Dalla necessità di una forma di educazione alla legalità nella fruizione dei contenuti digitali all’intervento nei casi di violazione massiva delle opere tutelate dal diritto d’autore. Al cospetto delle commissioni Cultura e Trasporti alla Camera dei Deputati, il presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) Angelo Marcello Cardani ha tenuto l’attesa audizione sul discusso provvedimento – delibera 680/13/CONS – adottato alla metà dello scorso dicembre per la tutela della proprietà intellettuale sulle reti di comunicazione elettronica.
All’intervento di Cardani non è seguito alcun dibattito tra i parlamentari presenti, fermati senza alcuna ragione plausibile dallo stesso presidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione Giancarlo Galan. Tra le vibranti proteste del Partito Democratico (PD) e di M5S, Galan ha deciso di rimandare a data da destinarsi l’attesa girandola degli interventi di chi si era iscritto per interrogare AGCOM sui punti fondamentali della delibera che entrerà in vigore dalla fine del prossimo marzo.
Partito dai principi cardine del provvedimento – tra gli altri, gli utenti o downloader non saranno perseguibili come fatto in Francia con HADOPI – il presidente di AGCOM ha riportato il “costruttivo confronto” avuto con i vertici della Commissione Europea, che avrebbe offerto le sue congratulazioni “per l’equilibrio degli interessi delle parti che la procedura consente di raggiungere”. Le stesse autorità francesi, certamente scottate dal fallimento di HADOPI , hanno già contattato l’Autorità tricolore per “venire a studiare più da vicino il modello italiano”.
Finora circondata da un alone di mistero, la lettera contenente le osservazioni della Commissione Europea sul progetto di regolamento adottato da AGCOM è emersa grazie alla richiesta di trasparenza di due ricercatori italiani, Alberto Bellan e Eleonora Rosati, e pubblicata su IPKat . In sintesi, la stessa Commissione Europea avrebbe espresso più di un dubbio su alcuni punti chiave del provvedimento adottato da AGCOM.
Ad esempio, l’Autorità dovrebbe chiarire meglio i concetti di uploader – chi viene considerato responsabile di un caricamento illecito sul web – piuttosto che di opera digitale e di gestore di un sito Internet. Per quest’ultimo, non sembrano chiari i limiti della responsabilità personale nella gestione delle notifiche e in eventuali azioni di enforcement. E, soprattutto, cosa dovrebbe accadere se solo una parte di un sito risultasse in violazione del diritto d’autore . Esiste dunque un procedimento di blocco selettivo nel regolamento adottato dall’Autorità tricolore?
Tornando all’ audizione parlamentare di Cardani, l’intervento è stato strutturato in due parti, la prima dedicata alle misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali. Essendo sprovvista del potere di imporre vincoli all’autonomia contrattuale, AGCOM ha conferito molta importanza alle misure positive, volte a creare un ambiente favorevole per il contrasto alla pirateria. L’istituzione di un Comitato presieduto dal Segretario generale dell’Autorità stessa avrà il compito di promuovere accordi di licenza sviluppati ad hoc, piuttosto che la rimodulazione delle finestre di distribuzione delle opere audiovisive . “Lo stesso Comitato potrà, inoltre, promuovere forme di autoregolamentazione (codici di condotta) relativi anche a strumenti innovativi di contrasto alla pirateria fondati sull’analisi delle transazioni economiche e dei modelli di business connessi all’offerta di contenuti in violazione del diritto d’autore (cd. follow the money )”, ha spiegato Cardani.
Nella seconda parte del suo intervento, Cardani si è soffermato sulle direttive in materia di enforcement. AGCOM non vuole colpire i singoli cittadini, bensì quei “soggetti che svolgono l’attività in maniera professionale”. Il regolamento parte dal presupposto che uno strumento come quello del notice and takedown (in stile YouTube) sarà sempre preferibile, ma non applicabile ai siti dediti esclusivamente alla pirateria. “Le esigenze di celerità sono soddisfatte mediante una serrata scansione dei termini procedurali: sette giorni per l’avvio dell’istruttoria, cinque giorni per le controdeduzioni, trentacinque giorni dalla ricezione dell’istanza per l’adozione del provvedimento finale da parte dell’organo collegiale dell’Autorità”, ha continuato Cardani.
Anche su questo punto sono stati espressi dubbi da parte della Commissione Europea – nella lettera pubblicata da IPKat – in particolare per una eccessiva rapidità che potrebbe compromettere il diritto alla difesa . Per dare priorità assoluta ai siti definiti come pirata, AGCOM vuole abbreviare ancora di più i termini d’enforcement – “che vengono ridotti a tre giorni per l’avvio del procedimento, tre giorni per le controdeduzioni e, in totale, dodici per la decisione finale”, ha spiegato Cardani – facendo sollevare altri dubbi alle autorità del Vecchio Continente. Per AGCOM, si tratta comunque di un regolamento equilibrato e rispettoso delle libertà fondamentali, dal momento che non è mirato a colpire i singoli downloader così come i condivisori occasionali, ma semplicemente i siti specializzati nella distribuzione massiva di opere tutelate dal copyright.
Mauro Vecchio