Italia, la nuova videosorveglianza

Italia, la nuova videosorveglianza

di F.Sarzana di S.Ippolito (www.lidis.it) - Al via il provvedimento del Garante privacy che consente il posizionamento "massivo" delle telecamere nelle città italiane
di F.Sarzana di S.Ippolito (www.lidis.it) - Al via il provvedimento del Garante privacy che consente il posizionamento "massivo" delle telecamere nelle città italiane

Dopo un iter molto travagliato il nuovo provvedimento generale sulla videosorveglianza, che sostituisce quello del 2004 è stato approvato dal Collegio del Garante privacy in data 8 aprile 2010 ed è in attesa di essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale.
In realtà il provvedimento era già stato approvato in prima battuta dallo stesso Collegio nel dicembre 2009 ma ha poi subito uno slittamento dovuto principalmente alla necessità di acquisire i pareri di alcuni organi istituzionali.

Il provvedimento finale dell’aprile 2010 è frutto di un lungo lavoro di affinamento giuridico compiuto in massima parte dagli uffici del Garante stesso al punto che, prima di vedere la luce, lo stesso provvedimento nel biennio 2009-2010 è stato più volte radicalmente cambiato.
La struttura del provvedimento del 2010 richiama in realtà quella del precedente provvedimento generale del 2004 con la sostanziale differenza iniziale che il Garante ha effettuato un’attività di consultazione preventiva presso il Ministero dell’Interno, l’Unione delle province d’Italia (UPI) e l’Associazione Comuni Italiani (ANCI) che non era stata effettuata nel 2004.

Come è noto la necessità per il Garante Privacy di modificare il provvedimento del 2004 è scaturito dall’approvazione governativa dei decreti sicurezza del 2008-2009 che hanno attribuito agli Enti Locali poteri in materia di controllo del territorio anche tramite videosorveglianza che in precedenza non esistevano.

Le novità più rilevanti del provvedimento sono:

– Una diversa disciplina della videosorveglianza nel settore pubblico e principalmente per quanto riguarda la videosorveglianza di intere zone del territorio comunale che in precedenza erano a vario titolo vietate.

– In particolare il garante ammette in questo provvedimento, diversamente dal passato, la creazione di sistemi integrati pubblici di videosorveglianza ad opera degli enti locali ammettendo implicitamente che il territorio comunale venga “coperto” di telecamere che potranno essere anche gestite dall’ente locale direttamente o per il tramite di soggetti esterni agli enti. Queste attività sono però circondate di alcune cautele che si riassumono essenzialmente nella tracciabilità degli accessi del personale, del requisito dell’identificazione specifica di chi ha accesso ai sistemi, dell’impossibilità di ricostruire percorsi dei singoli cittadini all’interno del territorio comunale.

– L’obbligo di mostrare l’informativa per il trattamento dei dati personali anche in modalità notturna.

– La conservazione delle immagini: gli enti locali potranno detenere le immagini per sette giorni, diversamente dalla previgente disciplina che prevedeva il termine di poche ore o al massimo alle 24 ore successive, termine che veniva spesso però prorogato in caso di esigenze di conservazione legate a rischi imminenti per le cose o le persone. Nel nuovo provvedimento il termine settimanale viene “canonizzato” con la possibilità di conservare i dati per un termine ancor più lungo qualora vi siano esigenze di particolare conservazione che, in alcuni casi devono comunque essere sottoposti alle verifiche preliminari del garante privacy.

– In ogni caso qualora gli Enti locali intendano utilizzare sistemi “intelligenti” di videosorveglianza basati ad esempio su software di riconoscimento facciale o su tecniche biometriche gli stessi enti dovranno sottoporre al garante i sistemi per la verifica preliminare.

– Il garante interviene anche nel settore della videosorveglianza su IP o, comunque, a distanza, introducendo l’obbligo di adottare specifiche cautele tecniche in caso di videosorveglianza tramite Internet o utilizzando tecnologie senza fili (WiFi, WiMAX, GPRS su tutti) che si sostanziano nell’obbligo di adozione di strumenti di identificazione e di protezione dei sistemi dalle intrusioni esterne e, soprattutto dall’obbligo di utilizzare protocolli di cifratura nella trasmissione delle immagini a distanza.

– Gli enti locali, o le forze di polizia anche locale, dovranno fornire un’informativa per il trattamento dei dati personali agli automobilisti non solo nei casi già previsti dal codice della strada (ad es. per l’autovelox, o i divieti si sorpasso o i comportamenti vietati nelle autostrade) ma in tutti i casi un cui ci siano strumenti di rilevazione elettronica delle violazioni (si pensi per tutti ai semafori intelligenti).

– I privati che attivano sistemi di videosorveglianza collegati con le forze di polizia dovranno fornire l’informativa per il trattamento dei dati personali in forma semplificata contenuta nell’allegato al provvedimento.

– Il Provvedimento del 2010 introduce la novità relativa alla possibilità di installazione di telecamere su mezzi di trasporto privato, come ad esempio i veicoli adibiti al servizio di noleggio o i taxi. Le condizioni che devono essere rispettate sono quelle generali già previste dall’intero corpus del provvedimento e più in generale dalla normativa in materia di protezione dei dati personali: occorre effettuare il trattamento di dati personali nel pieno rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, finalità; è necessario che il titolare adempia agli obblighi che la legge gli impone (ad esempio, quello di fornire idonea informativa). La finalità del trattamento, inoltre, deve sussistere in una concreta esigenza di sicurezza del conducente. Ciò significa che il trattamento dei dati raccolti dalle telecamere per finalità diverse da questa esplicitamente ammessa dal Provvedimento, sarebbe illecito e renderebbe quindi il titolare soggetto al rischio di sanzione penale, ex art. 167 del Codice.

– Le telecamere potranno essere utilizzate nelle strade delle nostre città anche per accertare eventuali violazioni legate al deposito ed alla raccolta dei rifiuti diversamente dal passato.

– Novità assoluta nel settore della videosorveglianza la previsione di termini temporali per l’adempimento alle nuove disposizioni, secondo un modello che il garante privacy ha adottato in questi ultimi due anni e che dovrebbe servire a “spingere” le imprese, i privati e soprattutto le pubbliche amministrazioni ad aderire ai precetti impartiti dal garante stesso.
Si tratta in particolare dei seguenti termini:
a) con riferimento alla videosorveglianza notturna, entro 12 mesi deve essere resa visibile l’informativa (ad es. utilizzando pannelli luminosi, tabelloni elettronici, display a led, insegne illuminate, ecc.);
b) relativamente ai trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, entro 6 mesi devono essere sottoposti alla verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice;
c) le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza devono essere adottate nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine che è congruo individuare in dodici mesi;
d) per quanto concerne i sistemi integrati di videosorveglianza territoriale, entro 6 mesi dovranno essere adottate le misure necessarie per garantire che il trattamento avvenga con modalità idonee a rispettare il principio di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento.

Fulvio Sarzana di S.Ippolito
www.lidis.it

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Pubblicato il
23 apr 2010
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