Pubblicità tracciante, il blocco italiano

Pubblicità tracciante, il blocco italiano

Il Garante tricolore blocca la proposta di una telco per le attività di monitoraggio non autorizzato delle navigazioni online ai fini di advertising tagliata su misura dell'utente
Il Garante tricolore blocca la proposta di una telco per le attività di monitoraggio non autorizzato delle navigazioni online ai fini di advertising tagliata su misura dell'utente

Le attività di profilazione degli utenti su Internet non possono essere condotte senza esplicito consenso, nel rispetto delle norme sulla privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali ha così bloccato la proposta di una società di telecomunicazioni non meglio specificata, che avrebbe adottato una nuova modalità di analisi e monitoraggio delle navigazioni online per la fornitura di messaggi pubblicitari mirati nella cosiddetta targeted (o behavioural) advertising .

La misteriosa telco aveva chiesto il segnale di via libera sostenendo che i dati personali dei singoli netizen sarebbero stati anonimizzati e solo in seguito analizzati a scopi pubblicitari . Dai riscontri del Garante è però emerso che “il processo che avrebbe dovuto celare l’identità del cliente era per sua natura reversibile, tanto che i servizi di profilazione svolti dalla società telefonica avrebbero potuto consentire di proporre all’utente offerte calibrate proprio sulla sua vita online”.

Se questa attività è stata bloccata dal Garante – almeno in assenza di un consenso informato e di una puntuale verifica della stessa Autorità nelle specifiche modalità di raccolta e trattamento dei dati – una seconda proposta per il monitoraggio degli abbonati ai servizi di TV interattiva è stata invece accolta per “finalità commerciali, pubblicitarie e di customer care”. Previa richiesta del consenso, la telco potrà sfruttare quei dati trasmessi sul cosiddetto canale di ritorno , ovvero la connessione che consente all’utente di interagire con la piattaforma televisiva per accedere a programmi, scrivere messaggi o commenti, configurare specifiche funzionalità e servizi.

“Il Garante ha approvato il progetto – si legge in una nota diramata sul sito ufficiale dell’Autorità tricolore – la società dovrà comunque adottare precise misure a tutela della privacy delle persone interessate. L’analisi dei dati, ad esempio, non potrà scendere a livelli di dettaglio eccessivi, ma dovrà limitarsi a creare gruppi di profilazione basati su macrocategorie di consumo (ad esempio, film d’azione, commedie) e con un periodo di analisi non inferiore alla settimana. I dati sensibili – come i gusti sessuali o gli orientamenti politici del cliente – potranno essere usati solo se strettamente connessi a uno specifico bene o prodotto richiesto dall’utente e comunque solo dopo aver ottenuto il consenso scritto dell’interessato e la specifica autorizzazione dell’Autorità”.

Dalla fine del 2010, le attività di tracciamento a fini pubblicitari sono aumentate del 400 per cento, come illustrato un anno fa dagli analisti di Krux Digital , società specializzata in raccolta e gestione dei dati. Nel Regno Unito, lo scandalo Phorm ha portato alla revisione del testo della legge nazionale sulle intercettazioni, facendo cadere le accuse della Commissione Europea dopo il gigantesco piano di monitoraggio silente del traffico Internet degli utenti del provider British Telecom.

Mauro Vecchio

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Pubblicato il 17 lug 2013
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