Contattare un'azienda è spam?

Contattare un'azienda è spam?

Se ne parla su Mlist con un intervento che mette in discussione la posizione del Garante sulla privacy circa le comunicazioni email, ma non solo, tra imprese
Se ne parla su Mlist con un intervento che mette in discussione la posizione del Garante sulla privacy circa le comunicazioni email, ma non solo, tra imprese


Roma – Con il consenso dell’autore pubblichiamo un intervento apparso sulla mailing list Mlist che pone l’irrisolto problema della comunicazione commerciale via email

Cara Lista, ho scritto al Garante della Privacy per sapere se un’azienda può inviare via e-mail una proposta commerciale, per la prima volta ad un’altra azienda.

Questa è la risposta:

“con riferimento alla Sua richiesta, Le premettiamo che tanto la legge 31 dicembre 1996 n. 675, quanto la normativa in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (che ha, tra le altre cose, fornito una disciplina specifica dell’invio di e-mail indesiderate), si applicano sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche . La scelta del Legislatore italiano è stata infatti nel senso di includere nella nozione di “interessato” (ai sensi dell’art 1 della l. 675/1996) e di “abbonato” al servizio di telecomunicazioni (art. 1 d.lgs. n. 171/1998), sia le une che le altre.

Anche per l’invio di e-mail non sollecitate a ditte private, pertanto, sarà necessario rispettare le prescrizioni normative in materia di tutela dei dati personali.

A tal fine, si rammenta che ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 171/1998 l’uso di un sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore o del telefax per scopi di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, è consentito solo con il consenso espresso dell’abbonato.

A quanto fin qui detto non è di ostacolo il fatto che la direttiva comunitaria 2002/58, relativa al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, stabilisca che la regola del consenso preventivo si applica agli abbonati che sono persone fisiche. La direttiva stessa, infatti, così come la direttiva 97/66 a cui direttamente si ispira il d.lgs. n. 171/1998, precisa che gli Stati membri dell’Unione europea sono tenuti a garantire un’adeguata tutela dei legittimi interessi degli abbonati. Pertanto, il Legislatore italiano, nell’adempiere agli obblighi comunitari, ha preferito approntare un sistema di tutela per le persone giuridiche assai ampio, equiparandolo a quello riconosciuto alle persone fisiche .”

Mi pare di capire secondo l’interpretazione del garante, che un’azienda non può inviare per la prima volta un’offerta commerciale via e-mail (presente su un sito internet oppure su elenchi pubblici) ad un’altra azienda, oppure richiedere un preventivo sui prodotti in vendita della controparte, senza il preventivo consenso.

Mi pare che l’interpretazione della legge sulla privacy così restrittiva e dirigista potrebbe contraddire i principi fondamentali di libertà economica . Si rischia la paralisi del commercio via internet.

Come già succede in altre democrazie, io credo che bisogna distinguere lo spam, cioè chi invia costantemente un’e-mail allo stesso indirizzo contro la esplicita volontà espressa di chi la riceve, dal semplice invio di un’offerta o richiesta commerciale.
Tutelare la privacy va bene e lo chiedono tutti, ma bisogna considerare le conseguenze che possono provocare interpretazioni così restrittive.

Saluti a tutti,
Giovanni Leo

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Pubblicato il
17 ott 2003
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