AGCOM approva il regolamento sul diritto d'autore

AGCOM approva il regolamento sul diritto d'autore

L'authority diventa un vero e proprio sceriffo della Rete. Con la possibilità di scavalcare la giustizia ordinaria con procedure accelerate. Molti i dubbi sui confini e i limiti che questa novità rischia di superare
L'authority diventa un vero e proprio sceriffo della Rete. Con la possibilità di scavalcare la giustizia ordinaria con procedure accelerate. Molti i dubbi sui confini e i limiti che questa novità rischia di superare

Il Consiglio AGCOM presieduto da Angelo M. Cardani ha adottato con voto unanime l’ atteso (e temuto) regolamento per la tutela del diritto d’autore online.

Il percorso che ha portato a questo testo regolamentare , che entrerà in vigore il prossimo 31 marzo, parte idealmente dall’ articolo 11 della legge 18 del 2000 che modifica la legge sul diritto d’autore attribuendo al Garante poteri di vigilanza e e di ispezione: nel frattempo gli articoli 14 , 15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003 hanno affidato ad un’autorità amministrativa il compito di porre fine alle violazioni.

Del regolamento si era discusso prima della sua approvazione, soprattutto perché si tratta di affidare alla stessa autorità amministrativa il potere di tagliare fuori dalla rete italiana i siti ritenuti responsabili di violazione del diritto d’autore senza l’intervento dell’autorità giudiziaria: una procedura che non piace ai netizen e forse neanche a Bruxelles, preoccupata dei bilanciamenti dell’intervento e di misure che rischiano di intaccare la libertà di espressione online. I maggiori problemi di un intervento su iniziativa dell’autorità amministrativa di vigilanza privo del vaglio giudiziario, infatti, sono legati ai possibili abusi e conseguenze per i diritti umani e, in particolare, per la libertà di espressione : con una procedura priva delle certezze assicurate nel procedimento legale diventa, in pratica, molto più facile controllare i contenuti pubblicati online.

A tal proposito AGCOM spiega che il regolamento “non incide in alcun modo sulla libertà della Rete” perché “si concentra sulla lotta contro le violazioni massive e non riguarda gli utenti finali” e che essi sono esclusi dalle misure anche se scaricano o vedono in streaming contenuti in violazione: tuttavia esso riguarda anche le singole violazioni (tanto che per quelle più gravi è prevista una procedura ad hoc) e con il termine uploader viene definita “ogni persona fisica o giuridica che carica opere digitali su reti di comunicazione elettronica rendendole disponibili al pubblico anche attraverso appositi link o Torrent ovvero altre forme di collegamento”: quindi anche i singoli utenti che partecipano, per esempio, alla condivisione di un file Torrent.

AGCOM, inoltre, afferma che “il procedimento è caratterizzato dal pieno rispetto del principio del contraddittorio: per avviarlo è richiesta la presentazione di un’istanza da parte del titolare del diritto” e sia colui il quale ha caricato il contenuto accusato di violazione di proprietà intellettuale, sia i gestori della pagina o del sito che lo ospitano, possono concludere la procedura adeguandosi alla richiesta o presentando controdeduzioni (entro 5 giorni, prorogabili se la situazione è particolarmente complessa).

Questo, certo, vuol dire che gli ISP non saranno chiamati a svolgere un’attività di monitoraggio sulla Rete: d’altra parte, vista la normativa europea in materia, non poteva essere altrimenti. Inoltre questo tipo di procedura, pur considerando sulla carta la possibilità di controbattere alle accuse, non rassicura molto i fornitori di servizi e gli uploader accusati: da un lato, a differenza che negli Stati Uniti, non sono previste misure sanzionatorie per chi fa richieste di rimozione infondate , dall’altro, chi volesse impugnare gli ordini eventualmente adottati da AGCOM dovrebbe passare per il giudizio ordinario, un percorso enormemente più lento e costoso. Così gli uploader o i prestatori di servizio si trovano in caso di accusa davanti a due opzioni: devono decidere di adeguarsi spontaneamente entro 3 giorni, con la conseguente archiviazione in via amministrativa, oppure devono tentare velocemente di difendersi davanti all’autorità portando controprove.

Per facilitare la partecipazione al procedimento, certo, la comunicazione di notifica contiene “l’esatta individuazione delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione della Legge sul diritto d’autore, l’indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell’esito degli accertamenti svolti, l’indicazione dell’ufficio competente e del responsabile del procedimento”, nonché del termine di conclusione del procedimento. Tuttavia i problemi resteranno in tutti quei casi limite che meriterebbero un’analisi più approfondita : assodata la presenza di un contenuto protetto da diritto d’autore, per esempio, chi deciderà se un determinato utilizzo di una canzone o di una fotografia o di un passaggio di un film o di un telefilm rientri o meno nel vago concetto di uso legittimo?

Il problema è legato anche al fatto che la procedura davanti agli organi AGCOM è alternativa a quella davanti al tribunale : anzi in caso di perseguimento delle vie legali la procedura amministrativa viene archiviata.

Questo significa , tra l’altro, che l’Autorità sembra destinata a sostituire i Giudici delle sezioni specializzate di proprietà intellettuale per quanto riguarda le violazioni online : il procedimento che offre è evidentemente più efficace ed economico di quello giuridico e prevede addirittura una corsia preferenziale con una procedura molto più breve nei casi di “violazioni gravi”, definite dall’articolo 9 del regolamento come quei casi che ad una “prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell’istanza” sono caratterizzati da una significativa quantità di opere digitali coinvolte nella violazione “, da un elevato valore economico dei diritti eventualmente violati e dallo “scopo di lucro, desumibile anche dal carattere oneroso della loro fruizione”, nonché dalla presenza di pubblicità. Contribuiscono inoltre alla valutazione della gravità “i tempi di immissione sul mercato dell’opera digitale, l’incoraggiamento anche indiretto alla fruizione di opere digitali diffuse in violazione della Legge sul diritto d’autore, il carattere ingannevole del messaggio tale da indurre nell’utente l’erronea convinzione che si tratti di attività lecita, la messa a disposizione di indicazioni in merito alle modalità tecniche per accedere alle opere digitali diffuse illegalmente, la circostanza che, in relazione al medesimo oggetto e a seguito di una precedente istanza, l’Autorità abbia già ritenuto sussistente la violazione”.

Qualora AGCOM finisse per rilevare un contenuto in violazione di diritto d’autore avrebbe due mezzi per intervenire: ordinare ai prestatori di servizi che svolgono l’attività di hosting la rimozione selettiva delle opere digitali medesime , oppure, qualora si trattasse di “violazioni di carattere massivo”, ordinare ai prestatori di servizio di provvedere alla disabilitazione dell’accesso alle suddette opere digitali . Stessa soluzione, peraltro, che può seguire nel caso di contenuto ubicato su server fuori dal territorio nazionale.

A parte queste procedure di rimozione e notice&take down , peraltro, il regolamento nulla dice circa la possibilità di sviluppo di un mercato legale: curiosamente tra le finalità del regolamento, oltre all’educazione alla corretta fruizione dei contenuti protetti da proprietà intellettuale, vi sarebbe invece anche la promozione di un’offerta di questo tipo.

Come era dunque logico aspettarsi il regolamento ha spaccato in due le opinioni degli interessati: da un lato i detentori dei diritti, entusiasti, dall’altro consumatori e portavoce di associazioni di categoria.

Il Presidente SIAE Gino Paoli ha salutato l’approvazione del regolamento come un primo risultato che va “nel segno della legalità, dell’educazione dei consumatori, della valorizzazione dell’industria culturale italiana”. Stessa soddisfazione ha espresso il Presidente del Consiglio di Sorveglianza della collecting society Franco Micalizzi: “Una buona giornata per il diritto d’autore, continuamente vessato e aggirato da siti web pirata che guadagnano cifre considerevoli con la pubblicità”. Più entusiasta ancora è il Presidente di Confindustria Cultura Italia Marco Polillo, che ha parlato di “una nuova era per la cultura italiana” e ha spiegato che non cambierà nulla per gli utenti, se non che “avranno maggiore difficoltà a trovare contenuti pirata online e più facilità a reperire quelli legali.”

Al contrario molto pessimismo è espresso da Marco Pierani di Altroconsumo che parla di “testo gravemente lesivo dei diritti civili niente a favore della promozione del mercato legale solo ottuso enforcement” e dichiara battaglia per mezzo del TAR.

Così come la vedono nera l’avvocato Guido Scorsa e l’avvocato Fulvio Sarzana, con quest’ultimo che parla di “alcune modifiche irrilevanti altre peggiorative” e cinguetta di sequestro del Web.

Claudio Tamburrino


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Pubblicato il 12 dic 2013
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