Si è tenuta martedì scorso la seconda udienza del processo di appello che vede coinvolti tre dipendenti di Google per violazione della privacy. Il caso è noto: alcuni ragazzini malmenano un loro compagno di classe disabile, riprendono la scena con un telefonino e pubblicano il video su Google Video. La “bravata” costa la condanna sia dei ragazzini che dell’insegnante presente in aula durante gli atti di bullismo.
In un secondo momento, quattro dipendenti di Google vengono citati in giudizio con l’accusa di diffamazione e violazione della privacy. La sentenza di primo grado assolve gli imputati dall’accusa di diffamazione e ne condanna tre per violazione della legge sulla privacy. Nella recente requisitoria del PG nel processo di secondo grado, però, si è detto che Google sarebbe stata “in grado di impedire l’immissione del video”, avrebbe avuto “i sistemi di controllo adatti da anni”, ma non lo avrebbe fatto. Inoltre, dall’immissione del video la società avrebbe tratto un ritorno economico, grazie alla pubblicità trasmessa sul sito.
Diversa la ricostruzione da parte della società. L’avvocato Bongiorno, membro del collegio difensivo, ha affermato che: “Come è emerso chiaramente dalle indagini della polizia giudiziaria non vi era alcun messaggio pubblicitario connesso a Google Video e pertanto Google non ha tratto alcun profitto da questo o altri video”. Il corretto inquadramento della vicenda non può prescindere dalla direttiva sul commercio elettronico e dal relativo decreto di recepimento (il D.Lgs. 70/2003). L’articolo 17 del decreto (che ricalca pedissequamente la formulazione comunitaria) stabilisce che “il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”.
Quindi Google, così come tutti gli altri operatori che si limitano a svolgere un ruolo di mera intermediazione tecnica, non è tenuta a un controllo sulle informazioni trasmesse dai propri utenti. L’obbligo di rimuovere i contenuti illeciti, peraltro, sorgerebbe esclusivamente a seguito di un ordine impartito dall’autorità giudiziaria o da altra autorità competente.
La scelta della direttiva, del resto, era chiara: evitare che gli operatori della Rete, soggetti di diritto privato, fossero chiamati a svolgere un ruolo di censori istituzionali e a stabilire quali contenuti fossero leciti e quali illeciti. Prudentemente, invece, tale valutazione era stata rimessa a un’autorità pubblica. Nell’accusa non sembra essere convincente il richiamo al fine di lucro. È ovvio che gli operatori della Rete non agiscano per finalità filantropiche. Tuttavia, la ricostruzione del PG milanese sarebbe al più ammissibile se il fine di lucro fosse associato direttamente al contenuto del video, mentre invece su Google Video non era presente alcuna forma di pubblicità e pertanto Google non ne traeva alcun profitto.
Si tratta di una questione che, da tempo, la Corte di Giustizia ha risolto, sganciando la presenza di un ritorno economico per gli operatori di internet dagli illeciti commessi dagli utenti dei loro servizi. Del resto, sarebbe come condannare un gestore telefonico per le telefonate di stalking compiute da un suo cliente: anche in questo caso l’operatore ha un ritorno economico dalle telefonate compiute (e per di più Google non ha tratto alcun profitto dal video incriminato). Prospettata così, però, sembrerebbe una soluzione peregrina. Per quale motivo le cose dovrebbero essere diverse per Google?
Prof. Giovanni Maria Riccio
Scorza Riccio & Partners