Qui di seguito il testo di alcuni articoli della riforma commentati nell'articolo nella versione REV 10 (ce ne sono di successive, che non hanno comunque modificato questi articoli).Art. 1(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) autenticazione informatica: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione";
b) alla lettera c) le parole: "di fotografia" sono sostituite dalle seguenti: "di elementi per l'identificazione fisica";
c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
1) "i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento da cui è tratto;
2) i-ter) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
3) "i-quater) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario, con l'aggiunta di ulteriori valori necessari per distinguerlo dall'originale o da altro duplicato;"
d) dopo la lettera q) è inserita la seguente: "q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento, che garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, e che sono collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;";
e) la lettera r) è sostituita dalla seguente: "r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;";
(...)
Art. 11(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 21.";
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento informatico e l'eventuale data e ora di sottoscrizione sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.";
d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:" 5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.".
Art. 12(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.";
b) al comma 1, dopo le parole: "firma elettronica" sono inserite le seguenti: "o una firma elettronica avanzata,";
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del Codice civile.";
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Il documento informatico di cui al comma 1-bis) ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile e si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma, salvo che questi dia prova contraria.".
Art. 13(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. L'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: "Art. 22. - (Copie informatiche di documenti analogici).
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, la cui conformità all'originale è assicurata da chi ha realizzato la copia mediante l'utilizzo della propria firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali unici formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; se la conformità all'originale è attestata da altro soggetto che ha realizzato la copia in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, a norma dell'articolo 43, mediante l'utilizzo della propria firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71, la copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è estratta se la sua conformità non è espressamente disconosciuta.
3-bis. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 3-ter.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.".
Art. 14(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. L'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: "Art. 23. - (Copie analogiche di documenti informatici). -1. Le copie su supporto analogico o, comunque, non informatico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico o, comunque, non informatico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.".
2. Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
a) "Art. 23-bis.- (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).- 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71, che ne assicurano la distinguibilità rispetto all'originale o ad altro duplicato
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.";
b) "Art. 23-ter. - (Documenti amministrativi informatici). -1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice civile.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'àmbito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
5. Sulle copie cartacee di un documento informatico appartenente alle categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito DigitPA, al fine di assicurarne la provenienza e la conformità all'originale, è apposto a stampa un contrassegno elettronico formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica della conformità del documento cartaceo a quello informatico.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.";
c) "Art. 23-quater. - (Riproduzioni informatiche). - 1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».".
NB: L'intero schema di decreto è pubblicato qui nella sua Versione REV 9 (con qualche articolo che è stato successivamente modificato).