Cassazione e le testate a responsabilità limitata

Cassazione e le testate a responsabilità limitata

Accolta la tesi difensiva: la testata online non è responsabile dei commenti inseriti dagli utenti ed eventualmente diffamatori. Troppe le differenze strutturali con tra l'editoria online e quella cartacea
Accolta la tesi difensiva: la testata online non è responsabile dei commenti inseriti dagli utenti ed eventualmente diffamatori. Troppe le differenze strutturali con tra l'editoria online e quella cartacea

La Cassazione ha assolto Daniela Hamaui, direttrice dell’edizione online dell’Espresso al tempo dei fatti: con la sentenza 44126 stabilisce che ai direttori delle testate online non si può addebitare la responsabilità di non aver rimosso dal sito un commento inviato da un lettore e ritenuto diffamatorio .

La suprema corte ha così stabilito un’ulteriore differenza tra pubblicazione cartacea e pubblicazione Internet: aveva già stabilito che non si possono applicare le norme sulla stampa alle testate online e ora ha nuovamente colto l’occasione della sentenza per sottolineare le peculiarità delle edizioni digitali.

Mentre in appello la Corte di Bologna aveva addebitato al direttore l’omessa rimozione del commento (e non l’omesso controllo, che non è obbligatorio), la Cassazione ha ribadito che è “impossibile impedire preventivamente la pubblicazione di commenti diffamatori” e ha accolto la tesi difensiva che faceva notare come ad essere incriminato per diffamazione “non era un commento giornalistico, ma un post inviato alla rivista e cioè un commento di un lettore che viene automaticamente pubblicato, senza alcun filtro preventivo”.

Per questo ha annullato senza rinvio la condanna nei confronti dell’ex-direttrice dell’edizione online dell’Espresso: ad essere rilevante per la Suprema Corte è la diversità strutturale tra editoria cartacea ed elettronica e “l’impossibilità per il direttore della testata online di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma penale che punisce l’omesso controllo non è stata pensata per queste situazioni, perché costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita”.

A fini di considerazioni preventive, d’altronde, la Cassazione ricorda che per parlare di stampa in senso giuridico “occorrono due condizioni: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico”. Entrambi requisiti che mancano alle testate elettroniche.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il
30 nov 2011
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