A pochi giorni dalla diffida che ha colpito Wind e TIM per mancato rispetto della normativa sul roaming internazionale, l’AGCOM torna alla carica pubblicando il la delibera n. 224/16/CONS sulla corretta applicazione del Regolamento (UE) n. 2012/531 . Il documento ripercorre la nuova normativa e chiarisce una volta per tutte cosa gli operatori possono o non possono fare.
Proprio nei giorni scorsi l’authority aveva rilevato come i due operatori avessero violato le norme e le linee guida previste durante il periodo transitorio (dal 30 aprile 2016 al 14 giugno 2017) secondo le quali i gestori telefonici devono adeguare i loro piani telefonici attraverso l’applicazione (a tendere) della tariffa unica europea . Si tratta del principio del roaming zero , del roam like at home (con un gioco di parole, “muoviti, e approfitta del roaming come a casa tua”) citato dallo stesso BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) e ripreso da AGCOM, che spiega che poiché l’obiettivo della regolamentazione è quello di agevolare le comunicazioni, ovunque l’utente si trovi, gli operatori non dovrebbero applicare per i servizi in roaming che ecceda il prezzo che sarebbe applicato all’utente se utilizzasse quegli stessi servizi nel suo paese.
Lo stesso Regolamento, ricorda il garante, “non preclude la possibilità di offrire ai clienti in roaming, per una tariffa giornaliera o qualsiasi altro costo fisso periodico, un certo volume di consumo disservizi in roaming regolamentati, a condizione che il consumo dell’intero importo di tale volume conduca ad un prezzo unitario per chiamate in roaming regolamentate effettuate, chiamate ricevute, SMS inviati e servizi di dati in roaming che non superi il rispettivo prezzo al dettaglio nazionale e il sovrapprezzo massimo”. AGCOM precisa dunque che le tariffe flat non sono bandite a patto che rispettino però i massimali previsti per le chiamate.
I massimali sono rappresentati dal prezzo base applicato per tariffe nazionali con l’aggiunta di un sovrapprezzo che non può superare questi importi:
- 0,05 euro al minuto per le chiamate effettuate;
- 0,02 euro per SMS inviato;
- 0,05 euro per MB di traffico dati;
- 0,0114 euro al minuto per le chiamate ricevute
Inoltre viene fissato un ulteriore paletto: la somma totale non deve superare rispettivamente 0,19 euro per minuto di chiamate effettuate, 0,06 euro per SMS inviato e 0,20 euro per MB di traffico dati.
Agli operatori viene riconosciuta la possibilità di proporre tariffe flat che superino i massimali , ma solo a patto che siano considerate “tariffe alternative” (come previsto dall’art. 6 del Regolamento). Rimane inteso che queste non possono essere applicate in maniera automatica né essere le uniche disponibili. Per questo specifico caso inoltre, AGCOM ricorda che il BEREC ha già chiarito che se un cliente in roaming decide di optare in modo esplicito per una tariffa alternativa, questo deve essere informato circa l’esistenza delle soluzioni tariffarie in roaming regolamentate e sui relativi vantaggi.
TIM e Wind sono già stati invitati ad adeguare la loro offerta commerciale entro la fine del mese. Al momento continuano entrambe a violare il nuovo Regolamento prevedendo l’attivazione automatica della tariffa rinominata Offerta per la nuova regolamentazione valida in Unione Europea (al costo di 2 euro al giorno) per Wind, e Europa Daily Basic per TIM. Gli altri operatori sono stati più cauti, ma l’Authority sta puntando gli occhi anche su di loro.
Mirko Zago