Roma - Io, forse con un po' di presunzione, ripartirei da una sintetica massima che ho scritto l'altro giorno: "Il direttore di una testata online, attesa la particolarità del mezzo, non risponde necessariamente per omesso controllo ex art. 57 c.p.". L'ho scritta per un
articolo pubblicato
da Manlio Cammarata a commento (seppure in una prospettiva particolare) dell'ormai celeberrima
sentenza sulle responsabilità del direttore di una testata online.
Ho letto un po' di cose in giro (Marco Scialdone, Guido Scorza e Fulvio Sarzana di S. Ippolito - mi scusino eventuali altri che non ho reperito) eppure non cambierei una parola per avallare una sentenza non sempre linearissima - è vero - ma senza dubbio condivisibile nei princìpi più essenziali. Mi spiego meglio.
PremessaLe sentenza di legittimità (tali sono quelle emesse dalla Cassazione) si occupano, di regola, di diritto, non del fatto.
Per tale motivo, non dovremmo mai aspettarci una puntuale (ri-)ricostruzione dei fatti sottostanti la pronuncia. Ragionare diversamente non è soltanto inutile, ma appare davvero giuridicamente insostenibile. Il corollario è che ha anche poco senso insistere eccessivamente sul caso concreto laddove la Cassazione indica, notoriamente, princìpi.
Soltanto per completezza, la testata oggetto della sentenza è
registrata (se n'è
accorto un semplice lettore), mentre poco si sa circa la pubblicazione, nel 2001, della lettera incriminata. Quest'ultima circostanza, insieme a quelle riguardanti la prova della pubblicazione (la Cassazione neppure le ha prese in considerazione in quanto subordinate) rimangono però profili di fatto del caso concreto, su cui si può ampiamente sorvolare - a meno che non ci vogliamo sostituire ai giudici del merito. L'importante è capire che la Cassazione è partita da una base fattuale consolidata (e che non poteva più rimettere in discussione) e che, come anticipato, si occupa di diritto, non del fatto.
Il Web non è stampaMarco Scialdone ha giustamente
ricordato che il padre del principio fissato nel titolo di questo paragrafetto è Vincenzo Zeno-Zencovich, precisamente in uno scritto che risale ad oltre dieci anni fa (e che la diabolica
WayBackMachine ha memorizzato nella
versione online pubblicata dalla mitica rivista
Beta.it).
href="http://www.fulviosarzana.it/blog/la-sentenza-della-cassazione-sulla-responsabilita-dei-direttori-delle-testate-telematiche-poche-luci-e-molte-ombre/">Fulvio Sarzana di S. Ippolito, pur ricordando chi è il prof. Zeno Zencovich, lo ridimensiona un po' dicendo che è un civilista e che, comunque, la sua tesi è di dodici anni fa. Non mi sembrano argomenti molto sostenibili.
Malgrado abbia letto di "tesi non convincenti", la verità è che, attualmente, non esiste alcun serio argomento per smentire quanto sostenuto da Zeno-Zencovich; neppure la l. 62/2001 che, come sappiamo, è stata ben ridimensionata dal d.lgs. 70/2003. E la Cassazione lo sa: "né con lo legge 7 marzo 2001 n. 62, né con il già menzionato D.Lsvo del 2003, è stata effettuata la estensione della operatività dell'art. 57 cp dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali online (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l'editoria (come ha chiarito il successivo D. Lsvo)".
Le contestazioni al direttore responsabileDue mi sembrano i punti fermi nella vicenda: il documento ritenuto lesivo non era un articolo scritto dai redattori, ma uno scritto proveniente da un terzo estraneo (un lettore); il direttore non era chiamato a rispondere a titolo di concorso (di persone), ma
ex art. 57 c.p. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica), vale a dire per omesso controllo.
Che è tutta un'altra cosa. Recita la norma che ci interessa: "Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo".
Ciò significa che il direttore risponde penalmente se per negligenza, imperizia o imprudenza (aspetti della colpa) non si avvede di un contenuto penalmente illecito. Perché - lo si desume implicitamente dalla norma - il direttore ha proprio questo ruolo giuridico di impedire la commissione di reati per il tramite della sua testata.
Oggi la Cassazione dice (finalmente) una cosa molto importante che io credo debba essere condivisa; e l'hanno sempre condivisa anche coloro che, come Guido Scorza, oggi criticano - peraltro un po' sopra le righe - le argomentazioni della Suprema Corte.
È riportata nella primissima parte delle motivazioni (ma dopo il sunto dei motivi di ricorso della difesa). Provo a sintetizzarla: l'art. 57 c.p. non può essere applicato a realtà diverse dalla carta stampata in quanto concepito prima dell'avvento di esse e, comunque, per il generale divieto di applicazione analogica (in
malam partem) delle norme penali.
Pur in un contesto non chiarissimo - va riconosciuto - si tratta di un'osservazione non soltanto giuridicamente corretta, ma sintomo anche di una grande comprensione delle tecnologie. Non sono forse anni che continuiamo a dire che un conto è il controllo che può fare un direttore in una redazione (con gli scritti dei propri redattori relativamente ai quali, a mio avviso, vi è, normalmente, più un'ipotesi concorsuale), un altro è quello che si può fare su post e commenti? E ora che lo sostiene anche la Cassazione perché non ci va più bene?
Di certo, la Corte non distingue espressamente tra articoli della redazione (che, secondo me, devono comunque essere controllati e concordati) e altri contenuti autonomamente inseriti da terzi, mentre una legge ambigua si presta ad interpretazioni contraddittorie e pericolose. Non per questo possiamo cassare la Cassazione.