Roma - Non si sono ancora placate le polemiche che hanno accompagnato il varo del c.d.
Decreto Bondi in materia di equo compenso per copia privata, varato lo scorso 30 dicembre che, all'orizzonte, si profila un nuovo caso di compensi, più o meno "equi", che l'industria dei fonografici pare intenzionata ad esigere in forza di un contesto regolamentare vecchio - per non dire antico - disordinato, ambiguo e confuso.
Inutile dire che, anche in questo caso, non stiamo parlando di qualche migliaio di euro ma di milioni di euro destinati ad essere dragati dalle centinaia di migliaia di esercizi commerciali operanti nel nostro Paese ed a finire nelle casse dei fonografici dopo esser transitati in parte per la solita SIAE ed in parte per la più giovane SCF - Consorzio Fonografici.
Ma andiamo con ordine e partiamo dai fatti.
Nei mesi scorsi decine di migliaia di esercizi commerciali hanno ricevuto una lettera prestampata con la quale la SCF, riferisce che propri incaricati, nel corso di una fantomatica "visita tecnica" - della quale, in realtà, molti dei destinatari della lettera non si sono mai avveduti - avrebbero "rilevato la diffusione di musica registrata o comunque la presenza di apparecchi idonei a detta diffusione (radio, TV, lettori CD, computer, palinsesti dedicati)".
Muovendo da tale presupposto il Consorzio dei fonografici allega alla lettera una fattura ed un bollettino di pagamento, invitando il titolare dell'esercizio commerciale a provvedere al pagamento del compenso che la legge sul diritto d'autore porrebbe "a carico di chi diffonde in pubblico musica registrata... in favore delle case discografiche e degli artisti interpreti ed esecutori". Nella lettera, infine, si chiarisce che "il compenso in questione non sostituisce, ma si aggiunge, a quello dovuto alla SIAE, a beneficio degli autori delle composizioni musicali" e si minaccia "in caso di mancato pagamento del compenso nei termini indicati nel bollettino", l'attivazione di "procedure di recupero coattivo del credito con ulteriore aggravio dei costi".
A leggere la lettera, complice anche l'importo generalmente contenuto di ogni fattura, sembra tutto straordinariamente semplice e lineare con la conseguenza che appare molto più facile pagare e togliersi il pensiero piuttosto che andare a fondo e cercare di capire se ed in che misura le pretese del nuovo "esattore dei diritti" siano giustificate e fondate.
La questione, tuttavia, è assai più complessa di quanto la lettera, per ovvie ragioni, non dia a vedere. E gli stessi rapporti tra SCF e SIAE e tra gli importi esatti dai due soggetti sono assai meno lineari di quanto non si voglia lasciar intendere. Vale quindi forse la pena di provare a ricostruire la vicenda addentrandosi, non senza una buona dose di pazienza, nella giungla delle norme nelle quali le pretese della SCF affondano le loro radici.
Il punto di partenza è rappresentato dagli
articoli 73 e 73 bis della Legge sul diritto d'autore.
La prima delle due norme stabilisce che "
Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi".
La seconda, prevede, invece, che un ulteriore compenso - questa volta "equo" - sia dovuto ai medesimi soggetti allorquando l'utilizzo non sia avvenuto a scopo di lucro.
La legge demanda la determinazione della misura dei compensi al Regolamento di attuazione della stessa Legge sul diritto d'autore, Regolamento dettato con il Regio Decreto, 18 maggio 1942,
n. 1369 il quale, a sua volta, affida la determinazione della misura del compenso - in realtà con esclusivo riferimento a quello di cui all'art. 73 LDA - ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o a speciali accordi "tra le parti".
La misura del compenso per l'utilizzazione dei fonogrammi per scopo di lucro a norma di quanto disposto dall'art. 73 LDA è stata determinata con il
DPCM, 1 settembre 1975 a norma del quale "
in difetto di diverso accordo tra le parti" la misura del compenso di cui all'art. 73 LDA "
è commisurata al 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella pubblica utilizzazione".
La misura dell'equo compenso per l'utilizzazione dei fonogrammi a scopo non lucrativo presso gli esercizi commerciali non è stata, invece, mai determinata.