2009.

Proviamo sinteticamente a spiegare cosa sta succedendo, con la accorata speranza che chi di dovere verifichi, intervenga e blocchi questa scellerata azione di vero e proprio boicottaggio al CAD.

Già nei primissimi articoli del CAD si interviene e si introducono nuove definizioni, quali la copia informatica di documento informatico (che è la copia di un documento informatico con contenuto identico, ma diversa sequenza di valori binari) e il duplicato informatico (che è il duplicato esatto del documento originale informatico, ma che – udite udite – avrà l’aggiunta di ulteriori valori necessari per distinguerlo dall’originale!). E già iniziano i paradossi: si cerca di far percorrere al documento informatico le strade tortuose del documento cartaceo . Esiste l’originale e la copia nel mondo cartaceo? Bene, allora li introduciamo pure nel mondo digitale, dimenticando la storia del diritto dell’informatica e le stesse caratteristiche (e i relativi vantaggi) della digitalizzazione documentale che permettono di ottenere tanti originali informatici da mantenere su diversi supporti, ai fini di una corretta conservazione (e anche in adempimento alla normativa sulla protezione dei dati personali)!

Finita qui? Magari! Siamo purtroppo solo all’inizio di una profonda opera di frettolosa rivisitazione di discipline e concetti sui quali, finalmente e a fatica, si era arrivati a un minimo di chiarezza.

Continuiamo, dunque. Con l’entrata in vigore del CAD, seguendo lo spirito della delega che lo aveva animato ( Legge delega 29 luglio 2003, n. 229 ), il legislatore aveva cercato di mettere ordine tra i concetti di firma elettronica e firma digitale e di provare in qualche modo a trovare una strada possibile di coordinamento con la direttiva comunitaria 1999/93/CE in materia di firme elettroniche (la quale ha uno spirito profondamente diverso rispetto alla nostra normativa, perseguendo principi e interessi dettati da una attenzione particolare al commercio elettronico tra privati, piuttosto che agli interessi della PA digitale). Pertanto, animato dalla volontà di semplificare, il legislatore di allora aveva pensato (in bene o in male) di fare uscire dal nostro ordinamento il concetto di ” firma elettronica avanzata ” e di limitare il concetto della firma elettronica essenzialmente a due tipologie di firma, regolamentandone i relativi effetti formali e probatori:
la firma elettronica (alla quale erano riconducibili quella cd. semplice e quella avanzata presenti nella normativa comunitaria)
la firma elettronica qualificata (alla quale è riconducibile la firma digitale).

Ebbene, con una spericolata azione normativa (si ripete ancora una volta, totalmente fuori delega!) la firma elettronica avanzata che era in precedenza uscita dalla porta, viene oggi fatta rientrare dalla finestra! Alla faccia della semplificazione! Ora cittadini, imprese e PA dovranno cimentarsi nel nuovo, difficile e creativo gioco digitale del ” che firma è e che valore ha questa firma? “. Infatti, oltre ad aver introdotto la firma elettronica avanzata, il testo che si dovrebbe approvare a giorni in Consiglio dei Ministri ha dovuto modificare gli articoli 20 e 21 del CAD, attribuendo ai documenti informatici con diversi tipi di firme differenti valori formali e probatori! W la semplificazione all’italiana!

Ma sono le pesantissime modifiche agli articoli 22 (rubricato adesso copie informatiche di documenti analogici ) e 23 (rubricato copie analogiche di documenti informatici ) che raggiungono l’inverosimile e rischiano di paralizzare qualsiasi processo di digitalizzazione documentale nelle PA e nelle imprese. Non si può approfondire, ma di fatto si vuole far passare il concetto che, senza la figura del pubblico ufficiale che attesti l’autenticità della copia informatica di documento analogico (originale unico o non unico che sia) la conformità di ogni archivio informatico sostitutivo potrà essere sempre disconosciuta ! Quindi, è vero che si sottolinea nel testo di riforma che le copie informatiche possono essere conservate al posto dei relativi originali analogici, ma chi si azzarderà più a sviluppare processi del genere, senza un notaio? E che fine ha fatto lo spirito di semplificazione? Perché non si introduce almeno il concetto di certificazione del processo di conservazione da parte del pubblico ufficiale ? O si vogliono bloccare tutti i processi di conservazione sostitutiva già avviati con successo in Italia?

Nel nuovo art. 23-bis (rubricato documenti amministrativi informatici ) il testo di modifica poi si diverte a tracciare la strada del particolare e innovativo documento analogico informatico ; parliamo, cioè, del documento che si dimentica di essere informatico e segue la strada tipica degli originali e delle copie cartacee ! Vogliamo avvantaggiarci del digitale oppure vogliamo fare finta che con la Società dell’Informazione non sia cambiato nulla e dobbiamo fare i duplicati con timbro e affidarne l’autenticazione al burocrate di turno, dimenticandoci la funzione delle firme digitali e delle marche temporali e soprattutto trascurando il fatto che nel mondo digitale la copia di un bit è esattamente identica al suo originale? E che senso ha sottolineare che il responsabile della conservazione deve preoccuparsi di conservare l’originale informatico ? Vogliamo, forse, mettere in cassaforte un server e un formato documentale, dimenticandoci del rischio di brevissima obsolescenza tecnologica tipico del mondo digitale?

Stiamo giocando a fare a cazzotti con i principi fondamentali del diritto dell’informatica?

Non posso andare avanti e ci sarebbe tanto altro da dire. L’essenziale è che si intervenga al più presto e si rimeditino certi improvvisati concetti che non so bene a chi giovino (in verità, qualche sospetto l’abbiamo un po’ tutti!) e che rischiano realmente di far procedere questa riforma “a balzi” sì, ma all’indietro, come un gambero… e sono certo che non è questo lo spirito dell’importante riforma immaginata dai Ministri Brunetta e Calderoli, i quali faticosamente cercano, anche attraverso gli innovativi strumenti digitali, di spianare le strada amministrativa e liberarla da inutili orpelli e giri a vuoto.

Andrea Lisi
Digital&Law Department – Studio Legale Lisi
Presidente Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti ( www.anorc.it )

Ovviamente, come ANORC, dichiariamo la nostra massima disponibilità a dare una mano in questa difficile strada di cambiamento e a partecipare attivamente a tavoli di confronto che evitino di commettere errori irreparabili lungo le autostrade della digitalizzazione documentale. Qui di seguito il testo di alcuni articoli della riforma commentati nell’articolo nella versione REV 10 (ce ne sono di successive, che non hanno comunque modificato questi articoli).

Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) autenticazione informatica: la validazione del documento informatico attraverso l’associazione di dati informatici relativi all’autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione”;

b) alla lettera c) le parole: “di fotografia” sono sostituite dalle seguenti: “di elementi per l’identificazione fisica”;

c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
1) “i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento da cui è tratto;
2) i-ter) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
3) “i-quater) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario, con l’aggiunta di ulteriori valori necessari per distinguerlo dall’originale o da altro duplicato;”

d) dopo la lettera q) è inserita la seguente: “q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l’identificazione del firmatario del documento, che garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, e che sono collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;”;

e) la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;”;

(…)

Art. 11
(Modifica all’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 1-bis dell’articolo 21.”;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali sono stabilite ai sensi dell’articolo 71; la data e l’ora di formazione del documento informatico e l’eventuale data e ora di sottoscrizione sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.”;

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:” 5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71.”.

Art. 12
(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.”;

b) al comma 1, dopo le parole: “firma elettronica” sono inserite le seguenti: “o una firma elettronica avanzata,”;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del Codice civile.”;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Il documento informatico di cui al comma 1-bis) ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile e si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma, salvo che questi dia prova contraria.”.

Art. 13
(Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. L’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: “Art. 22. – (Copie informatiche di documenti analogici).
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, la cui conformità all’originale è assicurata da chi ha realizzato la copia mediante l’utilizzo della propria firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali unici formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71; se la conformità all’originale è attestata da altro soggetto che ha realizzato la copia in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, a norma dell’articolo 43, mediante l’utilizzo della propria firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71, la copia ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è estratta se la sua conformità non è espressamente disconosciuta.
3-bis. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 3-ter.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”.

Art. 14
(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. L’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: “Art. 23. – (Copie analogiche di documenti informatici). -1. Le copie su supporto analogico o, comunque, non informatico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico o, comunque, non informatico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.”.

2. Dopo l’articolo 23 sono inseriti i seguenti:

a) “Art. 23-bis.- (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).- 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71, che ne assicurano la distinguibilità rispetto all’originale o ad altro duplicato
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.”;

b) “Art. 23-ter. – (Documenti amministrativi informatici). -1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l’efficacia prevista dall’art. 2702 del Codice civile.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’àmbito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71; in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
5. Sulle copie cartacee di un documento informatico appartenente alle categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito DigitPA, al fine di assicurarne la provenienza e la conformità all’originale, è apposto a stampa un contrassegno elettronico formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 e tale da consentire la verifica della conformità del documento cartaceo a quello informatico.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.”;

c) “Art. 23-quater. – (Riproduzioni informatiche). – 1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».”.

NB: L’intero schema di decreto è pubblicato qui nella sua Versione REV 9 (con qualche articolo che è stato successivamente modificato).

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Pubblicato il
8 feb 2010
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