Link e lucro: la sentenza del Tribunale di Frosinone

Link e lucro: la sentenza del Tribunale di Frosinone

Punto Informatico ha ottenuto il testo della sentenza che ha annullato una sanzione inferta al gestore di siti che ospitavano link a file condivisi senza autorizzazione. L'addebito si basava sul fine di lucro, e le prove del fine di lucro non sono state ritenute adeguate
Punto Informatico ha ottenuto il testo della sentenza che ha annullato una sanzione inferta al gestore di siti che ospitavano link a file condivisi senza autorizzazione. L'addebito si basava sul fine di lucro, e le prove del fine di lucro non sono state ritenute adeguate

L’ordinanza nei confronti del gestore di una manciata di siti che offrivano agli utenti link a contenuti condivisi altrove senza autorizzazione degli aventi diritto è stata revocata, insieme alla relativa sanzione, perché “difetta (…) ai fini dell’integrazione della fattispecie contestata, adeguata prova della finalità di lucro”. Punto Informatico ha ottenuto il testo della sentenza emessa nel mese di febbraio dal Tribunale di Frosinone, di cui nei giorni scorsi erano stati diffusi degli stralci e di cui si era già fornita una prima analisi .

Il giudice, come si evince dal testo completo della sentenza , non si è addentrato nella definizione delle responsabilità di chi condivida link a opere caricate senza autorizzazione, né si è spinto ad imprimere un nuovo orientamento a una materia che la stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea maneggia con estrema cautela . Semplicemente, ha applicato in maniera rigorosa quanto previsto dalla legge italiana che regola il diritto d’autore.

Nello specifico, con l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Frosinone nel mese di aprile del 2015, il gestore dei siti era stato sanzionato per una somma di 546.528,69 euro più spese, ritenuto responsabile della violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su reti telematiche a fini di lucro. La decisione si basava sugli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza fin dal 2014: in prima battuta, le indagini delle Fiamme Gialle si erano concentrate “su svariati domini che organizzavano contenuti multimediali, con assoggettamento a pubblicità obbligatoria preliminare”, siti che sostanzialmente fungevano da contenitori di link che indirizzavano a opere disponibili in streaming e per il download ospitate su piattaforme terze. Fra questi siti figurava filmakerz.org : il sito, nel corso del 2014 , era stato oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo, in breve tempo annullato dal Tribunale del Riesame di Roma perché aveva ritenuto “inadeguato il quadro di informazioni fornito, sia in relazione all’identificazione delle opere tutelate fruibili in violazione della legge a tutela del diritto d’autore, sia in relazione alla natura dei banner pubblicitari e all’effettiva capacità di produrre reddito in favore di ciascun specifico sito”.

La Guardia di Finanza aveva approfondito le indagini , ricorda il giudice di Frosinone nella sentenza di febbraio 2017, ricostruendo le relazioni di filmakerz.org con cineteka.org e con gli altri domini che verosimilmente “fossero tutti nella disponibilità dello stesso soggetto”. Questo era bastato al Prefetto di Frosinone per emettere l’ordinanza-ingiunzione dell’aprile 2015 , quella contro cui il gestore dei siti è ricorso.

La sentenza dello scorso febbraio ha annullato l’ordinanza-ingiunzione del 2015 poiché, come anticipato, manca delle prove necessarie a dimostrare la violazione dell’ articolo 171 ter, comma 2, lettera a-bis della legge 633/41, e nello specifico manca delle prove necessarie a dimostrare il fine di lucro previsto dall’articolo in questione. Al gestore dei siti, spiega il giudice di Frosinone che ha annullato l’ordinanza-ingiunzione, “è stata irrogata la sanzione amministrativa per aver violato l’articolo 171 ter, comma 2, lettera a-bis e non altra disposizione normativa”: “al fine della commissione dell’illecito in esame, deve essere raccolta la prova dello specifico intento del file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile e non un mero risparmio di spesa”.

Il giudice del tribunale di Frosinone spiega che “nella fattispecie in esame, nel richiamato verbale della GdF, a parte l’iniziale generico richiamo alle indagini svolte nei confronti di una pluralità di domini che assoggettavano a pubblicità preliminare l’accesso alla visione dell’opera tutelata, nulla risulta specificamente verificato ed allegato in relazione alla natura dei banner pubblicitari e all’effettiva capacità di produrre reddito in favore di filmakers.biz , filmaker.me , filmakerz.org e cineteka.org “. L’avvocato Sarzana, difensore del gestore dei siti, aveva spiegato a Punto Informatico come la Guardia di Finanza avesse “analizzato e verificato tutti gli introiti del sito, derivanti da 5 advertiser”: queste prove, evidentemente, non sono state ritenute sufficienti dal giudice per inquadrare la situazione della rete di siti e dimostrare che il gestore agisse per quei fini di lucro da cui l’applicazione dell’articolo 171 ter, comma 2, lettera a-bis non può prescindere.

In sostanza il giudice non chiarisce per quale motivo le prove addotte dalle Fiamme Gialle siano insufficienti a dimostrare il fine di lucro , se perché non adeguatamente dettagliate o perché dimostrino che il gestore non abbia incamerato introiti sufficienti per delineare il fine di lucro ma un semplice risparmio.
Men che meno entra nei dettagli delle cifre necessarie che distinguono le violazioni del diritto d’autore per fini di lucro o per mero risparmio, né si pronuncia sulla distinzione tra la condivisione di link o la condivisione diretta di opere protette: si limita ad affermare che l’ordinanza-ingiunzione vada annullata perché “difetta (…) ai fini dell’integrazione della fattispecie contestata, adeguata prova della finalità di lucro”, e “non può dunque ritenersi legittimamente emessa”.

Gaia Bottà

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Pubblicato il 29 mar 2017
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