Copyright, nuovi pareri per AGCOM

Copyright, nuovi pareri per AGCOM

Nel pieno della fase di consultazione pubblica sul diritto d'autore online, le osservazioni delle associazioni di consumatori e provider. L'Autorità non avrebbe poteri effettivi, agli utenti verrebbe di fatto negato il giusto contraddittorio
Nel pieno della fase di consultazione pubblica sul diritto d'autore online, le osservazioni delle associazioni di consumatori e provider. L'Autorità non avrebbe poteri effettivi, agli utenti verrebbe di fatto negato il giusto contraddittorio

“Il diritto d’autore dovrebbe essere regolamentato in modo da garantire che nella sfera digitale ci sia il giusto equilibrio tra i diversi interessi, altrimenti da strumento di promozione della creatività e di nuovi contenuti esso diverrà un sistema pervasivo di controllo e censura. Un ostacolo intollerabile all’accesso alla cultura e all’informazione”. Così si legge in un recente documento pubblicato online, ancora ai margini della fase di consultazione pubblica avviata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) sulla prossima implementazione di nuove misure a tutela del diritto d’autore nelle reti di comunicazione elettronica .

Un documento contenente allarmati interrogativi e cruciali osservazioni, poste all’Autorità dalle associazioni dei consumatori Audiconsum e Altroconsumo oltre che dai rappresentanti di Agorà Digitale – associazione composta da parlamentari ed esperti di diritto – e delle associazioni di categoria Assonet e Assoprovider .

Le varie associazioni – supportate dallo studio legale Sarzana e Associati – hanno dunque analizzato nel dettaglio la delibera di Agcom 668/10/CONS , che dovrebbe implementare al più presto nuove misure di enforcement nella tutela del copyright dalle violazioni a mezzo Internet. Un’analisi partita dal paragrafo 3.5 dell’allegato B alla stessa delibera.

“Provvedimenti a tutela del diritto d’autore”. Quelli che dovrebbero prevedere la rimozione mirata di un determinato contenuto o l’inibizione di un intero dominio web . Questo meccanismo di inibizione “appare travalicare gli ambiti di competenza della stessa Autorità in relazione alle prerogative della magistratura ordinaria, ponendo in luce anche un possibile conflitto di attribuzioni tra Poteri dello Stato”.

Sull’effettivo potere provvedimentale di Agcom si era espresso anche il NEXA Center for Internet & Society , precedentemente intervenuto con un altro documento a margine della consultazione pubblica. Questi ipotizzati ordini di rimozione andrebbero ad incidere su situazioni individuali tutelate a livello costituzionale (articoli 2, 21 e 41).

Come ora sottolineato dalle varie associazioni: “Le condotte sanzionate con il procedimento delineato dal paragrafo 3.5 della delibera, ovvero l’immissione in Rete di file protetti dal diritto d’autore, sono già previste dalla legge come reato, si tratta infatti delle fattispecie introdotte all’interno della legge sul diritto d’autore dalla legge 43/2005 , altrimenti nota come Decreto Urbani”.

La situazione sarebbe a questo punto paradossale: il famigerato Decreto Urbani rappresenterebbe per gli uploader la sola garanzia di un adeguato procedimento penale (multe previste fino a 2mila euro). L’Autorità vorrebbe ora aggiungere una serie di provvedimenti paralleli, senza avere un’effettiva autorizzazione ad accertare il fatto-reato.

Agcom andrebbe dunque molto oltre le presunte “competenze di vigilanza”, trasformandosi nel motore di un “procedimento giudiziale parallelo che si svolge senza alcuna garanzia procedimentale”. Si rischierebbe così di “violare palesemente i diritti di difesa del cittadino e gli stessi principi di separazione dei poteri che sono alla base del nostro stato di diritto”.

Un’ulteriore osservazione è stata fatta relativamente ai tempi previsti per il cosiddetto contraddittorio, a disposizione degli utenti per presentare un eventuale ricorso contro una determinata richiesta di rimozione. Il “fornitore del servizio di media audiovisivo o il gestore del sito” dovrebbe in sostanza rimuovere il contenuto entro 48 ore dalla richiesta .

Ma c’è un dettaglio significativo. Questo stesso fornitore o gestore non è di fatto obbligato a contattare il soggetto che ha caricato un contenuto . Secondo le varie associazioni, i singoli provider si guarderanno bene dal comunicare la contestazione all’utente, praticamente impossibilitato a far valere i propri diritti entro i 5 giorni previsti per il contraddittorio .

Anche qui un riferimento esplicito è stato fatto al regime statunitense del notice and takedown , che prevede attualmente un periodo di due settimane a disposizione dei vari uploader . Le misure così pensate da Agcom risulterebbero in violazione dei diritti costituzionali dei consumatori nonché delle direttive in ambito comunitario.

Mauro Vecchio

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Pubblicato il 14 mar 2011
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