DDL Concorrenza, nessuna nuova penale

DDL Concorrenza, nessuna nuova penale

Il testo del DDL Concorrenza approvato nei giorni scorsi non reintroduce le penali sul recesso dal contratto di fornitura di un servizio ma regolamenta quelle relative alle promozioni. Il chiarimento del Mise
Il testo del DDL Concorrenza approvato nei giorni scorsi non reintroduce le penali sul recesso dal contratto di fornitura di un servizio ma regolamenta quelle relative alle promozioni. Il chiarimento del Mise

Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con una nota per fare chiarezza sulle disposizioni previste dal DDL Concorrenza approvato nei giorni scorsi: nessuna deroga al decreto Bersani e a quanto stabilito in materia di illegittimità delle penali che prima del 2007 venivano applicate ai contratti di fornitura di servizi disdetti anzitempo.

L’articolo 16 del DDL Concorrenza stabilisce che l'”eventuale penale” debba essere “equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta”: il Ministro Guidi precisa che ciò non prevede “in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, internet o a pay-tv”. L’articolo si applica in effetti alle “promozioni”: “disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relative ai medesimi servizi – si scrive nella nota – (come per esempio l’uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite)”, la cui durata è stata limitata a un periodo di 24 mesi, un intervallo temporale ridotto rispetto a quanto fissato in precedenza.

Il DDL tenta inoltre di dissuadere i fornitori di servizi dal mascherare gli abbonamenti sotto la forma delle promozioni imponendo più trasparenza per i consumatori e il confronto con le autorità: “l’operatore dovrà fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all’esistenza e all’entità di costi d’uscita. Dovrà inoltre spiegarne analiticamente al Garante delle comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, la giustificazione”, si chiosa nella nota del Ministero, nella quale si specifica che i costi di uscita dalle promozioni debbano risultare “proporzionali al valore del contratto e alla durata residua”.

Altroconsumo non nasconde comunque la propria inquietudine per un DDL che “rischia quindi con tutta evidenza di fare rientrare dalla finestra le vecchie penali e di permettere di nuovo agli operatori di recuperare non solo le spese vive – che in quanto tali sono riferibili ad aspetti tecnici e non al valore del contratto – ma anche il mancato guadagno commerciale rispetto ad utenti che liberamente hanno deciso di lasciare l’operatore prima del termine del contratto”. “Ciò che era vietato fino a oggi continuerà a esserlo anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza – rassicura però il Ministero – e anzi le pratiche commerciali già in atto saranno soggette a vincoli più stringenti a tutela del consumatore”. Gli eventuali escamotage adottati dai fornitori di servizi, ad esempio al momento del cambio di operatore, non verranno dunque resi superflui da un ritorno alla legalizzazione delle penali, ma continueranno a rappresentare degli abusi che si sviluppano nelle pieghe della legge.

Gaia Bottà

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Pubblicato il
24 feb 2015
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